Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3649  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28221/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COGNOME  NOME,  domiciliato ex  lege in  ROMA,  INDICOGNOME presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di  GENOVA  n. 766/2020 depositata il 06/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il sig. NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Genova il sig. NOME COGNOME esponendo che:
(a) essendo proprietario di un compendio immobiliare sito in Mondovì facente parte di un più ampio complesso di cui erano proprietari, per parti distinte, anche la sorella NOME COGNOME e gli eredi dell ‘ altra sorella NOME COGNOME, egli, tra il 2009 ed il 2010, aveva incaricato l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME di procedere ad uno studio di fattibilità volto al recupero delle volumetrie esistenti al fine di valorizzare la sua proprietà e di reperire possibili acquirenti, concordando che per tale attività l ‘ AVV_NOTAIO. COGNOME non avrebbe richiesto alcun compenso, in quanto sarebbe stato successivamente stipulato con lui un patto di opzione per la vendita RAGIONE_SOCIALE immobili a condizioni da stabilire in prosieguo, secondo l ‘ esito dello studio di valorizzazione da predisporre.
(b)  nei  mesi  successivi,  il  COGNOME  gli  avrebbe  richiesto  di  firmare  alcuni elaborati  progettuali,  di  cui  non  gli  aveva  rilasciato  alcuna  copia, nonché  una  richiesta  di  nuovo  accatastamento  della  sua  proprietà riferita alla data del 16/4/1957.
(c) nel corso di successivi incontri il COGNOME avrebbe ‘ rinnegato ‘ gli accordi asseritamente intervenuti presentando una parcella per complessivi euro 134.277,23, che l ‘ AVV_NOTAIO. COGNOME avrebbe immediatamente contestato, offrendosi di perfezionare l ‘ opzione per la vendita del compendio immobiliare e che, al contempo, si sarebbe avveduto che l ‘ accatastamento redatto dall ‘ AVV_NOTAIO. COGNOME nel corso del 2011 non sarebbe stato conforme alle reali destinazioni RAGIONE_SOCIALE immobili comportando maggiori oneri fiscali.
Domandò quindi l ‘ accertamento dell ‘ insussistenza di alcun credito in capo  al  COGNOME  e  la  condanna  di  quest ‘ ultimo  al  risarcimento  RAGIONE_SOCIALE asseriti  danni subiti o subendi in conseguenza dell ‘ asserito erroneo accatastamento RAGIONE_SOCIALE immobili.
Si  costituì  il  COGNOME  contestando  il  contenuto  dell ‘ avverso  atto  di citazione e, in linea di fatto, rilevò:
(a) che nel corso del 2010 il COGNOME si era rivolto a lui per verificare le possibilità di modificare, per la parte di sua proprietà, la conformazione e la destinazione; del compendio immobiliare in questione comprendente la masseria di proprietà dello stesso AVV_NOTAIO COGNOME ed altri fabbricati di proprietà delle sorelle NOME e NOME; che, a seguito di uno studio di fattibilità da lui eseguito era emersa la possibilità, gradita all ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, di un intervento di recupero a fini residenziali, mediante la ristrutturazione dell ‘ edificio principale e la demolizione di altri immobili con accorpamento dei relativi volumi all ‘ edificio principale, con il conseguimento di un premio di volumetria aggiuntiva.
(b) Che, benché il piano di recupero concernesse solo i beni di proprietà esclusiva del COGNOME, per la sua presentazione occorreva l ‘ adesione da parte dei proprietari che detenessero. un valore pari (secondo l ‘ imponibile catastale) al 75% dell ‘ intero comparto comprendente anche le proprietà della Sig.ra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE eredi dell ‘ altra sorella, NOME COGNOME, motivo per cui era stata predisposta e tramessa all ‘ AVV_NOTAIO perché la sottoponesse agli altri proprietari una bozza di scrittura che prevedeva l ‘ impegno di prestare la loro adesione.
(c) Che tale scrittura era stata sottoscritta dalla sola Sig.ra NOME COGNOME, ma non dagli eredi di NOME COGNOME; che, mentre la proprietà del COGNOME era interamente inserita al RAGIONE_SOCIALE Terreni, quelle della sorella NOME e RAGIONE_SOCIALE eredi della sorella NOME erano inserite al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità, stante la disomogeneità delle rispettive intestazioni, di verificare e comprovare il raggiungimento della percentuale del 75% del valore catastale dell ‘ intero compendio, motivo per cui venne deciso di procedere all ‘ accatastamento RAGIONE_SOCIALE immobili dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME al RAGIONE_SOCIALE, accatastamento che venne quindi predisposto ed eseguito con il pieno accordo del COGNOME.
(d) Che, eseguita la variazione catastale, la percentuale del 75% venne raggiunta  anche  considerando  la  sola  proprietà  del  COGNOME,  mentre,
aggiungendo il valore della proprietà della sorella NOME, che si era impegnata ad aderire, veniva raggiunto il 90% dell ‘ intero; che, rimosso il preliminare ostacolo per l ‘ approvazione del piano, il COGNOME aveva trasmesso la documentazione progettuale e la relativa istanza al COGNOME il quale sottoscrisse tutti gli elaborati del Piano di Recupero; che, tuttavia, al momento di presentare il progetto in Comune, nel settembre del 2011 il COGNOME comunicò sorprendentemente di avere deciso di soprassedere all ‘ operazione in quanto, contrariamente all ‘ impegno sottoscritto in precedenza, la sorella NOME si era opposta alla realizzazione del piano di recupero ed aveva invece formulato una proposta di acquisto della sua quota che egli aveva deciso di accettare.
(e) Che l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, preso atto dell ‘ intenzione dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME di non dare ulteriore corso all ‘ operazione, aveva richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali e, a fronte del diniego da parte dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, aveva sottoposto all ‘ RAGIONE_SOCIALE la sua parcella relativa alla redazione del piano di recupero ed alla progettazione preliminare e definitiva dei fabbricati da costruire e ristrutturare per un totale di euro 106.704,73, oltre oneri accessori.
(f) Che,  nonostante  l ‘ avvenuta  approvazione  della  parcella  da  parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE,  anche  i  successivi  inviti  rivolti  all ‘ AVV_NOTAIO  al  fine  di ottenere  il  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti  erano  rimasti  senza esito,  né  aveva  avuto  alcun  seguito  la  disponibilità  mantenuta dall ‘ esponente, a definire bonariamente la controversia.
AVV_NOTAIO COGNOME chiese pertanto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale,  la  condanna  dell ‘ attore  al  pagamento  in  proprio favore  dell ‘ importo  anzidetto  di  euro  106.704,73  (oltre  contributo previdenziale ed IVA) o, comunque, del diverso importo emergente in corso di causa.
Inoltre, l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME rilevò di avere svolto nell ‘ interesse dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME un  ulteriore  incarico  professionale  relativo  all ‘ utilizzo  edificatorio
relativo  ad  un  diverso  comparto,  sempre  in  Comune  di  Mondovì  e chiese, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME al pagamento del compenso dovuto anche per tale incarico.
La  causa  venne  istruita  mediante  prove  orali  e  consulenza  tecnica d ‘ ufficio affidata all ‘ AVV_NOTAIO. Allo stesso consulente venne poi  conferito  l ‘ incarico  di  pronunciarsi  sulle  osservazioni  mosse  da entrambe  le  parti  alla relazione definitiva, incarico cui il  CTU provvedeva depositando supplemento di consulenza in data 20/11/2015.
Con  sentenza  n.  1054/2017  il  Tribunale  di  Genova  respinse  le domande del COGNOME e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò quest ‘ ultimo al pagamento del compenso per prestazioni professionali in favore di NOME COGNOME, determinato nella complessiva somma di euro 66.800,00.
L ‘ COGNOME. COGNOME interpose appello chiedendo, per quanto rileva in questa sede: (i) in via principale, di accertare l ‘ inesistenza di alcun suo debito nei confronti dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME e il rigetto delle domande di quest ‘ ultimo; (ii) in subordine, di determinare secondo la legge e la tariffa professionale i compensi eventualmente spettanti all ‘ AVV_NOTAIO COGNOME in misura congruamente inferiore a quello da lui richiesto; (iii) in ogni caso, di condannare l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell ‘ erroneo accatastamento RAGIONE_SOCIALE immobili di sua proprietà e (iv) di dichiarare qualsiasi credito che fosse riconosciuto in favore dell ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME estinto per compensazione fino a concorrenza di uguale importo con il credito per risarcimento dei danni subiti e subendi dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME.
Con sentenza n. 766/2020, depositata in data 6/8/2020, la Corte d ‘ Appello di Genova ha confermato nel merito la sentenza di primo grado, modificandone la statuizione sul solo capo relativo alle spese legali e di CTU, compensate per un quarto e poste per i residui tre quarti a carico dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata, in quanto logicamente prioritario, il 4° motivo, con il quale il ricorrente il ricorrente denuncia, in relazione all’art.  360,  1°  co.,  n.  3,  cod.  proc.  civ., ‘Violazione  o  falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ. e della legge 2 marzo 1949 n. 143 nonché del D.M. 4 aprile 2001 e della Legge 11/02/1994 n. 109. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ .
Si duole essersi dalla corte di merito affermata l’inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di nullità dell’incarico al COGNOME  per  non  essere  il  medesimo  iscritto  all’albo  pr ofessionale, laddove trattasi di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha al riguardo affermato l’infondatezza della doglianza in quanto in ogni caso nella progettazione avevano collaborato con il COGNOME anche due architetti.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, l’ esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell’art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l’attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell’opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest’ultimo che dipende la validità del negozio ( v. Cass., 20/1/2019, n. 2038; Cass., 26/10/2004, n. 20749 ).
Si  al  riguardo  altresì  precisato  che  l’eccezione  di  nullità  del contratto  per  la  mancanza  di  iscrizione  nell’albo  professionale costituisce un’eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d’ufficio ( cfr., con riferimento alla svolta attività di mediatore, Cass., 12/10/2007, n. 21495; Cass., 26/10/2004, n. 20749 ).
Orbene, nell’affermare che <> ha invero disatteso i suindicati principi.
Alla fondatezza del 1° motivo nei suindicati termini, consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi [ il 1° motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. , in relazione al rigetto del primo motivo di appello riguardante il mancato conferimento di incarico professionale per la redazione del piano di recupero e del progetto edilizio -Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.’; il 2° motivo, con il quale denunzia ‘Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1176, 1337, 1375 e 1460 cod. civ. nonché dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , per avere la Corte territoriale escluso, al pari del Tribunale, che l’attività svolta dall’ingegnere COGNOME configurasse un inadempimento contrattuale, tale da giustificare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ed avere per contro ritenuto che l ‘accatastamento predisposto dal COGNOME non configurasse un inadempimento tale professionista, bensì il tentativo di trovare una soluzione per far andare in porto l’obiettivo del cliente con l’approvazione del piano; il 4° motivo, con il quale denunzia violazione ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ. e della legge 2 marzo 1949 n. 143 nonché del D.M. 4 aprile 2001 e della Legge 11/02/1994 n. 109. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , lamentando l’errore in cui sarebbe
incorsa la Corte territoriale nell’applicare l’onorario di cui al D.M. 4/4/2001, riguardante la progettazione di opere pubbliche, mentre il progetto di cui si discute si riferisce ad un’opera privata. Di conseguenza, a detta del ricorrente, a norma dell’ar t. 2233 c.c., trattandosi di compenso non concordato tra le parti e di incarico eseguito anteriormente all’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe professionali, il compenso all’ingegner COGNOME avrebbe dovuto essere determinato applicando la legge 2/3/1949, n. 143, che reca l’approvazione della tariffa RAGIONE_SOCIALE ingegneri ed architetti; il 5° motivo, con il quale denunzia ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. , conseguente alla omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni critiche alla CTU relative alla determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dal COGNOME ], l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
L  Corte  accoglie  il  1°  motivo  di  ricorso  nei  termini  di  cui  in motivazione,  assorbiti  gli  altri.  Cassa  in  relazione  l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
Roma, 20/6/2023