Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29810 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29810 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 262/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore CIOFALO COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1880/2022 depositata il 16/11/2022;
udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del 30/09/2021 del Tribunale di Palermo dichiarativa del suo fallimento, su ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–RAGIONE_SOCIALE impugna detta decisione con ricorso per cassazione in due motivi; gli intimati non svolgono difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -con il primo motivo, rubricato (testualmente) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge nr. 132/2015 legge Fallimentare come modificato da D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 e dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232. al comma 1 lettera b) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. », si deduce: i) che « la resistente ha cessato ogni attività ed è in corso la procedura per la messa in liquidazione e la chiusura della società stessa »; ii) che « tali dimensioni determinano l’inesistenza dei presupposti dimensionali richiesti dalla legge fallimentare per potersi pronunziare sentenza dichiarativa di fallimento »; iii) che secondo i dettami dell’art. 1, comma 2, l.fall., la società « rientra tra le categorie non soggette a fallimento in quanto ha nei tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’istanza di richiesta di fallimento, un attivo patrimoniale annuo minore rispetto ai € 300.000,00 richiesti, ed ha realizzato ricavi lordi annui minore rispetto ai € 200.000,00 contemplati e altresì non presenta debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000 », oltre a non avere « proprietà di beni costituenti l’attivo patrimoniale di importo rilevante »; iv) che « la Corte d’Appello avrebbe dovuto in ogni caso valutare in favore della ricorrente la circostanza rappresentata che i bilanci sono stati inviati alla RAGIONE_SOCIALE di commercio nella stessa giornata e presentano delle imprecisioni dovute ad imperizia e negligenza dei professionisti incaricati, i quali nonostante i numerosi solleciti ad oggi non hanno provveduto alla consegna dei registri obbligatori e delle schede contabili riferiti ai periodi relativi ai bilanci depositati »;
che « pertanto, da tutto quanto sopra esposto, si deduce che viene meno il requisito di fallibilità »;
2.2. -il secondo mezzo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . », denuncia: i) che la corte d’appello non avrebbe « tenuto in alcuna considerazione, né ha posto a fondamento della propria decisione, le prove fornite nel corso del giudizio, ed in particolare le prove documentali »; ii) che « la corretta valutazione dei documenti contabili e fiscali prodotti in giudizio avrebbe confermato le argomentazioni, le eccezioni e le difese dell’odierna ricorrente, con conseguente accoglimento del reclamo proposto »; iii) che « in ogni caso, al fine della corretta valutazione dei predetti documenti il Giudice avrebbe dovuto tenere conto delle argomentazioni e deduzioni esposte e evidenziate dal ricorrente in sede di giudizio »;
-la semplice lettura dei due motivi di ricorso, appositamente trascritti, rende evidente la manifesta inammissibilità del le censure, caratterizzate da un’estrema genericità e palesemente volte ad una mera rivalutazione del compendio istruttorio, quasi che il giudizio di legittimità fosse un terzo grado di giudizio con effetto pienamente devolutivo;
3.1 -è appena il caso di ricordare, allora, che la valutazione del materiale istruttorio non può certo avere ingresso in sede di legittimità, tenuto conto che le prove offerte dal debitore e l’attendibilità dei dati contabili in esse contenuti sono soggette alla valutazione del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass. 30516/2018, 205/2022);
3.2. -né è stata prospettata una censura motivazionale, fermo restando che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017);
-segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati;
-sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 12 settembre 2023