Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19717 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24957/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE POLICORO
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 385/2018 depositata il 14/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
1.L’ing. NOME COGNOME convenne davanti al Pretore di Pisticci il RAGIONE_SOCIALE di Policoro. Espose di aver svolto su incarichi del convenuto prestazioni professionali ‘di ingegnere capo’ in relazione a lavori di costruzione del mercato ortofrutticolo comunale, a lavori di costruzione di uno svincolo stradale e a lavori di costruzione RAGIONE_SOCIALE‘impianto segnaletico RAGIONE_SOCIALEo stesso svincolo e di aver ricevuto solo una parte di quanto richiesto per compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie previste dagli artt. 4 e 6 RAGIONE_SOCIALEa l.2 marzo 1949, n. 143, in base a parcelle vistate dal RAGIONE_SOCIALE. Precisamente espose di aver ricevuto una somma pari al 10% degli onorari a fronte RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta pari al 60% degli onorari. Onorari a loro volta calcolati in percentuale sul valore RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche. La somma pretesa venne quantificata in 4379,73 euro. L’attore chiese la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di questa somma in base ai contratti di prestazione d’opera RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. Il RAGIONE_SOCIALE si oppose. Il Tribunale di Matera, investito RAGIONE_SOCIALEa causa a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di pretura, con sentenza n.91 del 2008, rigettò le domande: quella di adempimento contrattuale sul rilevo che i contratti erano nulli per difetto di forma scritta e quindi non davano titolo alla domanda; quella di indebito arricchimento sul duplice rilievo per cui, in base al d.l. 66 del 1989, la domanda non poteva essere rivolta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE dovendo essere invece rivolta nei confronti del funzionario o amministratore che aveva conferito gli incarichi e per cui, quand’anche il suddetto d.l. fosse stato inapplicabile, la domanda, come eccepito dal RAGIONE_SOCIALE,
era rimasta indimostrata non avendo l’attore provato ‘l’entità di maggiori spese sopportate tali da legittimare la richiesta del 60% al posto di quelle del 10% correttamente corrisposte dal RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato conto del fatto che la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa azione contrattuale non era stata oggetto di impugnazione, ha affermato, in riferimento all’azione di indebito arricchimento, che la stessa non poteva essere accolta non perché fosse applicabile il d.l.66/1989 -in realtà inapplicabile ratione temporis -bensì perché l’attore appellante, come peraltro evidenziato anche da Tribunale, non aveva dato prova RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALE‘esborso nella misura indicata.
La Corte di Appello ha altresì affermato che era ininfluente la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘attore -appellante per cui ‘l’eccezione relativa alla percentuale del rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali è stata tardivamente sollevata’ dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto ‘la questione relativa alla prova dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda non costituisce materia di eccezione’.
NOME COGNOME ricorre con tre motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Policoro è rimasto intimato.
La Procura Generale ha depositato requisitoria e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. con riferimento agli artt. 112 e 180, secondo comma, c.p.c.’. Deduce il ricorrente che la questione relativa alla percentuale del rimborso forfetario dei compensi e rimborsi per le prestazioni
accessorie, era stata sollevata tardivamente dal RAGIONE_SOCIALE solo con la comparsa conclusionale di primo grado, che essa non avrebbe pertanto dovuto essere oggetto di pronuncia da parte del Tribunale e che il motivo di impugnazione proposto contro questa pronuncia avrebbe dovuto essere accolto dalla Corte di Appello.
Con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 e 167 c.p.c.’. Deduce il ricorrente che ‘il RAGIONE_SOCIALE, pagando i compensi accessori, sia pure nella misura del 10%, inferiore a quella pretesa e deducendo in atti tale pagamento, ha adottato una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALE‘esborso. Il RAGIONE_SOCIALE, quindi, non ha contestato che l’esborso ci fosse stato altrimenti detto non ha contestato l’effettività RAGIONE_SOCIALE‘esborso, tanto che a tale titolo ha pagato, ma esclusivamente l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘esborso’.
Con il terzo motivo di ricorso viene lamentato l”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c.’. Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha trascurato sia il fatto che solo nella parcella relativa ad uno degli incarichi e non anche nelle parcelle relative agli altri due incarichi era stata esposta separatamente la voce ‘dei compensi accessori in misura forfetaria’, sia il fatto, risultante, per un verso, dal certificato di residenza di esso ricorrente (prodotto in causa), per altro verso, dalle deliberazioni comunali di conferimento di incarico (pur esse prodotte), che il luogo di residenza era (Matera) diverso da quello di espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico (Policoro) dal che emergeva l’effettività RAGIONE_SOCIALEe spese di viaggio per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
I primo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice davanti al quale è stata proposta l’azione fondata tesa ad ottenere il rimborso di spese che l’attore asserisca di aver affrontato per l’esecuzione di un contratto ha il potere -dovere di accertare se le spese risultano essere state veramente affrontate, essendo l’effettivo esborso un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio, e non oggetto di un’eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata.
Non sussiste pertanto il denunciato vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. Il vizio si verifica infatti quando il giudice pronuncia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEe pretese o RAGIONE_SOCIALEe eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo alla parte un bene RAGIONE_SOCIALEa vita non richiesto o diverso da quello domandato’ (Cass. n.12750 del 01/09/2003);
5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, suscettivi di essere esaminati unitariamente, sono infondati.
La Corte di Appello ha precisato che, a seguito del passaggio in giudicato del capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda fondata su titoli contrattuali, restava solo la domanda di indebito arricchimento.
Il ricorrente, riprendendo un richiamo RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello alla sentenza di questa Corte n. 27331/2006 [secondo cui ‘in tema di competenze professionali agli ingegneri e architetti, l’art. 13, 1° coma, RAGIONE_SOCIALEa legge 2 marzo 1949 n. 143 stabilisce che gli onorari a percentuale (in ragione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘opera) comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista e che, invece, sono dovuti a questi, a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge; che il professionista ha, comunque, la facoltà di conglobare d’accordo con il committente, tutti i predetti compensi accessori (e, quindi, anche quelli per rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio
per il tempo passato fuori ufficio, nonché di spese di bollo, di registro, postali, 8 telegrafiche, telefoniche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni, ecc.) in una misura che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13, comma secondo) e, “in caso di disaccordo con il committente”, in una misura che sarà determinata dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che tale conglobamento, tuttavia, non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione RAGIONE_SOCIALE‘opera RAGIONE_SOCIALE, ma implica l’esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del compenso devoluta al RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, il professionista non è tenuto a provare l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l’esborso ci sia effettivamente stato’], sostiene che sia errata l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte di Appello per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di indebito arricchimento, sarebbe stato necessario che l’allora appellante avesse dimostrato di aver effettuato un esborso pari alla somma richiesta.
Il richiamo alla sentenza n.27331/2006 è inconferente trattandosi, nel caso di specie, come evidenziato dai giudici di appello, non di azione contrattuale -azione alla quale si riferisce la statuizione di quella sentenza e si riferisce la legge 143/1949-, bensì di azione ex art. 2041, primo comma, c.c. (‘ Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento, a indennizzare quest’ultima RAGIONE_SOCIALEa correlativa diminuzione patrimoniale ‘). In rapporto a questo referente normativo, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che l’appellante in tanto avrebbe potuto avere diritto ad un indennizzo in quanto avesse provato di aver effettivamente subito una diminuzione patrimoniale di un determinato ammontare (da
compararsi con il correlativo vantaggio per il RAGIONE_SOCIALE). Incombe infatti a colui che promuove l’azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi (Cass. n. 1061 del 23/04/1963). È evidentemente corretta l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello per cui l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova incombente sull’allor a appellante -attore ex art. 2041 c.c.- non era superato dall’avvenuto riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE di un importo minore di quello preteso a titolo di indennizzo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il RAGIONE_SOCIALE di Policoro è rimasto intimato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.