Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1416/2024 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SANT’ANTIMO
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 2674/2023 depositata il 22/06/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/05/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME Seguino il giorno 15/07/2014 in Sant’Antimo cadde a causa di una buca per strada e convenne, quindi, in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, che quantificò in oltre cinquemila euro ( € 5.199,00).
Il Comune di Sant’Antimo si costituì in giudizio e contestò la domanda.
Il Giudice di pace, dopo avere istruito la causa con prova per testi e consulenza medico legale di ufficio, con sentenza del 28/12/2019 dichiarava la propria incompetenza per valore e compensava le spese.
NOME COGNOME impugnava la sentenza di incompetenza per valore emessa dal Giudice di pace e il Tribunale di Napoli Nord, nel ricostituito contraddittorio con l’ente pubblico territoriale, con la sentenza n. 2674 del 22/06/2023, ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi NOME COGNOME
Il Comune di Sant’Antimo è rimasto intimato.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/05/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) motivo: nullità della sentenza e (o) violazione e (o) falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 46, 353 e 354 c.p.c. e (o) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, nn. 3) e (o) 4) c.p.c., per non avere il Tribunale d Napoli Nord deciso
il merito del gravame pur dopo aver rigettato il motivo di appello relativo all’incompetenza e pur in presenza di espressa richiesta di parte appellante per la decisione nel merito delle pretese azionate sulla base del principio devolutivo dell’appello.
II) motivo: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per l’omessa pronuncia nel merito della domanda in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.
III) motivo: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c. e degli artt. 14 e 38 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 2 e 4) c.p.c. Il Comune intimato non ha mai contestato la competenza del Giudice di pace che, quindi, aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza per valore . Inoltre, la Seguino ha, sia nell’atto di citazione di primo grado che nei verbali di udienza, espressamente contenuto la domanda entro i limiti di competenza del Giudice di pace adito e, peraltro, la «clausola di contenimento» non poteva essere considerata in alcun modo come una mera formula di stile.
IV) motivo (condizionato): nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3) c.p.c. e (o) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., Il Tribunale si è limitato a confermare la sentenza dichiarativa di incompetenza senza scrutinare le ulteriori ragioni dell’appello e le prove assunte in primo grado.
V) motivo (condizionato): violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 13 comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente alla condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 -bis d.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale ha, altresì, errato nel condannare parte appellante al versamento del doppio del contributo unificato, attesa la fondatezza dell’appello e
(o) comunque la mancata pronuncia nel merito della vicenda, regolarmente richiesta dall’appellante.
Il primo motivo è fondato, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente di Cass. n. 13623 del 2/07/2015 Rv. 636072 -01, seguita da Cass. n. 33456 del 17/12/2019 Rv. 656265 – 01) secondo la quale la censura avverso la sentenza sulla competenza del Giudice di pace comporta comunque, sia che essa sia ritenuta fondata sia che non lo sia, che il Tribunale adito quale giudice dell’impugnazione sia investito anche del merito della controversia. Infatti, quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa, quale quella in oggetto, esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia di incompetenza, il Tribunale, ove ritenga la censura infondata, è investito dell’esame del merito quale giudice dell’appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal Tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell’appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado. Qualora invece la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall’art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall’art. 89, comma 1, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il Tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve comunque decidere sul merito quale giudice d’appello, e non rimettere la causa dinanzi al Giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Le conclusioni alla quale è pervenuta la richiamata giurisprudenza risultano confortate dalla ulteriore riduzione, operata
dal l’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, dato che ora è escluso che anche il rilievo della carenza di giurisdizione possa comportare la rimessione della causa in primo grado , in quanto l’art. 354, comma terzo, c.p.c., attualmente prevede che:
«Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.».
La norma richiamata è indice della volontà del legislatore di limitare le, già ritenute tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice e della necessità che il processo pervenga, nel maggior numero di ipotesi possibili, a una decisione di merito previo espletamento delle attività processuali necessarie ed appare, altresì, indice della mancata costituzionalizzazione del cd. principio del doppio grado di merito (sulla cui mancata costituzionalizzazione si veda Cass. n. 22958 del 12/11/2010 Rv. 615803 -01, che, tuttavia lo riteneva sussistente in forza delle previsioni del codice di rito civile).
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.
I restanti motivi, in essi compreso il quinto che è in realtà un cd. non motivo, in quanto relativo a conseguenze derivanti per legge, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, sono assorbiti .
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve, pertanto, essere rimessa al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a scrutinare nel merito la domanda risarcitoria di NOME COGNOME con conseguenti accertamenti di fatto in questa sede preclusi, provvederà anche a
regolare le spese di questa fase di legittimità nella quale il Comune di Sant’Antimo è rimasto intimato .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di