Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8194/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTATA DA RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PISTOIA INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME QUALE EREDE UNIVERSALE DI COGNOME, elettivamente domiciliata in FUCECCHIO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME UMBERTO
– intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 199/2023 depositata il 31/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 24 gennaio 2014, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. evocava in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME per chiedere, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’inefficacia sia dell’atto di costituzione di ipoteca volontaria del 27 dicembre 2011, concessa da NOME COGNOME in favore della nonna, NOME COGNOME che delle relative iscrizioni di ipoteca volontaria del 12 gennaio 2012 e del 19 gennaio 2012, ritenendo tali iscrizioni effettuate in pregiudizio delle ragioni creditorie dell’istituto di credito.
Si costituiva NOME COGNOME chiedendo il rigetto delle domande ed allegando che il prestito fatto al nipote era frutto dei risparmi personali. La causa veniva istruita con il deposito della documentazione ritenuta opportuna dalle parti e con l’esibizione di ulteriore documentazione disposta dal giudice ai sensi dell’arti colo 210 c.p.c. nei confronti di Banca Carige.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 21 maggio 2009, rigettava la domanda, provvedendo sulle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l’istituto di credito , con atto di citazione del 25 luglio 2019, deducendo l’erronea interpretazione dell’articolo 2901 c.c. e delle risultanze istruttorie, oltre che la violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio.
Si costituiva NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Firenze , con sentenza del 31 gennaio 2023, rigettava l’appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a., condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Con ordinanza del 6 marzo 2023, la Corte territoriale emendava un errore materiale relativo alla distrazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Cassa di risparmio, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME nella qualità di erede della COGNOME.
Con proposta di definizione accelerata del 27 febbraio 2024 è stata proposta la decisione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 -bis c.p.c., prospettando l’inammissibilità dei motivi.
La ricorrente, con istanza ai sensi dell’articolo 380 -bis , comma secondo, prima parte c.p.c. chiede che il giudizio sia deciso dal collegio della Suprema Corte insistendo nelle originarie conclusioni. La ricorrente deposita memoria ex articolo 380bis .1. c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente rileva questa Corte che con provvedimento del 27 febbraio 2024 il consigliere relatore prospettava l’inammissibilità di entrambi i motivi proponendo la definizione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 -bis c.p.c.
Non ricorrono possibili profili di nullità nella composizione dell’odierno collegio giudicante giacché, come rilevato dalle Sezioni unite di questa Corte, ‘nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di
incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667 01).
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della procura posta a margine del controricorso. La stessa è fondata.
La procura alle liti rilasciata da NOME COGNOME in favore dell’avvocato NOME COGNOME è una procura generica e non speciale con la quale si conferisce al difensore ‘ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare o transigere anche stragiudizialmente la lite, incassare, quietanzare, distrarre il dovuto, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunziare ad atti o azioni, accettare rinunzia, riassumere, intervenire, resistere ad interventi, reclamare ordinanze, proporre querela di falso, farsi sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, richiedere sequestri del seguirli, presentare istanza di fallimento di esperire ogni attività ancorché stragiudiziale ritenuta necessaria’.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui ‘la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti’ (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022).
Orbene, nel caso di specie si tratta di una procura che non contiene nessun elemento specifico riferibile al presente giudizio e alle caratteristiche del giudizio di legittimità, mentre presenta profili tipici del giudizio di merito, come la possibilità di richiedere provvedimenti cautelari, reclamare ordinanze, chiamare terzi in causa, conciliare e transigere la lite, eccetera.
Questa Corte intende dare seguito al principio secondo cui ‘in tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso – è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione’ (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20896 del 18/07/2023, Rv. 668405 – 01).
Attese le caratteristiche ed il contenuto della procura, priva degli elementi sopra individuati, deve trovare accoglimento l’eccezione di nullità proposta dalla banca ricorrente.
Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 2901 c.c. e la falsa applicazione del principio di ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2967 c.c., con riferimento specifico alla ricorrenza dei presupposti oggettivi della domanda di revocatoria; vizio invocato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante, ai fini dell’elemento oggettivo, l’esistenza di un ulteriore atto dispositivo, successivo all’atto impugnato. Sotto altro profilo avrebbe erroneamente ritenuto provata la sufficiente residualità patrimoniale sia in capo alla fideiussore NOME COGNOME che in capo alla società principale garantita. Inoltre, la Corte avrebbe ritenuto dimostrata la capienza patrimoniale delle ridotte residualità rispetto al credito complessivo vant ato dall’Istituto di credito.
4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione delle disposizioni sulle condizioni dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. e la falsa applicazione del principio di ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c., con riferimento ai presupposti soggettivi della domanda di revocatoria; vizio dedotto ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c.
In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la dimostrazione dell’elemento soggettivo, dimenticando che la stessa avrebbe potuto essere provata anche mediante presunzioni. Nel caso di specie tale dimostrazione sarebbe stata fornita anche attraverso circostanze fattuali costituite dal rapporto di parentela tra il concedente l’ipoteca e la beneficiaria , giacché NOME COGNOME era il nipote di NOME COGNOME, beneficiaria della costituzione di ipoteca volontaria, e tale elemento avrebbe potuto essere valorizzato unitamente alla veste sostanziale degli originari convenuti rispetto alla società debitrice principale.
Infatti, NOME COGNOME era anche socio, amministratore legale rappresentante della società debitrice principale RAGIONE_SOCIALE Inoltre, NOME COGNOME non era del tutto estranea alle vicende di tale ultima società perché risulterebbe socia della stessa e, ciò nonostante, l’età avanzata. In definitiva la Corte avrebbe valutato una pluralità di elementi in maniera inadeguata.
5. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché affetti dal medesimo vizio. Gli stessi sono inammissibili perché, pur formalmente riferiti ad una reiterata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.
Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si
assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
Costituisce poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile) (tra le tante, Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., sez. 1, 06/03/2019, n. 6519).
Le censure della ricorrente si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione diversa del materiale probatorio più favorevole alla tesi dell’istituto di credito, ma una siffatta forma di sindacato sulla decisione del giudice di merito non è consentita in sede di legittimità.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese alcun provvedimento va adottato in favore della controricorrente anche ex art. 96 c.p.c. per quanto detto in premessa con riferimento alla nullità della procura alle liti.
Va applicato, invece, il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c., con riferimento alla Cassa delle ammende.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte