Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26187/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 532/2021 depositata il 15/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), emetteva nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), la polizza fideiussoria n. 91001225 a favore del RAGIONE_SOCIALE a garanzia RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di agevolazioni di cui alla L. 488/1992. Atteso l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligato principale, l’ente beneficiario richiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo e la compagni a garante provvedeva a versare in data 27/09/2003 la somma di € 87.322,53. Conseguentemente la RAGIONE_SOCIALE agiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ex socie RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME, depositando innanzi al Tribunale di Bologna ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. R.G. 3519/2015 ritualmente notificato ai debitori.
NOME e NOME proponevano opposizione eccependo, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Palmi ovvero di Milano; la prescrizione dei diritti azionati in sede monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE e deducevano di non avere titolarità passiva rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio.
Si costituiva in giudizio la creditrice, evidenziando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe eccezioni dedotte in sede di opposizione.
Il Tribunale, con sentenza n. 1286/2017 rigettava l’opposizione proposta da NOME e NOME, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava le opponenti a pagare alla opposta RAGIONE_SOCIALE le spese processuali.
Avverso tale decisione proponevano appello NOME e NOME censurando la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto: I) applicabile l’art. 2291 c.c. e coobbligate solidale nella fattispecie le NOME, II) non intervenuto il termine prescrizionale decennale. III) prospettando la tesi per cui a far data dal 21/04/2000 la RAGIONE_SOCIALE di NOME non sarebbe più esistita, con la conseguenza, che ‘l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione operata dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME con la notifica del decreto ingiuntivo n. 26579 del 13/07/2004 non avrebbe potuto ritenersi efficace nei confronti di chi non rivestiva più la qualità di socio’.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, riproponendo anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c. tutte le proprie domande, eccezioni, e deduzioni del primo grado e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande, eccezioni, e deduzioni.
Con sentenza pubblicata in data 15/3/2021 la Corte d’Appello di Bologna osservava che nonostante l’appello fosse ‘privo di motivi separati e parzialmente ripetitivo’ potevano enuclearsi ‘le seguenti ragioni di impugnazione:
il credito azionato dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe sorto il 23 giugno 2003, ossia all’atto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma in favore del RAGIONE_SOCIALE beneficiario RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria; al momento RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza del debito le appellanti non erano più socie RAGIONE_SOCIALEa società, in quanto quest’ultima era stata trasferita; la nuova società faceva capo a NOME COGNOME COGNOME; l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione operata dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice con la notifica del decreto monitorio n. 26579 del 13
luglio 2004 non poteva pertanto essere efficace nei confronti di chi non rivestiva più la qualità di socia;
era maturata la prescrizione, in quanto tra l’ultimo atto interruttivo era stato compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE in data 3 dicembre 2003 ed il decreto ingiuntivo erano intercorsi oltre 10 anni;
infine, l’art. 2290 cc sarebbe stato erroneamente applicato dal Tribunale, non sussistendo più il rapporto sociale e non ricorrendo il semplice scioglimento del rapporto limitatamente alla posizione di uno o più soci;
l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria del seguente tenore sarebbe stato erroneamente interpretato dal tribunale, in quanto detta clausola impediva alla garante di sollevare eccezioni nei confronti del creditore principale (in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura autonoma RAGIONE_SOCIALEa garanzia), ma non impediva alle RAGIONE_SOCIALE di sollevare eccezioni in sede di rivalsa’.
Avverso e per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale propongono ricorso le sigg.re NOME formulando due motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
In data 13 giugno 2024 le ricorrenti depositano memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 380 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1292- 1294-1310-1321-1322-1936-29432945 c.c. con specifico riferimento ai punti 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
La corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 1292 (solidarietà), 1294 (solidarietà tra condebitori) e 1310 (prescrizione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni solidali) e 1936 c.c. trattandosi di disposizioni che operano in tema di fideiussione ma non sono applicabili al contratto autonomo di garanzia. Tale falsa violazione avrebbe comportato, altresì, la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. in termini di autonomia contrattuale scollegata dall’obbligazione principale di tale contratto e, conseguentemente, la violazione degli
artt. 2943 e 2945 c.c., relativi alla interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. L’ultimo atto posto in essere nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti non avrebbe potuto essere considerato quello notificato alla nuova società di RAGIONE_SOCIALE, ma la più risalente richiesta del 2003. Secondo le ricorrenti la qualificazione del negozio giuridico in disamina alla stregua di un contratto autonomo di garanzia avrebbe dovuto comportare una diversa valutazione e consentire di far valere la prescrizione per inapplicabilità del disposto RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 1310 c.c., norma che assumono violata al pari degli artt. 1292, 1924, 1936, 2943 e 2945 c.c
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Come già rilevato in sede di appello, le doglianze non consentono di individuare le specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e con la loro interpretazione, così come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte.
Il motivo è altresì inammissibile perché è nuovo. Parte ricorrente ha omesso di allegare di avere sottoposto la questione al giudice di appello. Al contrario, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza emerge che l’unico riferimento al profilo di autonomia RAGIONE_SOCIALEa garanzia è quello contenuto a pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata nella quale però la questione sollevata dalle appellanti riguarderebbe l’erronea interpretazione che il Tribunale avrebbe dato RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria. Secondo le appellanti, in quella sede, il Tribunale avrebbe errato perché la clausola impediva ai fideiussori di sollevare eccezioni nei confronti del creditore principale, ma avrebbe consentito agli stessi di sollevare eccezioni in sede di rivalsa.
La questione è stata ritenuta infondata dal giudice di appello evidenziando che la sentenza di primo grado si era limitata ad affermare che i fideiussori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa polizza, erano obbligati nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che tale ulteriore vincolo costituiva ulteriore presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALEe garanti, oltre
al profilo RAGIONE_SOCIALE‘irrilevanza del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe quote sociali e RAGIONE_SOCIALEa fuoriuscita RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dalla compagine di RAGIONE_SOCIALE. Al di fuori di tale ambito la questione prospettata in sede di legittimità è inammissibile, oltre che inconferente, giacché la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale aveva proprio la funzione di supportare la seconda argomentazione adottata dal Tribunale per giustificare il vincolo che gravava sulle garanti.
Con il secondo motivo lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 1310 -1353 -1363 -1370 – 2290 -2291 – 2300 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Il Giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretazione e, ancor prima, nell’applicazione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2290 c.c. ‘Si tratta infatti preliminarmente di un problema di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie sotto la norma di riferimento poiché l’art. 2290 c.c. estende la responsabilità al socio uscente quando si scioglie limitatamente ad un socio’. Nel cas o che ci occupa, invece, l’operazione che ha interessato la società RAGIONE_SOCIALE non riguarderebbe solo la fuoriuscita di un socio, ma la modifica RAGIONE_SOCIALE‘intera società, la quale sarebbe mutata per denominazione, sede ed intera compagine sociale.
L’art. 2290 c.c. è norma destinata ad operare nella sola ipotesi RAGIONE_SOCIALEo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio allorché nella fattispecie vi sarebbe stata l’estinzione del soggetto giuridico società debitrice principale.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Le ricorrenti intendono dimostrare che la vicenda societaria che ha riguardato RAGIONE_SOCIALE non sarebbe qualificabile come fuoriuscita di due socie dalla compagine societaria, ma quale estinzione del soggetto giuridico e modifica RAGIONE_SOCIALEa sede, RAGIONE_SOCIALEa denominazione e di tutti gli elementi dai quali desumere un cambiamento radicale del contesto societario.
Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi RAGIONE_SOCIALE‘omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito,
ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01). Nel caso di specie si tratta di affermazioni generiche, deduzioni meramente assertive che non consentono alla Corte di legittimità di operare alcuna valutazione. Non sono noti i dati fattuali che riguardano l’attività RAGIONE_SOCIALEa società, le caratteristiche, la denominazione, la compagine sociale e tutto quanto viene dedotto genericamente in ricorso.
Trova applicazione il principio secondo cui quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione
(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).
A prescindere da questo ove la censura debba essere intesa come errata valutazione degli effetti giuridici del nuovo assetto societario, desunto da elementi di fatto quali la sede, la denominazione, le caratteristiche esteriori RAGIONE_SOCIALEa società, si tratterebbe di una richiesta inammissibile pretendendosi dalla Corte di legittimità una (ri)valutazione in fatto e un sindacato che non le competono.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/6/2024