Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12232 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25536 – 2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -quale socio unico della RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione -p.i.v.a. P_IVA – rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato, con indicazione degli indirizzi p.e.c., presso lo studio dei medesimi difensori.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in qualità di procuratrice, giusta procura speciale autenticata a AVV_NOTAIO del 18.9.2017, della RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CURATORE del fallimento dell a ‘RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1025/2021 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Urbino la ‘ RAGIONE_SOCIALE , quale procuratricemandataria della ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedeva dichiararsi il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione (e cancellata dal registro delle imprese in data 14.2.2020) .
Con sentenza n. 3 dei 14/18.1.2021 il Tribunale di Urbino dichiarava il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione.
NOME COGNOME, socio unico della ‘ RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione, proponeva reclamo.
Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.
–
Resisteva l a ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice -mandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE
Non si costituiva il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Con sentenza n. 1025/2021 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese di lite.
Evidenziava, la corte, in ordine all’asserita carenza di legittimazione attiva della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ addotta con il secondo motivo di reclamo, che la cessione rilevante nella specie era stata eseguita ai sensi del d.lgs. n. 180/2015.
Evidenziava in ogni caso che il creditore alla stregua della documentazione prodotta aveva dato prova idonea della cessione in suo favore del credito azio nato ai sensi dell’art. 6 l.fall. (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, quale socio unico della ‘ RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La ‘RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice -mandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE, ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il curatore del fallimento d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione del contraddittorio.
Premette che, a seguito della costituzione, in data 26.4.2021, della ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, procuratrice -mandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, aveva domandato il differimento dell’udienza del 10.5.2021, disposta con trattazione scritta, per replicare alle avverse prospettazioni.
Indi deduce che la Corte di Ancona ha al riguardo omesso qualsivoglia decisione, così precludendo che il contraddittorio appieno si esplicasse (cfr. ricorso, pag. 6) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura è generica, siccome il ricorrente si è limitato ad addurre sic et simpliciter che il contraddittorio non si sarebbe svolto in modo pieno.
Va dunque condiviso il rilie vo della controricorrente secondo cui ‘il ricorrente nemmeno chiarisce quale deduzione o produzione gli sarebbe stata necessaria formalizzare e produrre all’esito della costituzione del creditore istante’ (così controricorso, pag. 4) .
Ossia quali deduzioni o produzioni gli sarebbero risultate precluse alla già fissata udienza del 10.5.2021, disposta con la modalità della trattazione scritta.
Del resto, questa Corte spiega che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419; Cass. 18.12.2014, n. 26831) .
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 cod. civ. e dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art . 2697 cod. civ.
Deduce che la ‘ RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ è carente di legittimazione attiva.
Deduce che la ‘RAGIONE_SOCIALE non ha dato prova certa della cessione in suo favore del credito di euro 160.427,90 derivante dal contratto di leasing dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ stipulato con la ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 6 – 7) .
Deduce segnatamente che i documenti ex adverso prodotti non consentono il sicuro riscontro circa la titolarità del credito e la sua ricomprensione tra quelli oggetto della cessione (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Evidentemente con il secondo mezzo di impugnazione si contesta la titolarità attiva della ragione di credito addotta con il ricorso ex art. 6 l.fall.
Si tratta dunque di un profilo ‘di fatto ‘ (cfr. Cass. 19.11.2015, n. 23657, secondo cui la questione relativa alla titolarità del rapporto controverso attiene al merito della lite; cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951) .
In questi termini, innegabilmente, il ricorrente sollecita questa Corte al riesame del giudizio ‘di fatto ‘ cui la Corte di Ancona, in parte qua , ha atteso, allorché ha reputato comunque idonea la documentazione al riguardo allegata dalla reclamata (cfr. controricorso, pagg. 8 e ss. : ‘la titolarità attiva della RAGIONE_SOCIALE è stata correttamente valutata dai giudici di merito (…)’ ) .
In tal guisa soccorre l’elaborazione di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr. altresì Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
Del resto, la controricorrente ha posto in risalto che ‘sono stati depositati gli avvisi di gazzetta ufficiale relativi alla cessione in blocco dei crediti e i certificati camerali attestanti la fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, cedente le posizioni alla RAGIONE_SOCIALE in forza del provvedimento della Banca d’RAGIONE_SOCIALE assunto in forza del D.Lgs. n. 180/2015′ (così controricorso, pag. 6) .
Del tutto generica è pur la deduzione del ricorrente secondo cui ‘sia la procura RAGIONE_SOCIALE che quella successiva non hanno i requisiti di certezza e di determinabilità posti a pena di nullità dai negozi giuridici’ (così ricorso, pag. 7) .
Esaustivi sono a tal proposito i rilievi di cui al controricorso (cfr. pagg. 4 -6, ove sono altresì riprodotte la procura conferita da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nonché la procura alle liti da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ conferita all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ) .
La deduzione del ricorrente, di cui alla memoria (cfr. pag. 1) , secondo cui ‘la soc. RAGIONE_SOCIALE mandataria non ha dimostrato la sua iscrizione ex art. 106 t.u.b. nell’apposito registro della Banca d’RAGIONE_SOCIALE‘, non rinviene puntuale riflesso nei motivi di ricorso.
Sovviene perciò l’elaborazione di questa Corte in ordine alla natura ed alla finalizzazione delle memorie nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471) .
Con i l terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall.
Deduce che la ‘RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione da molti anni, non ha nei tre anni precedenti al 2020 oltrepassato i parametri di cui all’art. 1 l.fall.
Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
La censura è del tutto generica , priva dell’imprescindibile specificità.
Al riguardo vanno condivisi i rilievi della controricorrente, secondo cui sarebbe stato necessario ‘individuare quali parametri non risulterebbero soddisfatti per la dichiarazione di fallimento’ ed enunciare ‘le ragioni della pretesa erroneità valutazione’ (così controricorso, pagg. 13 – 14) .
18. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 5 l.fall.
Premette che il credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, riconducibile al contratto di leasing dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ s tipulato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , risulta correlato a due distinte voci, ossia al danno subito, a seguito dell’incendio verificatosi nel 2012, dal fabbricato ad uso industriale oggetto della locazione finanziaria ed ai canoni di leasing non corrisposti (cfr. ricorso, pag. 10) .
Indi deduce, in ordine alla prima voce, che la ricorrente in sede prefallimentare ha omesso qualsiasi riferimento all’indennizzo assicurativo dovuto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, che, come si evince dalla documentazione allegata, ha riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 478.359,00, importo tale da ass orbire l’int ero credito azionato con il ricorso ex art. 6 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 10) .
Indi deduce, in ordine alla seconda voce, che, a fronte dell’avverso credito di euro 160.426,90, occorreva necessariamente tener conto, alla luce delle perizie agli atti, del residuo valore dell’immobile oggetto della locazione finanziaria, quanto meno con riferimento al terreno ove insiste il cespite danneggiato dell’incendio (cfr. ricorso, pagg. 10 -11) .
Il quarto motivo di ricorso analogamente è inammissibile.
Al riguardo va premesso che la Corte di Ancona, in ordine al terzo motivo di reclamo, ha evidenziato che l’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. in data
11.2.2015, con cui il Tribunale di Napoli ha condannato la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ al pagamento della somma di euro 160.426,90, oltre che alla restituzione del complesso immobiliare oggetto del leasing , non è stata impugnata , ‘cosicché il conseguente giudicato rende inutile ogni ulteriore approfondimento’ (così sentenza impugnata, pag. 5) .
Ebbene il quarto mezzo di impugnazione per nulla attinge e censura il surriferito passaggio motivazionale, che evidentemente integra in parte qua la ‘ ratio decidendi ‘.
Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono conAVV_NOTAIOsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
In ogni caso, l’assunto secondo cui i giudici del merito non ‘hanno tenuto conto del fatto che l’attivo immobilizzato fosse superiore al presunto credito reclamato’ (così memoria del ricorrente, pag. 2) , si risolve tout court in una censura ‘ di merito ‘, inammissibile nella presente sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; altresì, Cass. 27.3.2014, n. 7252, con specifico riferimento alla valutazione dell’insolvenza ) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
I l curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione non ha svolto difese. Nessuna statuizione va pertanto assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.
24. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, quale procuratricemandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte