Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30226 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f. P_IVA / p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE liquidazione – pP_IVAa. P_IVA -in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1615/2021 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la ‘RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Salerno.
Chiedeva ingiungersi alla ‘RAGIONE_SOCIALE il pagamento della complessiva somma di euro 9.044.976,14, oltre interessi legali e spese, quale ‘corrispettivo del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani svolto nel periodo dal 20.2.2004 al 31.8.2004 mediante conferimento nell’impianto di produzione RAGIONE_SOCIALE di Battipaglia’ (cos ì sentenza d’appello , pag. 3) .
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO del 13.12.2004 il Presidente del Tribunale di Salerno pronunciava l’ingiunzione .
C on atto di citazione notificato in data 2.2.2005 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione ed all’uopo citava la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno.
Esponeva , tra l’ altro, ‘di non aver stipulato alcun contratto con la RAGIONE_SOCIALE e di non aver partecipato al rapporto costituitosi con il Commissario delegato ‘ (così ricorso, pag. 2) .
Chiedeva, peraltro, revocarsi l’opposta ingiunzione .
Si costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza n. 989/2016 il Tribunale di Salerno, peraltro, a ccoglieva in parte l’opposizione, revocava l’ingiunzione , condannava l’opponente a pagare all’opposta la somma di euro 5.317.899,20, oltre interessi di mora sulle fatture specificamente elencate a decorrere dal 30° giorno successivo alla loro emissione al pagamento, condannava l’opponente a pagare all’opposta la penale prevista dall’ordinanza commissariale all’uopo indicata (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
RAGIONE_SOCIALE a ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE, incorporante la ‘ RAGIONE_SOCIALE
C on sentenza n. 1615/2021 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente il gravame ed in parziale riforma del primo dictum , in ogni altra parte confermato, rigettava la domanda esperita in prime cure dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘; compensava per intero le spese del doppio grado.
Premetteva la Corte di Salerno – in ordine al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto motivo d’appello -che, nel quadro dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti dai Comuni della Regione RAGIONE_SOCIALE era stato aggiudicato all’ ‘RAGIONE_SOCIALE, cui era subentrata la ‘RAGIONE_SOCIALE (così sentenza d’appello, pag. 14) .
Premetteva, altresì, che, in esecuzione dell’art. 26 del contratto stipulato in data 5.9.2001 dal Commissario di Governo e dal l’aggiudicataria, il Commissario di Governo aveva emesso l’ordinanza n. 396 del 9.12.2002 , con cui aveva disposto l’obbligo per tutti i Comuni della provincia di Salerno e per tutti i
soggetti eventualmente affidatari della gestione dei rifiuti urbani nella medesima provincia ‘di conferire i rifiuti, in via esclusiva, a partire dal 29.1.2003 (…), nell’impianto di produzione RAGIONE_SOCIALE di Battipaglia’ gestito dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (così sentenza d’appello, pagg. 14 -15) .
Indi evidenziava che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, l’ordinanza commissariale n. 396 del 9.12.2002 non integrava gli estremi di un’autonoma fonte di obbligazione, riconducibile alla categoria degli ‘altri atti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico’, bensì integrava gli estremi di un provvedimento amministrativo destinato in via esclusiva ai Comuni della provincia di Salerno ed ai soggetti affidatari della gestione dei rifiuti, quali la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d ‘appello, pag. 15) .
Evidenzia va dunque che l’obbligo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di corrispondere alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non aveva fondamento in un rapporto direttamente intercorrente tra i medesimi soggetti, ossia né in un rapporto di natura contrattuale, siccome il contratto di servizio in data 5.9.2001 era intercorso tra il Commissario di Governo e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, né in un rapporto di altra natura, siccome l’ordinanza commissariale n. 396 del 2002 ‘spiegava i suoi effetti autoritativi esclusivamente nei confronti dei Comuni e degli altri soggetti affidatari della gestione dei rifiuti, come la RAGIONE_SOCIALE (così sentenza d’appello, pag. 15) .
Evidenzia va conseguentemente, per un verso, che il diritto della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti nel proprio impianto sussisteva nei confronti del Commissario di Governo e non già nei
confronti del soggetto che aveva conferito i rifiuti, ossia nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘; per altro verso, che l’obbligo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di pagare la tariffa per i rifiuti conferiti nell’impianto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘pur dovendo esser e adempiuto presso quest’ultima, sussiste esclusivamente nei confronti del Commissario di Governo’ (così sentenza d’appello, pag. 16) .
Evidenziava in conclusione, da un canto, che la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ poteva pretendere il pagamento nei soli confronti del Commissario di Governo, sua controparte contrattuale, il quale, a sua volta, poteva pretendere, in forza dell’ordinanza commissariale n. 396/2002, che l’obbligazione fosse adempiuta d alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ direttamente al suo creditore, ovvero alla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; e, d’altro canto, che la missiva del dir ettore generale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del 15. 6 .2004 non aveva ‘altro sig nificato che quello di comunicare alla RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ottemperato all’ordinanza commi ssariale n. 396/02′ (così sentenza d’appello, pag. 16) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale in corporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con l’ unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto
dell’art. 5 legge n. 225/1992, dell’ordinanza commissariale n. 396/2002 e degli artt. 1173 e 1268 cod. civ. ovvero, in subordine, dell’art. 1273 cod. civ .
Premette che l’ordinanza commissariale n. 396 del 9.12.2002 prevede espressamente, peraltro, che ‘A) tutti i Comuni della provincia di Salerno ed i soggetti eventualmente affidatari della gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Salerno dovranno conf erire in via esclusiva, a partire dal 29.1.2003, (…) tutti i rifiuti urbani prodotti che residuano dalla raccolta differenziata all’impianto di produzione di CDR di Salerno; B) i Comuni della provincia di Salerno (…) ed i soggetti eventualmente affidatari della gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Salerno dovranno corrispondere alla affidataria (…) la tariffa di smaltimento rifiuti (…)’ (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) .
Deduce quindi che l’obbligo di pagamento in favore dell’affidataria, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, posto dall’ordinanza commissariale n. 396/2002, unitamente al comportamento delle parti, segnatamente della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha dato luogo ad un’ipotesi di delegazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ. (cfr. ricorso, pagg. 16 -17) .
Deduce propriamente, in primo luogo, che il Commissario di Governo (delegante) , debitore nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (delegataria) in virtù del contratto di affidamento del 5.9.2001, ha assegnato al proprio creditore -‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale nuovo debitore, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (delegata) (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce propriamente, in secondo luogo, che, stante il carattere cogente dell’ordinanza commissariale n. 396/2002, non si configurava la necessità di un’assunzione esplicita od implicita dell’obbligazione da parte della delegata –
‘RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti della creditrice delegataria -‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘trattandosi di un’assunzione ex lege, in virtù della portata precettiva dell’Ordinanza n. 396/2002’ (così ricorso, pag. 19) ; che dunque l’assunzione dell’obbligo da parte della delegata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – si è verificata in forza della medesima ordinanza n. 396/2002.
Deduce comunque che vi è stata assunzione, sia esplicita sia implicita (per facta concludentia) , da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dell’obbligazione nei confronti della delegataria, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce segnatamente che in tal senso depone la missiva del 15.6.2004 inoltrata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con la quale la prima RAGIONE_SOCIALE ebbe a dichiarare alla seconda RAGIONE_SOCIALE che, ‘quale soggetto obbligato nei Vs. confronti’, le avrebbe corrisposto i costi per il conferimento dei rifiuti (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce segnatamente che nello stesso senso depone la circostanza -rilevata dalla sentenza di primo grado che, nelle more del giudizio, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha provveduto a corrispondere alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ l’importo di euro 100.000,00, quale porzione delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, e ad imputarlo alla fattura ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ n. 840/2004 (cfr. ricorso, pag. 21).
Deduce infine, in via subordinata, che ai medesimi esiti si addiviene, qualora si reputasse di configurare nella specie non già una delegazione cumulativa bensì un accollo non liberatorio ex art. 1273 cod. civ., cioè senza liberazione del Commissario di Governo, debitore originario (cfr. ricorso, pag. 26) .
Un duplice rilievo si impone previamente.
Il ricorso è stato notificato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in data 9.12.2022.
La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , a sua volta, ha in verità depositato non già notificato (così come, viceversa, avrebbe dovuto, attesa l’applicabilità, ratione temporis, del 1° co. dell’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022) il proprio controricorso in data 6.7.2023, ben oltre il termine di cui al 1° co. dell’art. 370 cod. proc. civ. (il controricorso sarebbe stato da reputare tardivo pur ad applicare il novello dettato del 1° co. dell’art. 370 cod. proc. civ.) .
Di conseguenza, la costituzione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ deve considerarsi tamquam non esset e non si terrà conto né del controricorso né della memoria della controricorrente.
Invero, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall ‘ art. 370 cod. proc. civ. e che da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006, n. 9396) .
Ma spiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto nelle forme – è caso de quo – del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell ‘ ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l ‘ intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124) .
13. Il motivo di ricorso è inammissibile.
14. Le quaestiones che l’esperito mezzo di impugnazione veicola, propriamente le deduzioni concernenti l’asserita delegazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ., l’asserito accollo non liberatorio ex art. 1273 cod. civ., quaestiones implicanti senza dubbio – si dirà la necessità di riscontri ‘in fatto’, non sono per nulla riflesse dal complessivo tenore dell’impugnato dictum (si vedano, peraltro, le repliche dell’appellata ‘COGNOME‘ ai singoli motivi d’appello, quali riprodotte nella statuizione della Corte di Salerno, ovvero alle pagg. 5 -6 con riferimento al secondo motivo d’appello, ovvero alle pagg. 6 -7 con riferimento al terzo motivo d’appello, ovvero alle pagg. 10 -11 con riferimento al quarto motivo d’appello, ovvero alla pag. 12 con riferimento al quinto motivo d’appello, ovvero alle pagg. 17 -18 con riferimento al sesto motivo d’appello) .
Al contempo, la ricorrente non ha dato conto in maniera specifica ed ‘autosufficiente’ -così come avrebbe dovuto -della rituale proposizione nei gradi di merito delle quaestiones anzidette (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20694, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l ‘ avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di ‘ autosufficienza ‘ , anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto; Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804) .
Del resto, pur in memoria (cfr. pag. 13) , la ricorrente si è limitata ad addurre di non aver ‘dedotto né fatti, né atti nuovi, ma prospettato la violazione anche dell’art. 1268 c.c. (…) nonché, in subordine, dell’art. 1273 c.c. (…)’.
15. Sovviene quindi l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ‘ thema decidendum ‘ del giudizio di appello ed a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione, che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20694; Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164) .
In questi termini non può che opinarsi per la ‘novità’ , nel presente giudizio di legittimità, delle quaestiones surriferite.
Né, ben vero, ad escludere il riscontro di ‘novità’ può soccorrere il riferimento operato dalla Corte di Salerno (cfr. sentenza impugnata, pag. 16) alla missiva in data 15.6.2004 del direttore generale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
16. Specificamente occorre tener conto dei seguenti rilievi.
L ‘incarico delegatorio , certo, non richiede, come l’ accordo tra delegante e delegato, il consenso del delegatario (cfr. Cass. 17.5.2000, n. 6387) . E tuttavia postula l’ imprescindibile riscontro, evidentem ente ‘in fatto’, del concorso del consenso, nella specie, dell’asserita delegata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale nuovo debitore.
L ‘ accollo, certo, consiste nell ‘ assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante e il terzo accollato, il quale si obbliga a pagare al creditore accollatario (cfr. Cass. 3.2.1969, n. 305) . E tuttavia -analogamente postula l’ imprescindibile riscontro, evidentemente ‘in fatto’, del concorso del consenso, nella specie, dell’asserita accollata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale nuovo debitore.
Innegabilmente, l’assunto per cui non si configurava la necessità di un’assunzione esplicita od implicita dell’obbligazione da parte dell’asserita delegata/accollata, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, postula il riscontro, similmente ‘in fatto’, in chiave interpretativa, del preteso carattere cogente dell’ordinanza commissariale n. 396/2002.
Indubitabilmente, a naloga valenza ‘in fatto’ hanno i rilievi relativi, ai fini della supposta assunzione, da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dell’obbligazione nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, alla missiva del 15.6.2004 ed alla corresponsione alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nelle more del giudizio, dell’importo di euro 100.000,00.
Negli esposti termini, in conclusione, non può ricever alcun seguito l’assunto della ricorrente (cfr. memoria, pag. 5) , secondo cui i fatti materiali sono rimasti immutati e si prospetta unicamente il thema della loro qualificazione.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va pronunciata in ordine alle spese del presente giudizio.
Invero, si è dapprima da to conto dell’inammissibilità del controricorso e della memoria della controricorrente e, per giunta, della inefficacia della costituzione della medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte