SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6360 2025 – N. R.G. 00003018 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello, iscritta a R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO , avverso l’ordinanza di cui al cronologico n. 103/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, cui veniva riunita la causa civile d’appello, iscritta a R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO , avverso la sentenza n. 1544/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il giorno il 16 luglio 2021;
TRA
(C.F.: , nato il DATA_NASCITA a Castellammare di Stabia (Na), ove risiede in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ; PEC: , del foro di Torre Annunziata, apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti i due rispettivi atti di C.F.
come da procure speciali ad litem citazione d’appello;
APPELLANTE
E
(C.F.:
, nato il DATA_NASCITA a Vico
Equense (Na), e
(C.F.:
), nata il
26.12.1985 a Gragnano INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
(C.F.:
; PEC:
, del foro di
Torre Annunziata, come da procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti le due rispettive comparse di risposta d’appello;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata il giorno DATA_NASCITA a Castellammare di Stabia (Na), anche nel proprio interesse; (C.F.: ), nata il DATA_NASCITA a Gragnano (Na); (C.F.: ), nato il DATA_NASCITA a Gragnano (Na), tutti residenti a Gragnano (Na) in INDIRIZZO, tutti nella loro qualità di eredi di , nato il DATA_NASCITA a Gragnano, ove decedeva il 28.07.2019, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ; PEC: , del foro di Torre Annunziata, come da procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altro documenti informatici contenenti le comparse di risposta d’appello; RAGIONE_SOCIALE.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI E
(C.F.:
, nata il DATA_NASCITA a
Vico Equense (Na), ove risiede in INDIRIZZO.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: ORDINANZA E SENTENZA APPELLATE
1.1. Con l’atto di citazione ritualmente notificato nei giorni 4 e 7 luglio 2011, i germani , e , nella loro qualità di nipoti ed eredi di , già affetta da ‘ sindrome demenziale con gravi disturbi comportamentali ‘ ed invalida ‘ con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ‘, così come certificato il giorno 8 giugno 2004 dalla Commissione competente per l’accertamento degli
stati d’invalidità civile , deceduta all’età di 87 anni ab intestato il 21 dicembre 2010, moglie di e madre di , rispettivamente loro nonno e loro genitrice, entrambi premorti, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, ed i coniugi e , chiedendo che fosse dichiarata la nullità, ovvero, in subordine, disposto l’annullamento degli atti pubblici di compravendita , a rogito del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO , RAGIONE_SOCIALE due unità immobiliari, di cui al NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO ed alla raccolta n. 4951 del 30 dicembre 2009 ed al repertorio n. 31767 ed alla raccolta n. 4976 del 5 febbraio 2010, aventi rispettivamente ad oggetto l’alienazione del la piena proprietà dell’immobile ubicato nel Comune di Gragnano in INDIRIZZO, trasferito al primo, e nel Comune di Castellammare di Stabia in INDIRIZZO, la cui nuda proprietà era stata trasferita alla nuora , moglie in regime patrimoniale della comunione legale dei beni col marito , con consequenziale istanza di condanna dei convenuti alla restituzione in favore degli istanti di tali unità immobiliari.
Con riferimento al secondo atto di compravendita, le parti attrici chiedevano, in via ulteriormente subordinata, dichiararne la simulazione relativa, in quanto dissimulante una donazione, con le ulteriori istanze: a) di dichiarazione dell’intervenuta lesione della lo ro quota di legittima spettante sulla eredità in questione; b) d’imputazione del valore dell’immobile al patrimonio ereditario; c) di reintegrazione della quota di riserva loro spettante.
A sostegno di tali domande, gli attori allegavano che: 1) i convenuti, al fine di concludere i rispettivi atti d’acquisto RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari de quibus , a mezzo d’artifici avevano indotto alla vendita , avendo approfittato dello suo stato d ‘ incapacità, in quanto già affetta da sindrome demenziale con gravi disordini comportamentali; 2) il convenuto veva acquistato ad un prezzo irrisorio rispetto al valore di mercato dell’immobile trasferitogli; 3) l’atto d’acquisto di dissimulava una donazione; 4) gli atti di compravendita in questione erano
nulli, ex art. 1418 c.c., in quanto contrari a norme imperative, ovvero annullabili, ex art. 428 c.c., per incapacità d’intendere e volere della parte venditrice, oltre che ex art. 1439 c.c. per il dolo usato dagli acquirenti; 5) in subordine, il secondo atto di compravendita dissimulava una donazione.
1.2. Con la comparsa di risposta depositata il 21 novembre 2011, si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare: a) l’improcedibilità dell a domanda attrice, non essendo stato esperito il preventivo procedimento di mediazione obbligatoria; b) l’incompetenza per materia e per territorio del giudice adito per la pretesa violazione dell’art. 50 -bis c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale e non la sede distaccata di Gragnano in composizione monocratica; contestando, nel merito, la fondatezza dell ‘avversa domanda di nullità , d’annullamento e di simulazione de ll’atto di compravendita stipulato il 5 febbraio 2010 per preteso difetto dei presupposti normativi.
1.3. Con la distinta comparsa di risposta depositata il 21 novembre 2011, si costituiva in giudizio , duplicando quanto eccepito, allegato e concluso dalla moglie nella comparsa di costituzione di quest’ultima depositata in pari data dal medesimo difensore, AVV_NOTAIO.
1.4. Con la comparsa di risposta depositata il 22 novembre 2011, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità dell a domanda attrice, non essendo stato esperito il preventivo procedimento di mediazione obbligatoria; contestando, nel merito, la fondatezza dell ‘avversa domanda di nullità e d’annullamento de ll’atto di compravendita stipulato il 30 dicembre 2009 per il difetto dei presupposti normativi, proponendo, in via riconvenzionale, la domanda: a) principale, di risarcimento dei danni asseritamente patiti, consequenziali alla mancata vendita del l’unità immobiliare in questione al sig.
, promissario acquirente indicato come tale nel prodotto contratto preliminare di compravendita intercorso inter partes ; b)
subordinata, di condanna della controparte alla restituzione del prezzo versato , in ragione di € 100.000,00, neppure contestato, in caso d ‘ accoglimento dell ‘avversa pretesa di parte attrice.
1.5. All’udienza del 29 gennaio 2015 l’attrice rinunciava espressamente alla domanda così come proposta, essendosi costituita parte civile nel processo penale disposto il 20 giugno 2013 nei confronti dei convenuti per gli stessi fatti per i quali veniva proposta azione civile in sede risarcitoria.
1.6. Espletati gli interrogatori formali dei tre convenuti; escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi; acquisita la relazione peritale estimativa del valore degli immobili compravenduti, a firma del nominato c.t.u.; all’udienza del 6 novembre 2019 veniva dichiarata l’interruzione della causa, a seguito della dichiarazione dell’intervenuto decesso del convenuto , formalizzata da l difensore costituito di quest’ultimo.
1.7. Con il ricorso depositato il 4 febbraio 2020, e chiedevano, ex art. 302 c.p.c., fissarsi la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto, cui seguiva il decreto del 5 febbraio 2020, col quale il primo giudice disponeva la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti per l’udienza del 13 marzo 2020, onerando i ricorrenti di notificare il ricorso ed il consequenziale decreto alle controparti entro il 20 febbraio 2020, giorno in cui la notificazione veniva eseguita agli eredi di sia pure collettivamente ed impersonalmente.
1.8. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, mediante l’ordinanza , di cui al cronologico n. 103/2021, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, il giudice adito, avendo rilevato il difetto nel ricorso in riassunzione degli elementi indicati nella premessa di tale provvedimento, così come previsti nell’art. 125 d isp. att. c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo, dichiarando: ‘ la nullità del ricorso in riassunzione formulato dagli attori, disponendone la rinnovazione dello stesso, nei confronti degli eredi di previamente identificati ‘ , concedendo agli attori il termine fino al giorno 8 febbraio 2021 per la notificazione del predetto ricorso,
rinviando la causa all’udienza de l 2 giugno 2021 , poi, rinviata d’ufficio al l’udienza del 4 giugno 2021, tenutasi – a seguito della rituale ricostituzione del contraddittorio tra le parti – mediante la disposta trattazione scritta, in conseguenza della quale veniva fissata la discussione della causa, ex art. 286 -sexies c.p.c., per la successiva udienza del 16 luglio 2021 sempre mediante la fissata trattazione mediante il deposito di note scritte.
1.9. A seguito della disposta discussione orale, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1544/2021, pubblicata il giorno il 16 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata così testualmente stabiliva: ‘ -accoglie le domande e, per l’effetto dichiara la nullità degli atti di compravendita di cui ai rogito rep. N. NUMERO_DOCUMENTO, raccolta n. 4951 del 30.12.2009 e rogito rep. N. NUMERO_DOCUMENTO, raccolta n. 4976 del 5.2.2010; -condanna gli odierni convenuti, alla restituzione dei predetti beni in favore degli attori, quali eredi legittimari della de cuius , siccome succeduti per rappresentazione (in quanto figli); -rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata; -ordina al competente Conservatore dei RR.II., la trascrizione della presente sentenza, ex art. 2655 c.c., a margine alla trascrizione dei predetti contratti dichiarati nulli, con esonero di responsabilità; -condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, ed in favore degli attori al pagamento RAGIONE_SOCIALE competenze di lite che determina nella complessiva somma di € 13.600,00 oltre € 550,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario; -pone definitivamente a carico dei convenuti, e sempre in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE spese di CTU. ‘
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori testimoniali e documentali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) procedibili tutte le domande attrici, essendo stato promosso in corso di causa, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell ‘art. 5 d. lgs n. 28/2010; b) di confermare la propria ordinanza del giorno 8 gennaio 2021, avendo rilevato la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in capo ai convenuti e ,
avendo avuto gli stessi piena conoscenza del giudizio; c) provat a l’incapacità naturale della venditrice , già affetta da ‘ sindrome demenziale con gravi disordini comportamentali, deficit cognitivi ‘ , come diagnosticato il giorno 8 giugno 2004 all’interno d el prodotto processo verbale di visita medica della Commissione di Prima Istanza per l’Accertamento dell’Invalidità Civile della , che le aveva riconosciuto l’ invalidità al 100%, infermità confermata dalla prodotta sentenza penale del Tribunale di Torre Annunziata n. 3110/2018, con la quale i convenuti erano stati condannati per il reato loro ascritto di circonvenzione d’incapace , ex art. 643 c.p.; c) provata la malafede in capo agli acquirenti, dimostrata dalla convivenza di con i convenuti medesimi, che erano a conoscenza dello stato di salute precario della stessa, come emerso dagli esiti istruttori orali sia in sede civile che in sede penale; d) ritenuti nulli i contestati rogiti notarili in forza del combinato disposto di cui agli artt. 428 e 1418 c.c.; e) non provata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dal convenuto
2. – GLI APPELLI PRINCIPALI ED INCIDENTALI
2.1. In precedenza, avverso la sopra richiamata ordinanza, di cui al cronologico n. 103/2021, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, con l’atto di citazione notificato il 29 giugno 2021, iscritto a R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO, aveva proposto appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma – sulla base di due motivi di gravame concludendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE seguenti testuali conclusioni: ‘ A) In accoglimento del gravame, riformare il provvedimento impugnato e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado, contraddistinto dal RNUMERO_DOCUMENTO, Tribunale di Torre Annunziata, per le ragioni sopra espresse; B) Sempre in accoglimento del gravame riformare la decisione nella parte in cui ha rimesso la causa sul ruolo ed autorizzato la rinotifica del ricorso in riassunzione e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado, contraddistinto dal RNUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO, Tribunale di Torre Annunziata, per le ragioni sopra espresse; C) Con condanna alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione all’AVV_NOTAIO, antistatario . ‘
2.2. Successivamente, avverso la sentenza n. 1544/2021 pubblicata il giorno il 16 luglio 2021, con l’atto di citazione notificato il 9 dicembre 2021, iscritto a R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma – sulla base di cinque motivi di gravame -concludendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE seguenti testuali conclusioni: ‘ A) In via pregiudiziale, riunire il presente gravame a quello recante R.G. 3018/2021, pendente innanzi questa stessa Corte, IV sezione, AVV_NOTAIO, per connessione oggettiva e soggettiva nonché per pregiudizialità; B) In accoglimento del gravame, essendosi formato il giudicato sulla sentenza non definitiva del 08/01/2021, con cui è stata dichiarata la nullità del ricorso di riassunzione del giudizio di primo grado, a seguito dell’interruzione della causa per la morte del Sig. , riformare il provvedimento impugnato e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado, contraddistinto dal R.G. n. 400461/2011, Tribunale di Torre Annunziata, per le ragioni sopra espresse, essendo ormai passata in giudicato la declaratoria di nullità dell’atto di riassunzione eseguito dagli attori – appellati; C) Sempre in accoglimento del gravame riformare la decisione nella parte in cui ha rimesso la causa sul ruolo ed autorizzato la rinotifica del ricorso in riassunzione e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado, contraddistinto dal R.G. n. 400461/2011, Tribunale di Torre Annunziata, per le ragioni sopra espresse, essendo ormai passata in giudicato la declaratoria di nullità dell’atto di riassunzione eseguito dagli attori appellati; D) In via subordinata, dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., come rilevato al terzo motivo di impugnazione; E) In via gradata, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza gravata e rigettare la domanda di nullità del contratto di compravendita stipulato dall’odierno appellante, di cui al rogito rep. N. 31660, raccolta n. 4951 del 30.12.2009, nonché la conseguente condanna alla restituzione del bene in favore degli attori, all’ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrizione della sentenza, ex art. 2655 c.c., ed alla condanna del convenuto alle spese di lite e di CTU; F) In via gradata, in accoglimento
dell’appello rigettare la domanda di annullamento del contratto di compravendita stipulato dall’odierno appellante, di cui al rogito rep. N. 31660, raccolta n. 4951 del 30.12.2009, nonché la conseguente condanna alla restituzione del bene in favore degli attori, all’ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrizione della sentenza, ex art. 2655 c.c., ed alla condanna del convenuto alle spese di lite e di CTU; G) In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto dei precedenti motivi di gravame e di conferma della sentenza di nullità o di annullamento del contratto di compravendita stipulato dall’appellante con la Sig.ra il 30/12/2009, pronunciare la nullità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dal e per l’effetto condannare gli eredi, in solido ovvero ai sensi dell’art. 752 c.c., alla restituzione del prezzo di vendita pagato dal alla pari ad €. 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione; H) Con condanna alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all’AVV_NOTAIO, quale antistatario. ‘
2.3. Con la comparsa di risposta depositata il 7 luglio 2021, , nel proprio interesse, si costituiva nel giudizio iscritto a R.G.N. 3018/2021/CC, proponendo, sulla base di due motivi di censura, l’ appello incidentale adesivo al gravame principale proposto da concludendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE seguenti testuali conclusioni: ‘ A) in riforma dell’impugnato provvedimento dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Torre Annunziata R.G. 400461/2011 per le ragioni sopra espresse. B) Sempre in accoglimento del gravame (principale ed incidentale adesivo) riformare la decisione nella parte in cui ha rimesso la causa sul ruolo ed autorizzato la rinotifica del ricorso in riassunzione e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado contraddistinto dal NNUMERO_DOCUMENTO presso il Tribunale di Torre Annunziata. C) Con condanna alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all’AVV_NOTAIO, antistatario. ‘
2.4. Con la comparsa di risposta depositata il 12 novembre 2021, , e , nella loro qualità di eredi di , si costituivano nel giudizio iscritto a R.G.N. 3018/2021/CC, proponendo, sulla base di due motivi di critica, l’ appello incidentale adesivo al gravame principale, concludendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE medesime conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta depositata il 7 luglio 2021 da , nel proprio interesse.
2.5. Con la comparsa di risposta depositata il 9 dicembre 2021, e si costituivano nel giudizio iscritto a R.G.N. 3018/2021NUMERO_DOCUMENTOCC, eccependo l’inammissibilità del gravame principale , ex art. 348 -bis c.p.c., oltre che per la pretesa violazione del comma 1 dell’art. 340 c.p.c. , nonché per la pretesa carenza d’interesse , ai sensi dell’art. 100 c.p.c. , in capo all’appellante , contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di censura, di cui richiedevano il rigetto, con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
2.6. Con l’ordinanza pubblicata il 15 dicembre 2021 , la Corte dichiarava la contumacia di , non costituitasi in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi.
2.7. Con la comparsa di risposta depositata il 28 febbraio 2022, , nel proprio interesse, si costituiva nel giudizio iscritto a R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO, proponendo, sulla base di quattro motivi di censura, l’ appello incidentale sia autonomo che adesivo al gravame principale, concludendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE seguenti testuali conclusioni: ‘ A) In via preliminare riunire il presente giudizio a quello recante il N.NUMERO_DOCUMENTO pendente innanzi a codesta Corte di Appello, IV Sezione Civile AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, prossima udienza 14.06.2022, per connessione oggettiva e soggettiva. B) In riforma dell’impugnato provvedimento dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Torre Annunziata R.G. 400461/2011 per le ragioni sopra espresse, essendo ormai passata in giudicato la declaratoria di nullità dell’atto in riassunzione proposto dagli attori odierni appellati. C)
Sempre in accoglimento del gravame (principale ed incidentale sia autonomo che adesivo) riformare la decisione nella parte in cui ha rimesso la causa sul ruolo ed autorizzato la rinotifica del ricorso in riassunzione e, per l’effetto, dichiarare l’estinzio ne del giudizio di primo grado contraddistinto dal NNUMERO_DOCUMENTO presso il Tribunale di Torre Annunziata, essendo ormai passata in giudicato la declaratoria di nullità dell’atto in riassunzione proposto dagli attori odierni appellati. D) In via subordinata e nel merito, in accoglimento del presente gravame incidentale, riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda di nullità dei contratti di compravendita stipulati dalla de cuius . E) Con condanna alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all’AVV_NOTAIO, antistatario. ‘
2.8. Con la comparsa di risposta depositata il 2 marzo 2022,
, e , nella loro qualità di eredi di , si costituivano nel giudizio iscritto a R.G.N. 5038/2021NUMERO_DOCUMENTO, proponendo, sulla base di quattro motivi di censura, l’ appello incidentale sia autonomo che adesivo al gravame principale, concludendo per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE medesime conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta depositata il 28 febbraio 2022 da , nel proprio interesse.
2.9. Con la comparsa di risposta depositata il 15 aprile 2022, e si costituivano nel giudizio iscritto a R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/CC, eccependo l’inammissibilità del gravame principale, ex art. 348 -bis c.p.c., nonché la pretesa carenza d’interesse ad impugnare l’ordinanza di cui al cronologico n. 103/2021, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., in capo all’appellante , contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di censura, di cui richiedevano la reiezione, con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi di lite, da dis trarre in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
2.10. Con l’ordinanza pubblicata il 4 ottobre 2022, la Corte disponeva la riunione del procedimento iscritto a R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO a quello di più remota iscrizione, di cui al R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO.
2.11. Con l’ordinanza pubblicata il 5 ottobre 2022, la Corte disponeva la notificazione entro il 15 novembre 2022 ad , rimasta contumace, della comparsa contenente l’ appello incidentale formulato da , e , rinviando la causa per il prosieguo all’udienza del 24 gennaio 2023.
2.12. Perfezionatasi il 22 ottobre 2022 la notificazione ad dell’appello incidentale proposto ; acquisito il fascicolo cartaceo d’ufficio di primo grado; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 10 settembre 2025 la trattazione scritta della causa per l’udienza collegiale del 7 ottobre 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni; con l’ordinanza pubblicata e comunicata il 10 ottobre 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito RAGIONE_SOCIALE comparse conclusionali e RAGIONE_SOCIALE memorie di replica a cura RAGIONE_SOCIALE parti costituite.
3. – ESAME ECCEZIONE D’INAMMISSIBILITA’ EX ART. 348 -BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, i gravami principali avverso l’ordinanza e la sentenza impugnata vanno scrutinati sotto il profilo della loro ammissibilità, atteso che la difesa degli appellati e ne eccepiva l’inammissibilità, ex art. 348 -bis c.p.c., vigente ratione temporis , così come introdotto dall’art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, le impugnazioni principali, contrariamente a quanto eccepito da tali parti appellate, non si palesavano manifestamente infondate, tali cioè da meritare la sanzione d’inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alle decisioni gravate, che hanno reso indispensabile l’approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. – ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE AVVERSO L’ORDINANZA APPELLATA
Con il primo ed il secondo motivo di censura la parte appellante principale criticava l’ordinanza impugnata, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, di cui al cronologico n. 103/2021, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, per avere, a suo dire, il primo giudice , in violazione dell’art. 303 c.p.c., correttamente rilevato e dichiarato la ‘ nullità del ricorso in riassunzione ‘, avendo errato nel non disporre contestualmente la declaratoria d ‘ estinzione del giudizio (primo motivo), la cui richiesta veniva reiterata nella presente fase, nonostante fosse stata tempestivamente eccepita dalla difesa di parte convenuta, nella primo atto difensivo utile, ovvero nelle note di trattazione scritta depositate in occasione della disposta udienza del 22 luglio 2020, oltre che reiterata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni e nelle difese conclusionali, per cui il Tribunale, pur partendo da un’esatta premessa (la rilevata nullità del ricorso depositato il 4 febbraio 2020, ex art. 302 c.p.c., finalizzato alla prosecuzione del giudizio interrotto per la morte di una parte costituita, in considerazione del rilevato difetto degli estremi della domanda, ovvero di quegli elementi minimi essenziali ed idonei alla identificazione della domanda medesima), tuttavia avrebbe errato nel disporre il prosieguo del procedimento, autorizzando la rinnovazione della notificazione dell ‘atto di riassunzione (secondo motivo), respingendo implicitamente l’eccezione d ‘ estinzione del processo, travisando la nozione di nullità dell’atto di riassunzione con quella di nullità della notificazione dello stesso atto di riassunzione.
5. – ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE AVVERSO LA SENTENZA APPELLATA
5.1. Con il primo ed il secondo motivo di critica la parte impugnante principale censurava la sentenza n. 1544/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il giorno il 16 luglio 2021, riproponendo le medesime doglianze e conclusioni già formulate nei sopra riportati due motivi d’appello avverso l’ordinanza di cui al cronologico n. 103/2021, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, chiedendo in questa fase, altresì, la declaratoria dell’ illegittimità
e d ell’ invalidità di tale pronuncia per la pretesa violazione del c.d. giudicato interno, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., che si sarebbe formato sulla nullità del ricorso di riassunzione , in considerazione dell’omessa impugnazione a cura della controparte del provvedimento dichiarativo di tale nullità.
5.2. Con il terzo motivo di lamentela si doleva del preteso vizio d ‘ insufficiente e di contraddittoria motivazione, che caratterizzerebbe la sentenza gravata, che sarebbe stata resa in violazione dell’art. 132 c.p.c., sulla base di argomentazioni incompatibili tra loro, avendo il giudice di primo grado ‘ dichiarati nulli i predetti rogiti in virtù del combinato disposto ex artt. 428 e 1418 cod. civ ‘ , dopo avere ritenuto che la venditrice : a) dapprima fosse rimasta vittima del reato di circonvenzione d ‘ incapace, ex art. 643 c.p., che sarebbe stato perpetrato in suo danno dai convenuti, che farebbe rientrare la fattispecie de qua nell’ambito della nullità del contratto di compravendita per la violazione di norme imperative, ex art. 1418 c.c.; b) poi, argomentato in ordine all’incapacità d’intendere e di volere della stessa, ai sensi dell’art. 428 c.c., che imporrebbe l’annullamento del contratto di compravendita , soltanto in presenza dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui al comma 2 di tale disposizione normativa.
5.3. -Con il quarto motivo d ‘impugnazione la parte appellante principale lamentava l’acritica adesione da parte del giudice di prime cure all ‘acquisita sentenza penale, non passata in giudicato, con la quale gli originari convenuti erano stati condannati per il reato loro ascritto di circonvenzione d ell’ incapace , ex art. 643 c.p., nonostante che dagli esiti istruttori, orali e peritali acquisiti al processo civile di primo grado, non si ricaverebbe affatto la prova della sussistenza degli elementi del reato di circonvenzione d ‘ incapace a carico de ll’impugnante : a) non essendo stata provata la malafede di b) non essendo mai stata contestata dagli attori l’avvenuta corresponsione da parte di dell’intero prezzo dell’immobile acquistato, stabilito in contratto in ragione di € 100.000,00, di poco inferiore alla stima effettuata dal nominato c.t.u.,
secondo il quale il valore dell’unità immobiliare in questione al tempo della vendita sarebbe ammontato ad € 118.000,00 ; c) avendo i testimoni escussi confermato non solo lo stato di lucidità della venditrice, che aveva sottoscritto il contratto di compravendita soltanto dopo che il pubblico ufficiale AVV_NOTAIO ne aveva constatato la piena capacità e volontà di vendere; d) non essendo emerso che fosse convivente della venditrice, essendo risultato pacificamente tra le parti il contrario, avendo gli attori notificato l’atto di citazione al primo presso l’indirizzo di C astellammare di Stabia (Na) in INDIRIZZO, recapito diverso rispetto al luogo di residenza della venditrice; e) avendo gli attori fondato la loro pretesa: I) sul l’incapacità d’intendere e di volere della venditrice a causa del l’età avanzata e RAGIONE_SOCIALE patologie da cui era affetta, diagnosticate sin dal giorno 8 giugno 2004; II) sulla convivenza della stessa con il figlio e la nuora III) sulla condotta di questi ultimi due soggetti, finalizzata ad approfittare dello stato d ‘ incapacità naturale della venditrice, ben noto agli stessi, al fine di farla spogliare di tutti i suoi beni e di beneficiarne in via esclusiva, escludendo gli altri coeredi.
5.4. Con il quinto motivo d’appello la parte impugnante principale, in via subordinata e nella denegata ipotesi di reiezione dei precedenti motivi di censura, lamentava la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui a ll’art. 112 c.p.c. , non essendosi il Tribunale pronunciato sulla sua domanda riconvenzionale, tempestivamente proposta in primo grado, finalizzata al conseguimento della condanna degli attori, in solido tra loro, ovvero, in via gradata, ex art. 752 c.c., in proporzione RAGIONE_SOCIALE loro quote ereditarie, alla restituzione, in suo favore, della complessiva somma di € 100.000,00 corrisposta alla venditrice, a titolo di prezzo dell’ unità immobiliare acquistata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
5.5. Gli identici primi due motivi d’impugnazione principale avverso i due provvedimenti giudiziari de quibus (ordinanza e sentenza), resi dal Tribunale di Torre Annunziata, possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono inammissibili in riferimento all’appellata ordinanza, trattandosi di un provvedimento interlocutorio di natura ordinatoria, che non chiude il processo e non ha carattere decisorio definitivo sulla questione della pretesa intervenuta estinzione; risultando essere privi di pregio in ordine all’impugnata sentenza , per cui vanno respinti, coerentemente al costante insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v’è ragione per cui la Corte debba discostarsene, secondo il quale:
‘ La nullità degli atti successivi all’interruzione del processo, conseguente alla irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. ‘ (Cass. civ., Sez. II, 23/06/2006, n. 14650);
‘ Qualora si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo del processo cui faccia seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello cui tale irregolarità venga prospettata non può rimettere la causa al primo giudice – trattandosi di eventualità non prevista dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. – bensì deve deciderla nel merito; ne consegue che, ove con l’appello non sia stata avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado – limitandosi il gravame al solo rilievo dei vizi dell’atto di riassunzione – è corretta la decisione del giudice di secondo grado che dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione. ‘ (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 19/05/2008, n. 12644);
‘ In ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio; ove non rispondente al requisito contenutistico, l’atto di riassunzione è nullo e tale nullità è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi; in difetto di sanatoria, la nullità degli atti successivi alla interruzione del processo, conseguente alla invalidità della riassunzione del medesimo, determina un vizio della sentenza
che si converte in motivi di gravame e che postula da parte del giudice d’appello l’esercizio dei poteri sostitutivi propri del tipo di impugnazione. ‘ (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/03/2018, n. 5579).
Del resto, il contestato ricorso, ex art. 302 c.p.c., depositato il 4 febbraio 2020 per la riassunzione del processo interrotto per la morte di una parte costituita in giudizio, veniva depositato entro il termine perentorio trimestrale di cui all’art. 305 c.p.c., essendo l’evento interruttivo stato dichiarato all’udienza del 6 novembre 2019, per cui, pur essendo stata rilevata dal giudice di prime cure la sua nullità mediante l’ impugnata ordinanza per l’insufficiente indicazione degli estremi della domanda, tale vizio non induce a ritenere che il Tribunale non potesse autorizzarne la rinnovazione con efficacia sanante ex tunc , analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 164 c.p.c., non trattandosi di vizio implicante l’inesistenza dell’atto, bensì di nullità non comminata dalla legge, la cui rinnovazione veniva perfettamente eseguita e sanata per effetto della rituale evocazione in giudizio di tutti gli eredi e la loro costituzione, a seguito della redazione e della notificazione del successivo atto di prosecuzione del giudizio caratterizzato dalla sufficiente indicazione degli estremi RAGIONE_SOCIALE domande attrici e riconvenzionali.
5.6. Con precedenza rispetto al terzo motivo di gravame principale, ragioni di ordine logico-giuridico impongono la preventiva delibazione del quarto motivo di censura, che risulta essere fondato e meritevole di essere accolto.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte ritiene che, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita la prova dell’incapacità naturale in capo alla venditrice , all’ epoca della sottoscrizione del contratto di compravendita intercorso inter partes , risalente al 30 dicembre 2009, esclusa, peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni, avendo: a) il teste AVV_NOTAIO , escusso all’udienza del 27 febbraio 2017, riferito di avere ricevuto direttamente da il mandato professionale per la vendita dell’unità immobiliare di proprietà di quest’ultima ; b) la teste dr.ssa , AVV_NOTAIO, escussa all’udienza del
14 gennaio 2019, precisato testualmente : ‘ … confermo che in quella circostanza chiesi se era sua intenzione di vendere il bene … Confermo che l a venditrice era determinata nella vendita, rispondeva liberamente a tutte le domande che le ponevo. ‘
Oltre a ciò, il Collegio evidenzia, ad abundantiam , che gli attori non abbiano fornito neanche la prova della malafede di che consiste unicamente nella consapevolezza che quest ‘ ultimo avesse avuto della menomazione dell ‘ altra contraente nella sfera intellettiva e volitiva, il cui difetto è confermato da ll’assenza di una rilevante sperequazione economica tra la somma di € 100.000,00 , così come incontestabilmente versata dal l’ acquirente mediante cinque assegni circolari, a titolo di corrispettivo del l’alienazione , in suo favore, della proprietà dell’unità immobiliare vendutagli da , ed il valore di mercato di tale immobile al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita intercorso inter partes , risalente al 30 dicembre 2009, stimato dal nominato c.t.u., dr.ssa arch. , nella misura di € 118.000,00, come riportato nel suo elaborato peritale del 4 settembre 2019.
Questa minima differenza di valori in termini monetari rileva ai fini della valutazione della domanda di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., per la pretesa violazione di norme imperative, oltre che per la configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 c.p. , che è reato contro il patrimonio, che non sembra avere commesso nonostante il contrario sia stato stabilito dalla prodotta sentenza penale di condanna n. 3110/2018, pronunciata il 15 novembre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 15 febbraio 2019, che non può fare stato nel presente processo civile, in considerazione dell’omessa produzione del relativo attestato di cancelleria, che ne certifichi la definitività, non potendosi ritenere che il depauperamento RAGIONE_SOCIALE consistenze patrimoniali di -la cui incapacità naturale non risulta essere stata provata all’ epoca della sottoscrizione del contratto di compravendita in questione – sia stato effettivo e che il profitto realizzato dal primo sia caratterizzato da ingiustizia,
circostanze che escludono che si sia concretizzata la frode patrimoniale in danno della seconda, imponendo la reiezione della domanda di nullità del richiamato atto di trasferimento della proprietà.
Del resto, lo scarto minimo dei valori economici nei termini monetari sopra indicati rileva, altresì, anche ai fini della valutazione della domanda d ‘ annullamento del contratto compiuto da persona incapace d’intendere e volere, ritenendo il Collegio non provata, nel caso di specie, per le ragioni sopra riportate, l’incapacità della venditrice all’atto della sottoscrizione del contestato negozio giuridico de quo , oltre che esclusa non solo la malafede in capo a ma anche il grave pregiudizio derivato a , di cui al comma 2 dell’ art. 428 c.c., solo in presenza del quale il negozio giuridico compiuto da persona incapace d’intendere e volere , può essere annullato, se risulti appunto provata la malafede dell’altro contraente , erroneamente ritenuta sussistente dal primo giudice, in quanto sarebbe emersa, a suo dire, dall’accertata ‘ … convivenza della con gli odierni convenuti, che quindi erano a conoscenza dello stato di salute precario della stessa, e confortata dalla attività istruttoria espletata sia in sede civile che penale. ‘
Sennonché, essendo il convenuto estraneo alla famiglia della venditrice, non è affatto vero che risulti provato che il medesimo conoscesse lo stato morboso da cui era affetto la venditrice, già certificatole il giorno 8 giugno 2004, né che convivesse, coabitando col nucleo familiare, nel quale viveva , circostanza quest’ultima confermata dalle stesse allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti attrici, secondo le quali ‘ … la de cuius dal 2004 circa ha convissuto col figlio , coniugato con , presso l’abitazione di questi … in Castellammare di Stabia alla INDIRIZZO … ‘ .
Del resto, contrariamente al convincimento del giudice di prime cure, alcun teste escusso nel corso della fase di primo grado del presente procedimento dichiarava che avesse conosciuto lo stato morboso de quo , né che avesse convissuto con , essendo
documentalmente provato che il primo risiedeva a Castellammare di Stabia in INDIRIZZO, luogo dove gli attori facevano notificare il libello introduttivo del giudizio a cura dell’Ufficiale giudiziario competente.
Quanto al l’invocato dolo , come causa d’annullamento del contratto , ex art. 1439 c.c., non v’è prova in atti che il convenuto avesse posto in essere raggiri in danno della venditrice, né che gli stessi fossero stati usati da un terzo e fossero noti al primo, che ne avrebbe tratto vantaggio.
5.7. L’accoglimento del quarto motivo d’impugnazione principale determina l’assorbimento dei motivi sub 3) e 5) dell’appello principale , che non vanno esaminati.
6. – ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME INCIDENTALE
AVVERSO L’ORDINANZA E LA SENTENZA APPELLATE
6.1. Con il primo ed il secondo motivo di censura gli appellanti incidentali criticavano l’ordinanza impugnata, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, di cui al cronologico n. 103/2021, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, nonché la sentenza n. 1544/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il giorno il 16 luglio 2021, aderendo perfettamente alle due censure mosse a tale provvedimento dall’impugnante principale, già innanzi delibate, per cui la Corte, al fine di evitare inutili e tediose duplicazioni, ribadisce quanto argomentato sul punto nel superiore paragrafo sub 5.5.
6.2. Con il terzo motivo d ‘appello incidentale , e criticavano la sentenza impugnata, lamentando l’acritica adesione del Tribunale al certificato del giorno 8 giugno 2004 de lla Commissione competente per l’accertamento degli stati d’invalidità civile, che aveva diagnosticato la ‘ sindrome demenziale con gravi disturbi comportamentali ‘ in capo alla venditrice, oltre agli esiti del parallelo procedimento penale di primo grado, definito con la sentenza, non passata in cosa giudicata, di condanna degli originari convenuti per il reato di circonvenzione d’incapace in danno di , ritenendo non solo che il primo giudice avesse ignorato gli acquisiti esiti istruttori orali, la cui corretta interpretazione corroborerebbe l’assunto difensivo di essi convenuti -appellanti incidentali , secondo i quali all’ epoca della sottoscrizione del
contratto di compravendita del 5 febbraio 2010 la venditrice fosse capace d’intendere e volere , ma anche che la decisione impugnata fosse caratterizzata da argomentazioni incompatibili tra loro, avendo il giudice di prime cure maturato il suo erroneo convincimento, secondo il quale la venditrice
: a) da un lato, fosse rimasta vittima del reato di circonvenzione d ‘ incapace, ex art. 643 c.p., che sarebbe stato perpetrato in suo danno dai convenuti, circostanza che farebbe rientrare la fattispecie de qua nell’ambito della nullità del contratto di compravendita per la violazione di norme imperative, ex art. 1418 c.c.; b) dall’altro, fosse stata incapace d’intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428 c.c., circostanza che giustificherebbe l’ annullamento del contratto di compravendita, ma soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui al comma 2, ovvero del pregiudizio patito dal soggetto incapace e della malafede dell’altro contraente , che nella specie sarebbero insussistenti.
6.3. Tale motivo è fondato, per cui merita di essere accolto.
Invero, è incontestato e documentalmente provato che la venditrice fosse la madre del convenuto , deceduto nel corso del primo grado del giudizio, e la suocera della convenuta e che la stessa convivesse con tali figlio e nuora nell’abitazione degli stessi, nel Comune di Castellammare di Stabia in INDIRIZZO, e fosse stata dichiarata affetta da ‘ sindrome demenziale con gravi disturbi comportamentali ‘, così come certificato il giorno 8 giugno 2004 dalla Commissione competente per l’accertamento degli stati d’invalidità civile .
Pertanto, ritenuto che la prodotta sentenza penale di condanna n. 3110/2018, pronunciata il 15 novembre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 15 febbraio 2019, con la quale gli originari convenuti in giudizio venivano condannati per la circonvenzione dell’incapace
, non possa fare stato nel presente processo civile, in considerazione dell’omessa produzione del relativo attestato di cancelleria, che ne certifichi la definitività; la Corte rileva che il certificato del giorno 8 giugno 2004, col quale la Commissione competente per l’accertamento degli stati d’invalidità civile
diagnosticava in capo alla venditrice la ‘ sindrome demenziale con gravi disturbi comportamentali ‘, non possa costituire la prova dell’irreversibile stato d’incapacità d’intendere e volere di quest’ultima, né che la stessa fosse in condizioni d’incapacità naturale all’atto della stipulazione del contratto di compravendita del 5 febbraio 2010, a rogito del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO , di cui al repertorio n. 31767 ed alla raccolta n. 4976, avente ad oggetto il trasferimento del la nuda proprietà dell’un ità immobiliare ubicata nel Comune di Castellammare di Stabia in INDIRIZZO, alienata a , non avendo le parti attrici neppure richiesto di provare che la venditrice, pur a fronte del su riportato quadro clinico, non fosse capace di intendere e di volere all ‘ epoca della conclusione del contratto in questione, in violazione del principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale ‘ Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428, secondo comma, cod. civ., la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto. ‘ (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/02/2009, n. 4677), restando assorbito ogni ulteriore profilo circa il pregiudizio e la malafede di cui al
comma 2 dell’art. 428 c.c.
6.4. -Con il quarto motivo d’impugnazione incidentale, le parti appellanti, in via subordinata, criticavano la sentenza gravata in parte qua aveva disposto la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni immobili, oggetto degli impugnati contratti di compravendita, in favore degli attori e , nella loro qualità di eredi legittimari della de cuius , essendo succeduti per rappresentazione alla loro madre ed al loro nonno, entrambi premorti, non avendo le parti istanti mai avuto il possesso o la disponibilità materiale di tali unità immobiliari, la cui richiesta di restituzione avrebbe dovuto presupporre o l ‘azione d’ occupazione sine titulo o l ‘azione di rivendicazione , mai proposte.
6.5. Tale motivo è assorbito, in considerazione dell’accoglimento del motivo incidentale sub 3).
7. – CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell’innanzi assunta decisione, che , assorbita l’eccezione formulata dagli appellanti incidentali d’inammissibilità e d’infondatezza della domanda riconvenzionale così come proposta in primo grado dal convenuto in totale riforma della sentenza impugnata, vanno respinte le originarie domande attrici proposte nei confronti dei convenuti e RAGIONE_SOCIALE convenute e , di cui la prima anche nel proprio interesse e tutte nella loro qualità di eredi di , finalizzate a conseguire: a) la dichiarazione di nullità, ovvero, in subordine, l ‘annullamento dell’a tto pubblico di compravendita, a rogito del AVV_NOTAIO dr.ssa , di cui al repertorio n. 31660 ed alla raccolta n. 4951 del 30 dicembre 2009, avente ad oggetto l’alienazione del la piena proprietà dell’immobile ubicato nel Comune di Gragnano in INDIRIZZO, venduto da a b) la dichiarazione di nullità, ovvero, in subordine, l ‘annullamento dell’a tto pubblico di compravendita, a rogito del AVV_NOTAIO dr.ssa , di cui al repertorio n. 31767 ed alla raccolta n. 4976 del 5 febbraio 2010, avente ad oggetto la nuda proprietà dell’immobile ubicato nel Comune di Castellammare di Stabia in INDIRIZZO, alienata da a ; c) la restituzione di tali unità immobiliari in favore degli attori , e , nella loro qualità di nipoti ed eredi per rappresentazione della de cuius
.
8. – REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1.L ‘accoglimento del quarto motivo dell’ impugnazione principale e del terzo motivo di quella incidentale importa, da un lato, la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass.
civ., Sez. VI – 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775) , dall’altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell’esito complessivo della lite e dell a reiezione RAGIONE_SOCIALE originarie domande attrici, le spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quella della c.t.u. disposta ed espletata nel primo grado, vengono poste interamente e solidalmente a carico di e , in favore di da una parte, oltre che di , e , dall’altra parte, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base RAGIONE_SOCIALE caratteristiche, dell’importanza, della natura dell’affare e del valore indeterminabile del disputatum (da € 52 .000.01 ad € 260.000.00), RAGIONE_SOCIALE fasi processuali eseguite, dandosi atto che nel presente grado non sono state espletate l’ effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2025, n. 25664), oltre che dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, nonché dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con distrazione in favore sia dell’AVV_NOTAIO che dell’AVV_NOTAIO, dichiaratisi antistatari RAGIONE_SOCIALE rispettive parti rappresentate.
8.2.Nulla per le spese del doppio grado del giudizio nei confronti di , avendo in primo grado rinunciato alla domanda, essendosi costituita parte civile nel processo penale disposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti originariamente convenute in giudizio per gli stessi fatti per i quali veniva proposta azione civile, non essendosi costituita nella presente fase, nella quale veniva evocata in giudizio a titolo di mera litis denuntiatio , nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda o conclusione di merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principali ed incidentali rispettivamente promossi
TABLE
103/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il giorno 8 gennaio 2021, nonché avverso la sentenza n. 1544/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il giorno il 16 luglio 2021, in accoglimento del quarto motivo d’appello principale e del terzo motivo di quello incidentale, in riforma della decisione gravata, così provvede:
respinge le originarie domande attrici proposte nei confronti dei convenuti e RAGIONE_SOCIALE convenute , e , finalizzate a conseguire:
a) la dichiarazione di nullità, ovvero, in subordine, l ‘annullamento de ll’a tto pubblico di compravendita, a rogito del AVV_NOTAIO dr.ssa , di cui al repertorio n. 31660 ed alla raccolta n. 4951 del 30 dicembre 2009, avente ad oggetto l’alienazione della piena proprietà dell’immobile ubicato nel Comune di Gragnano in INDIRIZZO, venduto da a
b) la dichiarazione di nullità, ovvero, in subordine, l ‘annullamento de ll’a tto pubblico di compravendita, a rogito del AVV_NOTAIO dr.ssa , di cui al repertorio n. 31767 ed alla raccolta n. 4976 del 5 febbraio 2010, avente ad oggetto la nuda proprietà dell’immobile ubicato nel Comune di Castellammare di Stabia in INDIRIZZO, alienata da
a
;
c) la restituzione di tali unità immobiliari in favore degli attori
e
;
2) condanna e , al solidale pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado del giudizio, che liquida, sia in favore di da una parte, che in favore di , e , dall’altra :
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 13.430,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all’IVA, come per legge , con distrazione in favore sia dell’AVV_NOTAIO che dell’AVV_NOTAIO, dichiaratisi antistatari dei loro rispettivi rappresentati;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 1 1.156,00, di cui € 1 .165,00 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all’IVA, come per legge , con distrazione in favore sia dell’AVV_NOTAIO che dell’AVV_NOTAIO, dichiaratisi antistatari dei loro rispettivi rappresentati;
3) pone interamente e solidalmente a carico di e le spese della c.t.u. disposta ed espletata nel corso del primo grado del giudizio, così come liquidate nel decreto pubblicato il 18 settembre 2019;
4) nulla per le spese nei confronti di ;
5) ordina all ‘ RAGIONE_SOCIALE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, se trascritta, nonché di procedere all ‘ annotazione della cancellazione della trascrizione della sentenza n. 1544/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, se trascritta, sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME