Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32751 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 739/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ‘ ITALIA, domiciliazione telematica
,
dell’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3571/2022 depositata il 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 3571 del 2022, esponendo che:
-aveva convenuto in giudizio l’AVV_NOTAIO per ottenere il risarcimento di danni indicati come causati a titolo di responsabilità professionale;
-la convenuta aveva resistito chiamando altresì in garanzia assicurativa la società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta resistente;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui il gravame era stato aspecifico, e comunque era infondato nel merito, in particolare per mancata prova del nesso causale tra condotta professionale e pretesi pregiudizi risarcibili, ed essendo comunque giustificata la condanna alla rifusione anche delle spese processuali dell’assicuratore, legittimamente chiamato in lite per rendergli opponibile l’eventuale giudicato sfavorevole;
resiste in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasta intimata NOME COGNOME;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la carenza motivazionale per perplessità, contraddittorietà, incomprensibilità, posto che la Corte di appello aveva dichiarato al contempo inammissibile e infondato il gravame scrutinato;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., perché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente aveva proposto motivi di appello specifici, riportando la parte di decisione di prime cure che s’intendeva censurare, e riproponendo, in specie, le ragioni di una istanza di correzione di errori materiali della stessa statuizione del Tribunale, disattesa, e con cui si era dedotto che:
-il giudice di primo grado aveva rigettato la propria domanda riconvenzionale per danni da infiltrazioni, articolata nei confronti del Condominio che agiva nei suoi confronti per il recupero degli oneri dovuti, nel processo presupposto, dopo averla qualificata ‘abbandonata’ nel corso del giudizio, laddove avrebbe dovuto ritenersi semplicemente rinunciata, senza effetti preclusivi di altro giudizio;
-il giudice di primo grado aveva condannato la deducente alla rifusione anche delle spese di lite dell’assicuratore, mentre la stessa chiamata non era stata necessitata, sicché almeno tra le parti in parola le spese stesse avrebbero dovuto essere compensate;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, cod. proc. civ., e dell’art. 2236, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la decisione del Tribunale di rigettare la domanda, invece di ritenerla rinunciata, non poteva essere riconsiderata dalla Corte territoriale, al fine di ritenerla, come fatto, riproponibile, in prospettiva, dunque, elisiva della responsabilità professionale invocata, il tutto secondo quanto sostanzialmente dedotto col
secondo motivo di appello, senza che fosse stato infine e al contempo comprensibile perché, nonostante il prodotto accertamento tecnico preventivo, fosse rimasta senza esito la richiesta risarcitoria svolta e colpevolmente non coltivata;
Considerato che
va premesso che il ricorso reca un’esposizione dei fatti di causa, quale prevista come condizione di ammissibilità dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., farraginosamente -e non è chiaro se compiutamente- emergente solo dalla lettura congiunta dei motivi;
in particolare, dalla lettura del terzo motivo (pagg. 15 e 18) risulta che il processo cui è stata riferita la domanda di danni per responsabilità professionale, è stato di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, con domanda riconvenzionale della odierna ricorrente per danni da infiltrazioni, disattesa dal Tribunale sebbene ritenuta rinunciata dalla medesima deducente, che ha allegato, al contempo, la colpa professionale dell’AVV_NOTAIO convenuto in questo giudizio per non averla coltivata;
ciò posto, il primo motivo è infondato;
quando il giudice rileva un’inammissibilità, spogliandosi della potestà decisoria, la successiva statuizione d’infondatezza della stessa richiesta scrutinata, è come tale ‘tamquam non esset’ (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, e succ. conf.);
le restati censure sono invece inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;
sono infatti inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso
la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
nel caso, non si tratta di un contenuto predeterminato dell’atto individuato, e invece si tratta di un esame del medesimo essenziale per vagliare la critica alla ragione decisoria d’inammissibilità per genericità fatta propria dalla Corte territoriale;
non a caso la stessa parte ricorrente, da una parte ha affermato che si trattava della reiterazione del riferito oggetto dell’istanza di correzione di errore materiale avanzata davanti al Tribunale e disattesa, senza però riportare nemmeno in parte in ricorso i motivi di appello, e d’altra parte ha esposto che si trattava di una «sostanziale» reiterazione delle deduzioni svolte in prime cure (pag. 15 del ricorso), dunque da apprezzare ragionatamente e scrutinare alla luce del tenore del ricorso per cassazione, come non è stato con conseguente aspecificità dello stesso;
è stato poi reiteratamente chiarito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un ‘error in procedendo’, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sicché, ove il ricorrente censuri la statuizione di ammissibilità o meno, per difetto o meno di specificità, di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello medesimo, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria alla comprensione delle argomentazioni così compiutamente ricostruite e svolte (cfr. Cass.,
13/11/2020, n. 25837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);
va detto per completezza che anche assumendo come riproposte, con le censure di appello, le richieste di correzione di errore materiale, come assunto e discusso nel ricorso in scrutinio, non emerge la potenziale decisività delle stesse, posto che:
attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto dev’essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso (come nel caso è palesato dagli addebiti di responsabilità professionale, pacificamente indicata come oggetto della medesima garanzia) e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria -come nel caso del tutto indimostrato (cfr., ad esempio, Cass., 25/09/2019, n. 23948, Cass., 18/04/2023, n. 10364);
il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente a evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr., ad esempio, Cass., 26/11/2020, n. 26912);
la contestata e comunque sussistente pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale, assunta come erronea atteso che si sarebbe trattato di mera rinuncia, e comunque in
frizione con le prodotte risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, avrebbe potuto essere appellata, e non si allega neppure se tale mandato difensivo fu oggetto delle ordinarie richieste d’interlocuzione con il difensore, ovvero se fu o meno dato, con conseguente effettiva carenza anche solo d’idonea allegazione del compiuto inadempimento e del nesso causale con l’invocato danno; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 3.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/10/2023.