Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33552 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 31507/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti . NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-r icorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso il decreto reso ai sensi dell’art. 26 l. fall. dal Tribunale di Palermo, depositato in data 24.9.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Universitas RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE si aggiudicò in via provvisoria il ramo d’azienda di RAGIONE_SOCIALE (società dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo) costituito da un complesso turistico alberghiero per il prezzo complessivo di oltre 8 milioni di euro e ottenne dal G.D., secondo quanto previsto nell’ordinanza di vendita, l’autorizzazione al pagamento rateale del dovuto, dedotta la cauzione già versata di € 377.500 . Corrisposta la prima rata del prezzo, di 2.400.000 euro, RAGIONE_SOCIALE non fu in grado di provvedere al saldo entro il termine (ancorché prorogato) fissato dal G.D.: questi, pertanto, con provvedimento del 27.1.2021 la dichiarò decaduta dall’aggiudicazione e dispose l’incameramento della cauzione a titolo di multa, mentre non provvide sulla richiesta del curatore di incameramento anche della prima rata; tale richiesta fu poi accolta dal G.D. con separato ‘decreto integrativo’ del 15.3.2021 , non comunicato a RAGIONE_SOCIALE, la quale ne venne a conoscenza il 18.6.2021, all’esito del rigetto della sua istanza di restituzione di detta rata.
Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dalla società contro i decreti del 15.3.2021 e del 18.6.2021 è stato respinto dal Tribunale di Palermo, che, per quanto qui ancora rileva: i) ha escluso che il curatore fosse tenuto ad impugnare il provvedimento del 27.1.2021, posto che l’omissione di pronuncia sull ‘ istanza di incameramento della rata non ne comportava l’implicito rigetto e che dunque il G.D. ben poteva provvedere sulla stessa con separato decreto; ii) ha ritenuto insussistente l’eccepita violazione del disciplinare di gara, rilevando
che sia il programma di liquidazione originario, sia quello integrativo, prevedevano il ricorso a procedure competitive ‘ secondo le modalità previste dal codice di procedura civile ‘ nonché l’applicabilità dell’art. 587 c.p.c. riformato (a norma del quale il G.E. dichiara decaduto l ‘aggiudicatario che non ha versato la rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine e dispone la perdita delle rate già versate) e stabilivano inoltre che ‘ per quanto non espressamente previsto si applicheranno le regole del codice di procedura civile per le vendite immobiliari senza incanto ‘ e che anche l’ordinanza di vendita senza incanto, emessa dal G.D. il 26.7.2019, richiamava espressamente, tra gli altri, l’art. 107 l. fall. e ‘ gli artt. 569 e segg. c.p.c. ‘, prevedendo al punto 14) la possibilità di pagamento rateale del saldo prezzo, la declaratoria di decadenza dell’aggiudicatari o e la pronuncia di perdita della cauzione a titolo di multa, oltre che il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.; iii) la incontestabile riconducibilità della vendita alla disciplina di cui all’art. 107, 2 comma, l. fall., e dunque alle previsioni del c.p.c. ‘ in quanto compatibili ‘ , rendeva irrilevante la mancata, specifica indicazione nell’ordinanza di vendita che in caso di mancato pagamento del saldo del prezzo sarebbero state incamerate anche le rate già versate, mancanza che peraltro si giustificava per il fatto che detta ordinanza prevedeva il pagamento rateale solo come mera eventualità.
2. Il decreto, pubblicato il 24.9.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare si rileva che il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto il tribunale, rigettando il reclamo avverso il provvedimento del G.D. di incameramento della prima rata del prezzo di aggiudicazione, ha deciso
una controversia fra parti contrapposte, incidente sui loro diritti patrimoniali, con pronuncia non soggetta ad altri mezzi di impugnazione.
2.Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., dell’art. 26 L. fall., dell’art. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento del 27.01.2021 abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di incameramento, a titolo di multa, della rata di prezzo già versata ‘ così escludendo ‘ l’onere in capo al curatore di proporre reclamo avverso il decreto del 27 gennaio 2021 ‘.
In altri termini, secondo la ricorrente, il G.D. non avrebbe omesso di pronunciare sull’istanza di incameramento della cauzione, ma l’avrebbe implicitamente rigettata, stante la strettissima interdipendenza fra decadenza dell’aggiudicatario, fissazione della nuova vendita e confisca della cauzione; con la conseguenza che il provvedimento non avrebbe potuto essere successivamente ‘integrato’ , ma solo riformato ai sensi dell’art. 26 l. fall., previa sua impugnazione da parte del curatore.
2.2. Il motivo è infondato, se non inammissibile, in quanto non solo non chiarisce quali sarebbero le ragioni di pretesa incompatibilità logico-giuridica fra pronuncia di incameramento della cauzione e omessa pronuncia sull’istanza di incameramento della rata versata , dalle quali dovrebbe ricavarsi che quest’ultima era stata implicitamente respinta, ma neppure tiene conto che i decreti resi dal G.D. ex artt. 25, 1° comma n. 2 l. fall. e 587 c.p.c. non sono sentenze suscettibili di passare in giudicato e dunque, a differenza di queste, ben possono essere integrati, anche d’ufficio, per un ripensamento del giudice, sicché risultano ‘irretratt abili ‘ , se così si può dire, solo per quello che prevedono e non certo per quello che non prevedono.
Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ‘ violazione dell’art. 587, c.p.c., 107, l.
fall., e dell’art. 14 dell’ordinanza di vendita del 21.06.2019 ‘, laddove il Tribunale di Palermo ha ritenuto ‘ priva di rilievo la circostanza che il punto 14 del disciplinare di vendita non avesse espressamente previsto la perdita, a titolo di multa, oltre che della cauzione, anche delle rate versate ‘.
3.1 La ricorrente osserva che il disciplinare di vendita prevedeva, per il caso di mancato pagamento del saldo del prezzo, unicamente la perdita della cauzione, salvo il risarcimento del danno, con un correttivo rispetto a quanto stabilito dall’art. 587 c.p.c. e lamenta che il tribunale, ciò nonostante, abbia ritenuto applicabile l’intero testo della norma, facendo perno su rilievi inesatti, posto che il supplemento del programma di liquidazione si limitava a richiamare l’art. 107 l. fall. , senza far cenno al disposto di cui al suo secondo comma, e che dunque la vendita del ramo d’azienda della fallita aveva natura privatistica e non era soggetta alla disciplina del codice di rito.
3.2.Assume, inoltre, che anche in caso di applicazione estensiva dell’art. 587 c.p.c., l’i stanza del curatore di incameramento della cauzione avrebbe dovuto essere respinta in quanto il mancato versamento del saldo del prezzo non poteva essere imputato a suo fatto e colpa, ma alla situazione di stasi nell’accesso al credito creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
Entrambe le censure illustrate nel motivo sono inammissibili.
4.1. La prima (in disparte il rilievo che, anche per le procedure competitive deformalizzate, è lo stesso art. 107, primo comma, l. fall., per come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 83/2015 -convertito con la legge n. 132/2015 ed applicabile anche alle procedure già pendenti – a prevedere espressamente l’applicazione, con il solo limite della compatibilità, dell’art. ‘ 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile ‘ ) si limita infatti a fornire una diversa interpretazione delle clausole rilevanti dell ‘ordinanza di vendita e del programma di liquidazione e a richiedere a questa Corte un
accertamento in ordine al loro contenuto in contrasto con quello compiuto dal giudice del merito, che tuttavia non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. o ai sensi dell’art. 360, 1° comma, c.p.c..
4.2 La seconda attiene invece a una questione, mista di fatto e di diritto, che non risulta essere stata devoluta alla cognizione della corte d’appello e che pertanto non poteva essere dedotta per la prima volta col ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17.05.2024