Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30381 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30381 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8650-2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 305/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/02/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.6.2018 Spagna NOME evocava in giudizio NOME e NOME innanzi il Tribunale di Verona, rivendicando la proprietà di due cantine delle quali essa aveva ottenuto la dichiarazione di usucapione, giusta sentenza n. 1273/2017, passata in giudicato, e chiedendo la condanna dei convenuti al loro rilascio ed al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà dei beni oggetto di causa.
Con sentenza n. 973/2020 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n.305/2022, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dalla Spagna avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.
Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda