Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 708-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 15599/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 18/11/2020 R.G.N. 1578/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
In data 27.4.2018 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE con esclusione della domanda di insinuazione formulata da
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE -Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 708/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
CC
NOME COGNOME perché il credito da questi vantato era prescritto.
Proposta opposizione, con la quale l’istante aveva esposto di avere provato l’interruzione della prescrizione con la richiesta di pagamento del TFR del 12.2.2015 sottoscritta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale la rigettava ribadendo che la istanza di pagamento era priva di data certa e la circostanza della anteriorità della scrittura rispetto al fallimento non poteva essere dimostrata a mezzo dell’unico teste indicato che era il legale rappresentante della società
Avverso il decreto del Tribunale del 18.11.2020 proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due motivi. La RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività difensiva.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 RD n. 276/1942, in connessione con l’art. 246 cpc. Si sostiene che, a differenza di ciò che era stato ritenuto dal Tribunale, la tesi della incompatibilità, quale teste, del soggetto fallito, in quanto parte in senso sostanziale, poteva valere quando il fallito era una persona fisica, ma non anche quando il fallito era una persona giuridica, in particolare una società di capitale.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cpc, in connessione con l’art. 100 cpc nonché la violazione dell’art. 24 Cost., per non avere il Tribunale considerato che la prova
orale articolata era l’unico modo per dimostrare la data di ricezione dell’atto introduttivo e che i legali rappresentati di una società di capitale erano soggetti terzi rispetto al giudizio (e non parti in causa) perché non avevano un interesse che avrebbe legittimato la loro partecipazione al giudizio, tanto è che, in giurisprudenza, si era sempre ritenuta univocamente ammissibile la prova testimoniale dell’amministratore di una società di capitale nei procedimenti in cui questa era in causa.
I motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono fondati.
Il gravato provvedimento, infatti, è in linea con quanto affermato in sede di legittimità (Cass. n. 4157/2024), con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, ove si è precisato che: ‘Il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale – come tale inconciliabile con la veste di testimone – è estensibile anche alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell’altra, mentre l’art. 246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio’ .
Correttamente, quindi, il Tribunale non ha ammesso la articolata prova testimoniale con l’unico teste indicato che era il legale rappresentante della società fallita.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME