Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6219 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 6219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15626/2025 R.G. proposto da:
Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-resistente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘a ppello di Palermo n. 620/2025 depositata il 23/05/2025.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO per il controricorrente e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE resistente .
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e nel contraddittorio promosso con l’RAGIONE_SOCIALE -, rimasto contumace, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Comune di Canicattì a NOME COGNOME perché, in costanza di rapporto come funzionario amministrativo, aveva omesso di comunicare all’ente datoriale l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, nonché di informare il suddetto RAGIONE_SOCIALE, all’atto dell’iscrizion e, RAGIONE_SOCIALE propria condizione di lavoratore subordinato alle dipendenz e dell’ente locale .
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, disattese ulteriori doglianze in RAGIONE_SOCIALE alla eccepita tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione nonché circa la dedotta necessità RAGIONE_SOCIALE previa intimazione di diffida, ha ritenuto che l’incompatibilità prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel richiamare l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, presupponga l’esercizio effettivo RAGIONE_SOCIALE professione, esercizio non provato dal Comune, che si era limitato ad accertare l’ avvenuta iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale, senza poter reputare sufficiente a tal fine la lettera sottoscritta dal dipendente in qualità di Avvocato ed in base al quale l’ente aveva appreso del fatto in contestazione , perché, in disparte l’episodicità del la condotta, la missiva non costituiva un atto tipico RAGIONE_SOCIALE professione forense.
2.1. I giudici d’appello hanno, du nque, ritenuto insussistente il fatto contestato, valutazione che avrebbe comportato l’RAGIONE_SOCIALE di reintegrazione del dipendente, omessa solo perché nel mentre era sopraggiunto il
collocamento in quiescenza. Hanno, quindi, limitato la statuizione conseguente alla ritenuta illegittimità del recesso alla condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni nella misura di ventiquattro mensilità.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Comune di Canicattì sulla base di due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare agli atti procura alle liti.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, insistendo per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dell’ulteriore censura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’ art. 1, commi 60 e 61, RAGIONE_SOCIALE legge n. 662 del 1996, dell’ art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 339 del 2003, dell’ art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2012, RAGIONE_SOCIALE artt. 97 e 98 Cost., dell’ art. 2119 c.c. e dell ‘ art. 59, comma 9, punto 2, lett. f), del CCNL-funzioni locali 20162018 del 21/05/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte d ‘a ppello sarebbe incorsa in palese violazione del regime di incompatibilità assoluta tra lo status di pubblico dipendente e la professione di avvocato, laddove ha ritenuto che, per la configurabilità RAGIONE_SOCIALE situazione di incompatibilità, ai sensi dell ‘ art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, non sia sufficiente la mera iscrizione all ‘ RAGIONE_SOCIALE professionale, ma occorra il concreto svolgimento di un ‘ attività libero professionale.
Con il secondo mezzo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., dell’ art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’ art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, dell’ art. 1, commi 60 e 61, legge n. 662/1996, dell’ art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 339 del 2003, dell’ art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 247/2012, RAGIONE_SOCIALE artt. 97 e 98 Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 1175, 1375 e 2105 c.c., dell’ art. 2119 c.c. e dell’ art. 59, comma
9, punto 2, lett. f), del CCNL-funzioni locali 2016- 2018 del 21/05/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte d ‘a ppello sarebbe incorsa in errore di diritto, laddove ha ritenuto che il Comune di Canicattì avrebbe dovuto provare l ‘ esercizio effettivo ed abituale dell ‘ attività professionale, anziché ritenere assolto l ‘ onere probatorio gravante sull ‘ RAGIONE_SOCIALE per essere documentata ed incontestata l ‘ iscrizione all ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale ‘avvocato straniero’ del dipendente RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito specificati, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE seconda censura.
Infatti, questa Corte ha già affermato che la disciplina prevista dalla legge n. 339 del 2003, che sancisce l ‘ incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio RAGIONE_SOCIALE professione forense, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l ‘ imparzialità e il buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall ‘ altro, l ‘ indipendenza RAGIONE_SOCIALE professione forense, in quanto strumentale all ‘ effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., così delineando un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona (Cass. Sez. L., 13/04/2021, n. 9660). E’, dunque, condivisibile il rilievo del Pubblico Ministero, secondo cui l’incompat ibilità assoluta RAGIONE_SOCIALE funzione di pubblico dipendente con l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE professione forense è posta a tutela di interessi di rango costituzionale quali l ‘ imparzialità ed il buon andamento RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e mira ad evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l ‘ interesse privato del pubblico dipendente e l ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione.
In questo senso, è stato chiarito (Cass. Sez. L, 15/11/2023, n. 31776), che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego (Corte cost. n.
390/2006); regola che si fonda su una valutazione legislativa, discrezionale ma non irrazionale, di maggior pericolosità del connubio avvocaturapubblico impiego, che la Corte costituzionale (sempre Corte cost. 390/2006 cit.) ha già espressamente così spiegato, talché è conseguenziale l’apprezzamento normativo presuntivo in termini di pericolosità di una commistione in tal senso (cfr. Cass. Sez. L, n. 9660 del 2021, cit.).
Pertanto, in continuità con tale interpretazione, è erroneo il convincimento RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello in RAGIONE_SOCIALE alla necessità dell’effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALE professione forense per integrare l’incompatibilità prevista dalla norma, essendo sufficiente la mera iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE forense per configurare, ex se , il rischio connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, già insito nell ‘ opzione legislativa, «non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione -operata dal legislatore -di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la «commistione» riguardi la professione forense»(Corte Cost. n. 390/2006, cit.).
Occorre, tuttavia, ribadire la distinzione fra la sussistenza RAGIONE_SOCIALE situazione di incompatibilità ed il rilievo disciplinare RAGIONE_SOCIALE condotta, sul piano dell’irrogazione dell a sanzione (in tal senso, già Cass. Sez. L, 19/01/2006, n. 967 e successive conformi, fra cui Cass. Sez. L, 06/08/2018, n. 20555).
Di conseguenza, se, da un lato, è erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in RAGIONE_SOCIALE alla insussistenza del fatto contestato per aver escluso l ‘ incompatibilità, dall’altro la verifica RAGIONE_SOCIALE legittimità del licenziamento intimato proprio in relazione alla contestata incompatibilità impone di vagliare la proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata in relazione al contesto multifattoriale RAGIONE_SOCIALE vicenda in esame, quale valutazione riservata al giudice di merito.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa
composizione, per nuovo esame nei termini sopra chiariti, oltre che per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbita l’ulteriore censura, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘a ppello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
La Consigliera
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME