Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23611 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13667/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 74/2021 depositata il 02/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 74 del 2 marzo 2021 con cui la Corte d’Appello di Trento, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato risolto di diritto il contratto di concessione di sei apparecchi da gioco lecito, sul rilievo per cui la concedente RAGIONE_SOCIALE non aveva consentito l’utilizzazione dei macchinari nel termine indicato dalla diffida ad adempiere inviata dalla società concessionaria.
La corte territoriale ha pertanto riformato la sentenza n. 73/2020 con cui, invece, il Tribunale di Trento aveva risolto il contratto tra le parti per grave inadempimento della concessionaria RAGIONE_SOCIALE la quale aveva dapprima receduto dal contratto, senza che gliene fosse stata concessa la facoltà, e solo successivamente aveva chiesto alla concedente il ripristino dei macchinari inviandole diffida ad adempiere.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso era stata fissata una prima volta per l’adunanza camerale del 22 febbraio 2024, in vista della quale venne depositata memoria da parte della resistente, ma il ricorso venne tolto dal ruolo.
E’ stata successivamente fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ., in vista della quale nessuna delle parti ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione ex art .360 n.3 in relazione artt.1453 e 1455 c.c.’, per avere la
corte erroneamente ritenuto che il distacco delle slot machines effettuato dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE, l’omessa custodia delle macchine e la stipula -con una società terza -di un contratto d’affitto d’azienda, anche comprendente le macchine in questione, non fossero circostanze tali da integrare un grave inadempimento della concessionaria
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Invero, non deduce affatto la violazione dei citati artt. 1453 e 1455 cod. civ., il che avrebbe postulato l’indicazione del modo in cui dette disposizioni normative sarebbero state violate dalla sentenza impugnata e ciò: a) o sotto il profilo della erronea esegesi di alcuno degli elementi linguistici con cui dette norme sono enunciate; b) o sotto il profilo della ricostruzione, attraverso la corretta esegesi di essa quanto a detti elementi, del significato della norma da esse espressa.
Si ricorda, al riguardo, che, secondo costante orientamento di legittimità, ‘In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione’ (v. Cass., 25/03/2025, n. 7871; Cass., 19/09/2024, n. 25182; Cass., 05/02/2019, n. 3340).
1.3. Ebbene, fermo quanto sopra rilevato, nella sua illustrazione il motivo si articola in una esposizione di circostanze di fatto ed istruttorie delle quali sollecita la valutazione in
funzione di una ricostruzione della quaestio facti che dovrebbero evidenziare, solo all’esito, la violazione delle norme stesse.
Il motivo finisce quindi per sollecitare una rivalutazione della vicenda fattuale, chiaramente al di fuori di quanto consente il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Va qui riaffermato il principio per cui, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., 30/03/2015, n. 6401; Cass., 22/06/2020, n. 12182).
1.4. Inoltre, come è possibile rilevare aggiuntivamente, il motivo ignora la parte finale della motivazione, di cui alla seconda proposizione della pag. 16, che evidenzia come da parte della società concedente ed odierna ricorrente ‘nessuna plausibile giustificazione è stata data al rifiuto di riattivare gli apparecchi, come a chiare lettere chiesto con missiva pec del 22 marzo 2016 dal legale di RAGIONE_SOCIALE.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641).
1.5. Neppure peregrini sono i rilievi svolti dalla parte
resistente
in ordine alla inammissibile deduzione, per la prima volta in sede di legittimità di circostanze nuove, come quella a p. 15 del ricorso, in ordine alla data di costituzione della società affittuaria del ramo di azienda, tale RAGIONE_SOCIALE ValsuganaRAGIONE_SOCIALE ed anche quelle di cui alle precedenti pp. 11 e 12, relative al mancato rispetto degli obblighi assunti con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ‘Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa’ (v. Cass., 11/02/2025, n. 3473; Cass., 13/12/2019, n. 32804; Cass., 22/12/2005, n. 28840).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione ex art. 360 n.3 cpc in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.’, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’art. 1.5 del contratto non prevedesse la necessità di un consenso preventivo di RAGIONE_SOCIALE per la cessione a terzi del godimento delle slot machines.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2. Non contiene, nuovamente, l’enunciazione delle ragioni per le quali i tre evocati canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
Inoltre, nel riprodurre la motivazione criticanda, ne omette alcune parti ed infine, trascura di confrontarsi con essa, là dove, alla seconda ed alla terza proposizione della p. 17, sottolinea che
la cessione, o meglio, l’affitto di azienda anche comprendente le slot machines , non avvenne e che gli apparecchi non furono fruibili dalla società affittuaria.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione ex art. 360 n.3 cpc in relazione art. 1454 c.c.’, per avere la corte di merito ritenuto che il termine di sette giorni, assegnatole nella diffida ad adempiere dalla società concessionaria alla società concedente per la riattivazione delle macchine da gioco fosse congruo, benchè inferiore al termine di legge.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Non si correla con la motivazione complessivamente resa dalla corte di merito, ed in particolare trascura di impugnare la motivazione enunciata in via preliminare, nel senso della novità della deduzione dell’inosservanza del termine, svolta a p. 19 dell’impugnata sentenza.
Inoltre, anche la motivazione asseritamente errata viene assunta in modo incompleto.
L’inammissibilità di tutti motivi comporta l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza