Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33914 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
sul ricorso 20281/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
CITTA’ METROPOLITANA MILANO
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 182/2018 depositata il 01/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Milano, pronunciandosi con l’ordinanza riportata in copertina sulle istanze inoltrate dalla RAGIONE_SOCIALE, che si era vista imporre dalla Città Metropolitana di Milano una servitù di metanodotto per iniziativa della RAGIONE_SOCIALE, ha proceduto a determinare l’indennità di asservimento sulla scorta delle risultanze recate dalla CTU, giudicate «attendibili e pienamente condivisibili», anche per avere il CTU precisamente confutato le discordi conclusioni dei periti di parte; ed ha invece escluso ogni debenza riguardo al reclamato risarcimento per il danno secondario, allegato dall’istante sotto il profilo della ridotta fruibilità dei beni seguita all’imposizione della servitù, sulla considerazione che, essendo rimasto il terreno nella disponibilità della parte ed essendo stato il deprezzamento, determinato dalla costruzione del metanodotto, già considerato ai fini dell’indennità di asservimento, il danno preteso si risolve in «una duplicazione» e non è quindi dovuto.
Per la cassazione di detta decisione la soccombente si affida a quattro motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, ma non la Città Metropolitana che non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 195 e 196 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulle
articolate censure relative alla mancata risposta del CTU a gran parte delle osservazioni rivolte al suo elaborato dal consulente di essa ricorrente, oltre a non riscuotere l’assenso delle carte (significativamente si legge nell’ordinanza «gli accertamenti e le indagini sono state eseguite dal CTU, nel rispetto del contraddittorio, con analisi e diligenza, portando a conclusioni attendibili e pienamente condivisibili. Questa Corte aderisce, perciò, pienamente, alle conclusioni del CTU di cui alla relazione scritta, restando così disattese le conclusioni delle parti precisamente confutate dal CTU»), è infirmato da iniziale inammissibilità, per difetto di autosufficienza, per difetto di specificità e per difetto di coerenza con il mezzo azionato.
Per vero, sotto la prima angolazione, l’allegazione non soddisfa il precetto dell’autosufficienza che, anche se come insegnano le SS.UU. seguite alla sentenza CEDU sul caso COGNOME, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, nondimeno, con riguardo al caso che ne occupa, postula che si riproducano nel loro contenuto le “articolate censure” mosse alla CTU e si indichi esattamente il luogo processuale in cui ne è avvenuta la rappresentazione, diversamente non risultando la Corte in grado di valutare, prima della sua decisività, l’attendibilità di tale allegazione; sotto la seconda angolazione, ricordato che l’errore di diritto deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, l’illustrazione del motivo, avuto riguardo alle norme
pretesamente violate, si astiene dal rappresentare quali affermazioni dell’ordinanza impugnate si pongano in contrasto con il principio della disponibilità delle prove e del contraddittorio in sede di consulenza tecnica d’ufficio; sotto la terza angolazione, ricordato ancora che l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata deve soddisfare i requisiti della completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la declinazione di quello in esame non si confronta con le ragioni della decisione e si risolve nella mera postulazione di un rinnovato apprezzamento in fatto a cui ha proceduto il decidente.
Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 e degli artt. 32, 37 e 44 TUE perché la Corte d’Appello, facendo proprio il criterio di stima adottato al CTU, che aveva a tal fine richiamato l’art. 36, comma 7, d.l. 223/2006 ed aveva perciò stimato che il valore del terreno, su cui poi calcolare l’indennità di asservimento, fosse pari al 20% del valore del soprastante fabbricato, avrebbe immotivatamente avallato questa impostazione sebbene la norma richiamata prevedesse che, attesa la destinazione produttiva dell’area asservita, fosse applicata la diversa percentuale del 30%, è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Infondato lo è nella pretesa violazione dell’art. 36, comma 7, d.l. 223/2006, che, avuto riguardo al complessivo disegno normativo in cui risulta inserito, assolve chiaramente a finalità di natura fiscale, in quanto, in armonia alle indicazioni risultanti dal principio 58 degli IAS, intende svincolare in punto di ammortamento il valore del fabbricati da quello del terreni, in considerazione della normale deperibilità dei primi, che hanno una vita utile limitata, e della
normale indeperibilità dei secondi che hanno una vita utile illimitata. Attese le finalità della norma, l’efficacia di essa si esaurisce, dunque, nel raggio di azione che l’è proprio, si ché, pur rappresentando un criterio di valutazione certamente utilizzabile in via generale, non vincola tuttavia l’applicazione che se ne faccia fuori da quel campo, segnatamente laddove, come avviene nella materia espropriativa, il giudizio di stima, pur muovendo sempre dal valore di mercato, resti in larga misura influenzato dall’equità. Né, nel procedere in questa direzione, si consuma una scelta immotivata avendo la Corte d’Appello aderito sul punto alle considerazioni del CTU che ha spiegato di aver adottato la percentuale più ridotta in ragione della crisi attraversata dal mercato immobiliare di settore.
Inammissibile il motivo si rivela, invece, nella denuncia delle altre violazioni di legge per il medesimo difetto si specificità di cui si è fatto cenno in relazione al primo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 191 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, ancorché avesse dichiarato inizialmente di condividere le conclusioni del CTU, smentendo e contraddicendo sé stessa, se ne era poi discostata laddove aveva riconosciuto, in conseguenza dell’asservimento, la sussistenza anche di un danno secondario imputabile alla ridotta fruibilità dei beni asserviti, è fondato e merita accoglimento.
E’ ben vero che è in facoltà del giudice discostarsi dalle risultanze della CTU, ma ove voglia farlo, come si ripete da tempo, ciò è possibile «soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli
argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.» (Cass., Sez. I, 3/03/2011, n. 5148).
La Corte d’Appello, nel rigettare la domanda sul punto, quantunque ad essa recassero indiretto conforto le determinazioni peritali, non si è attenuta al riportato principio di diritto, prendendo infatti le distanze dalla CTU a mezzo di un giudizio venato da un evidente tautologismo, del tutto avulso, perciò, dallo sviluppare un meditato percorso logico-argomentativo orientato alla critica motivata alle ragioni del perito, in cui il dissenso da quanto in contrario affermato dal medesimo trovi espressione sul filo di un confronto condotto nel merito di ogni singola affermazione non condivisa, rifuggendo, in ogni caso, da toni sbrigativamente assertivi e, peggio ancora, da vuote repulse di carattere generale.
Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 34 TUE perché la Corte d’Appello avrebbe errato, da un lato, nel far proprio il giudizio del CTU sull’incidenza della costituzione della servitù rispetto al terreno nella rilevata misura del 20%, quantunque gli effetti di essa fossero, nella specie, pressoché equiparabili a quelli di un esproprio e, dall’altro, nel ritenere che l’istanza risarcitoria svolta con riferimento al danno derivato alla fruibilità del bene costituisse una duplicazione dell’indennità di asservimento già riconosciuta, resta conseguentemente assorbito.
Vanno dunque dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; va accolto il terzo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il quarto motivo.
Cassata l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto, la causa va rimessa al giudice del rinvio per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il