Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1918 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1918 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24218 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati v. NOME AVV_NOTAIO INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona della rappresentante per procura NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona della rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentate e difese dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F. : CODICE_FISCALE)
-controricorrenti – ricorrenti in via incidentale-
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona della rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
Oggetto:
RIPETIZIONE INDEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA RAGIONE_SOCIALE
Ad. 20/01/2026 C.C.
R.G. n. 24218/2024
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Genova n. 1074/2024, pubblicata in data 9 agosto 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti dei suoi fornitori dell’energia elettrica, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il rimborso dell’importo complessivo di € 740.518,15, di cui € 738.622,14, a carico di RAGIONE_SOCIALE, € 922,13 a carico di RAGIONE_SOCIALE (domanda poi oggetto di rinuncia) ed € 973,88 a carico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (domanda poi limitata ad € 565,15 ), importi che le erano stati addebitati a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.
La domanda, così come riAVV_NOTAIOa e precisata, è stata accolta dal Tribunale di Genova, che ha condannato le società convenute a pagare all’attrice le seguenti somme, oltre accessori: € 738.622,14 (a carico di RAGIONE_SOCIALE ); € 565,15 (a carico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE). ppello di Genova ha confermato la decisione di
La Corte d’a primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che propongono, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste, con due distinti controricorsi, sia al ricorso principale che all’incidentale,
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Ricorso principale
Con riguardo al ricorso principale, risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della sua radicale inammissibilità, per difetto di legittimazione processuale attiva, prima ancora che quello della sua improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. , il che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli motivi alla base dello stesso.
1.1 In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del lega le rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 – 3, n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, n. 21803 del 28/10/2016;
Ric. n. 24218/2024 – Sez. 3 – Ad. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9
Sez. 3, n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 – 2, n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, n. 11188 del 26/05/2005).
Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel presente giudizio in persona di NOME COGNOME, che si qualifica procuratore speciale (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura per AVV_NOTAIO di Saronno (Rep. 42673, Racc. 30658) del 21 ottobre 2015; in tale qualità l’COGNOME ha sottoscritto il mandato difensivo al difensore costituito nella presente fase del processo.
L’indicata procura non è stata però proAVV_NOTAIOa in giudizio.
1.2 D’altra parte, l a società ricorrente non ha proAVV_NOTAIOo, nel termine perentorio previsto da ll’art. 369 c.p.c. , la copia autentica del provvedimento impugnato -che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 2 settembre 2024 -corredata dalla relata di notifica dello stesso. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (precisamente dopo sessantuno giorni: pubblicazione avvenuta in data 9 agosto 2024; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 31 ottobre 2024), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 – 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025).
La relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta specificamente indicata tra i documenti allegati al ricorso, nell’indice in calce allo stesso ( dove si fa generico riferimento alla « copia autentica della sentenza impugnata notificata in
data 2 settembre 2024 ») e, comunque, non è stata effettivamente proAVV_NOTAIOa, in quanto non risulta presente tra i documenti depositati in atti, verificati dal Collegio nel fascicolo telematico. Detta relazione di notificazione non risulta disponibile neanche in base ad una regolare produzione di controparte.
2. Ricorso incidentale
Con riguardo al ricorso incidentale, va considerato che le società ricorrenti in via incidentale non hanno dichiarato l’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato: la regolarità della loro impugnazione va, pertanto, valutata sulla base del termine cd. breve per la proposizione del ricorso, decorrente dalla ricezione della notificazione del ricorso principale: considerato che il ricorso principale è stato loro notificato in data 31 ottobre 2024 e che il ricorso incidentale, oltre ad essere stato depositato, è stato, altresì, notificato, sempre in data 10 dicembre 2024 (quindi, nel termine di cui all’art. 370 c.p.c.), esso va ritenuto tempestivo, come ricorso autonomo, sia considerando il termine cd. lungo per impugnare (di sei mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata), sia quello cd. breve (di sessanta giorni, con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso principale).
Il ricorso incidentale va, pertanto esaminato nel merito, in relazione ai singoli motivi alla sua base.
2.1 Con il primo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 295 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova fondato la propria decisione su una motivazione solo apparente e per non aver sospeso il giudizio in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 29 l. 428/1990 in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. in considerazione della mancata dichiarazione di
inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dall’utente finale ».
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova fondato la propria decisione su una motivazione solo apparente, e violazione e falsa applicazione dell’ art. 2033 c.c. in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova erroneamente ed implicitamente riconosciuto la ricorrenza nella specie dei presupposti per l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova fondato la propria decisione su una motivazione solo apparente, e violazione e falsa applicazione, alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE, dell ‘ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE , in relazione all’ art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. -omesso adeguamento all’intervenuta pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 aprile 2024, c. C -316/22 ». I primi quattro motivi sono connessi logicamente e giuridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
È sufficiente rilevare, in proposito, che, su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo
inciso, disp. att. c.p.c. -fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato (per i profili qui in esame), in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Per completezza, va dato atto che analoga sorte -per le medesime ragioni -avrebbe avuto il ricorso principale, con cui erano poste censure aventi nella sostanza il medesimo contenuto, se fosse stato possibile il suo scrutinio nel merito.
2.2 Con il quinto motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 II co. c.p.c. in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova condannato le deducenti società al pagamento delle spese di lite nonostante il contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto di causa ».
Il motivo è manifestamente infondato.
La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della società ricorrenti sia stata integrale.
Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l ‘ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, n. 1898 del 11/02/2002; Sez.
L, n. 10861 del 24/07/2002; Sez. 3, n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, n. 6756 del
06/04/2004; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 1, n. 28492 del 22/12/2005; Sez. 3, n. 7607 del 31/03/2006; Sez. 6 – 3, n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 – 3, n. 26912 del 26/11/2020).
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione, tra la società ricorrente in via principale RAGIONE_SOCIALE e la società controricorrente (attrice) RAGIONE_SOCIALE, si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, essendo assorbente il rilievo di inammissibilità (prima ancora che di improcedibilità) del ricorso principale, che non ha consentito l’accesso al merito dello stesso.
Le spese del giudizio di legittimità, relativamente ai rapporti tra tutte le altre parti, per i quali è stato possibile pervenire almeno all’esame del merito della controversia, possono essere integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (sia in relazione al ricorso principale che all’incidentale) .
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
-condanna la società ricorrente in via principale RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in complessivi € 8.000,00 (otto mila/00), oltre €
200,00 (due cento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese del giudizio di legittimità;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti in via principale ed in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME