Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15376-2018 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 181/2018 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2.10.2001 NOME NOME evocava in giudizio NOME NOME e NOME innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando l’annullamento per incapacità naturale ex art. 428 c.c. del contratto di mantenimento stipulato tra suo padre, NOME, ed i convenuti in data 12.7.2001; in subordine, chiedeva dichiararsi la risoluzione del predetto negozio per inadempimento dei convenuti.
Nella resistenza di questi ultimi il Tribunale, con sentenza n. 3168/2015, accoglieva la domanda, annullando il contratto oggetto di causa per incapacità naturale del RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza impugnata, n. 181/2018, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME e NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato uno scritto conclusivo non qualificabile come memoria, in assenza di qualsiasi argomentazione giuridica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 428 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’incapacità naturale dell’originario disponente, COGNOME NOME.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare l’assenza della prova della malafede dei beneficiari dall’atto impugnato.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di annullamento di contratto di mantenimento per incapacità naturale (doppia conforme).
Premessa l’inammissibilità del secondo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in presenza di ipotesi di cd.
‘doppia conforme’, entrambi i motivi si risolvono in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto provato lo stato di incapacità naturale del disponente), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi, peraltro, ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Lo scritto conclusivo depositato dalla parte ricorrente non è qualificabile come memoria, in quanto in esso ci si limita a richiedere l’accoglimento del ricorso senza alcuna ulteriore deduzione giuridica, e comunque non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in
dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda