Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17297 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 22323-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona della legale rapp.te NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata.
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, , in persona dei curatori p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ; P.M. presso la Procura della Repubblica di Latina
–
intimati –
della Corte d’Appello di Roma, depositata avverso la sentenza n. 5330/2022 in data 10 agosto 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 18 l. fall., da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 20.12.2021 dal Tribunale di Latina, su istanza del P.M. e della creditrice RAGIONE_SOCIALE
2. La corte del merito ha osservato: che, pur dovendosi prendere atto dello scenario di insolvenza diffusa riconducibile alla crisi pandemica, lo stato di decozione di RAGIONE_SOCIALE era manifesto già prima dell’insorgere della pandemia; che la situazione della società, di impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni era emersa con chiarezza dall’analisi della contabilità societaria compiuta dal ctu nominato nel corso dell’istruttoria prefallime ntare, che aveva accertato che la reclamante aveva falsificato i bilanci e le scritture, riducendo arbitrariamente la propria ingente esposizione debitoria e riportando a credito somme irrecuperabili, così occultando il rapporto totalmente degradato fra attività e passività e la propria incapacità a ritrarre dall’attività margini di redditività tali da coprire le sue esigenze di liquidità; che, in ossequio al principio della prudenza nella valutazione delle singole voci di cui all’art. 2423 bis c.c., nonostante la pendenza di un contenzioso dinanzi alla CT di Latina, l’ingente debito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’Erario avrebbe dovuto essere iscritto a bilancio nel suo complessivo ammontare, e cioè per € 996.465,67 ; che, peraltro, la società, ammessa alla procedura per la definizione agevolata dei debiti tributari a seguito di ulteriore proroga dei termini di pagamento concessa dal legislatore, non aveva provato di aver corrisposto all’Amministrazione tributaria le somme dovute entro il 15. 01. 2022, con la conseguenza che il credito tributario era da considerarsi scaduto e non pagato, così venendo ad integrare il presupposto di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall. senza che rilevasse stabilire se il credito, parzialmente contestato, di RAGIONE_SOCIALE fosse o meno superiore alla soglia dei 30.000
euro; che, infine, erano condivisibili i rilievi mossi dal Tribunale di Latina circa le condotte poste in essere dalla società volte alla dissipazione del patrimonio: infatti RAGIONE_SOCIALE, che deteneva il 97% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE ( società avente un patrimonio netto iniziale € 829.144,29) aveva ceduto la partecipazione a l figlio dell’amministratrice, NOME COGNOME, per soli € 9.700,00 , facendo rientrare -per così dire, ‘in famiglia’ il valore della società, simulandone la cessione.
La sentenza, pubblicata il 10.8.2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La creditrice e il P.M. istanti non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorso appare destinato a sicura declaratoria di inammissibilità, poiché ripropone in questa sede le medesime questioni già sollevate in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. e correttamente decise dalla corte d’appello, con ampia e condivisibile motivazione, tanto da tradire un verosimile intento dilatorio, o comunque il tentativo di ribaltare -ma sulla scorta di censure ripetitive, apodittiche, generiche e manifestamente in fondate -la valutazione degli elementi probatori già puntualmente scrutinati, in totale conformità, dai giudici di entrambi i gradi di merito, così trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimit à̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 7119/2020, 32026/2021, 40495/2021, 1822/2022, 2195/2022, 3156/2022, 6866/2022).
Non risulta nemmeno rispettato appieno il principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 32415/2021; Cass. 7345/2023, 17470/2018; cfr. Cass. Sez.U, 10313/2006 e Cass. 195/2016 circa l’interferenza tra la censura d i violazione di legge e quella di omesso esame di un fatto decisivo e controverso), poiché i motivi contengono denunce di vizi plurimi ed eterogenei ( ex plurimis , Cass. nn. 7344, 6951, 5291, 4652, 3650, 2804, 1305 del 2023).
1.1 Il primo motivo denuncia confusamente la violazione dell’art. 1 l.fall., dell’art. 115 co. 1 c.p.c. e dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c..
Va subito sgombrato il campo dalla contestazione di nullità della sentenza per anomalia della motivazione, che alla semplice lettura si rivela del tutto inconsistente: la motivazione è infatti ampiamente al di sopra del cd. ‘minimo costituzionale’ cui è or a circoscritto il sindacato di legittimità, che investe solo la motivazione graficamente inesistente, o meramente apparente, o perplessa, senza che possa più sindacarsi la mera insufficienza o l’illogicità che non la renda irriducibilmente contraddittoria (Cass. Sez. U. 8053/2014; Cass. 23940/2017, 9017/2018, 22598/2018, 26199/2021, 7090/2022, 33961/2022, 4784/2023).
Nel caso in esame la motivazione è ampia e chiara, per nulla apparente, vizio che ricorre solo quando le argomentazioni svolte siano del tutto generiche ed inidonee a rivelare le ragioni della decisione e consentire l’identificazione dell’iter logico seguito, senza che possano venire in rilievo la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 4784/2023, 33961/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), mentre nella sentenza impugnata quell’iter logico è d i una chiarezza adamantina, tanto che lo stesso ricorrente ha potuto contestare i singoli passaggi motivazionali.
A ben vedere, l’unico rilievo concreto di pretesa illogicità e cioè il riferimento alla mancata definizione agevolata dei debiti tributari (cd. rottamazione) entro la scadenza ulteriormente prorogata al 15.1.2022, però successiva alla dichiarazione di fallimento (cui peraltro il fallimento controricorrente oppone che in realtà la debitrice era decaduta dal beneficio già alla scadenza della prima rata del 31.7.2019) -integra una inesattezza che non scalfisce la solidità dell’impianto motivazionale, fondato sull’accertamento, in base a documenti, indagini della GdF e CTU, « che lo stato di decozione della RAGIONE_SOCIALE fosse manifesto già prima dell’insorgere della pandemia », nonché dell’esistenza di un ingente debito tributario (€ 996.465,67) che la debitrice « avrebbe comunque dovuto appostare in bilancio », in ossequio al criterio di prudenza ex art. 2324-bis c.c., nonostante la pendenza di contestazioni dinanzi alla C.T. di Latina.
Del tutto destituita di fondamento è anche la censura di violazione dell’art. 115 co. 1 c.p.c., per non avere la corte d’appello ritenuto non contestato che
il debito del creditore istante non superasse la soglia dei 30mila euro in forza della sua contumacia nel giudizio di reclamo. Invero, a parte il fatto, decisivo, che anche il P.M. aveva richiesto il fallimento (ciò che, come rilevato dal giudice del reclamo, rendeva superflu o l’accertamento dell’effettivo ammontare del credito di RAGIONE_SOCIALE), la ricorrente sembra ignorare il consolidato indirizzo nomofilattico per cui alla contumacia non può riconnettersi l’effetto della mancata contestazione (Cass. Sez. U, 2951/2016; Cass. 30545/2017, 3765/2021, 14372/2023)
Inconsistente è anche la dedotta violazione dell’art. 1 l.fall. (in realtà incentrata sullo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall.), poiché, a fronte della puntuale motivazione dei giudici di secondo grado -compendiata nella conclusione che «Dall’infedele rappresentazione dei bilanci e delle scritture contabili emergono una serie di conseguenze, quali: il rapporto, totalmente degradato, tra attività e passività; l’incapacità della RAGIONE_SOCIALE di produrre beni e servizi e, dunque, l’in capacità di ritrarre dalla propria attività margini di redditività tali da consentire la copertura delle esigenze dell’impresa medesima, prima fra tutte l’estinzione dei debiti; la mancanza nell’attivo circolante di risorse finanziarie già prontamente disponibili per far fronte alle obbligazioni inadempiute, tutti elementi sintomatici di uno stato di decozione della società ormai grave ed irreversibile » e, come detto, risalente a prima della pandemia -le generiche e apodittiche deduzioni spese dalla ricorrente (avvenuto pagamento degli originari creditori che il 25.11.2019 avevano fatto istanza di fallimento, poi desistita, con conseguente estinzione del procedimento il 17.3.2020; difficoltà legate al lock-down pandemico; mancata costituzione in sede di reclamo dell’ulteri ore creditore istante; giustificazione del tardivo deposito del bilancio a causa dell’emergenza sanitaria) appaiono prive di qualsivoglia effetto sull’accertamento svolto.
1.2 Il secondo motivo è inammissibile in quanto, oltre a riproporre la censura di violazione dell’art. 1 l.fall., lamenta l’omesso esame di una serie di fatti che, in realtà, la corte territoriale ha esaminato (iniziale mancato deposito dei bilanci: passim pag. 7-10; pagamenti dei debiti tributari: v. pag. 9-10; ammontare del debito verso la creditrice istante: v. pag. 10; condotte dissipative: v. pag. 10-11), sia pure giungendo a conclusioni –
particolarmente gravi e circostanziate quelle sulle condotte dissipative -che la ricorrente tenta di sovvertire attraverso censure di merito che non possono trovare ingresso in questa sede.
Quasi inutile, allora, evidenziare anche la difformità del motivo dai canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., che onera il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il “fatto storico” -e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) -il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018, 3110/2022).
Ne consegue la declaratoria complessiva di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’Erario , per essere stato ammesso il Fallimento controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Erario in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del RAGIONE_SOCIALE, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29.5.2024 La Presidente