Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36122 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36122 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26393/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
BRIGANDI
NOME,
BANCO
SICILIA
SPA
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 1372/2013 depositato il 12/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE, ricorre per due mezzi, nei confronti di NOME COGNOME, contro il decreto del 9 settembre 2016 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha stabilito: « definitivamente pronunciando sul proposto reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F. il 27/9/2013 da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice delegato nel concordato fallimentare, depositato in data 14 agosto 2013, così provvede: 1) in riforma del decreto emesso il 14.08.2013, dispone che, a favore del reclamante, NOME COGNOME, venga svincolato l’ulteriore importo di € 31.108,5, oltre gli interessi fruttiferi prodotti sul medesimo importo dal giorno dell’istituzione del deposito cauzionale, nonché gli interessi prodotti sull’importo di € 72.743,00 già restituito ad NOME COGNOME o il 21.08. 2013, dal momento del deposito, mentre la rimanente somma di € 50.726,5 sarà trattenuta a garanzia del credito chirografario dovuto alla parte reclamata; 2) spese compensate ».
– NOME resiste con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
4.- Il primo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. », censurando il decreto impugnato per aver ritenuto tempestivo il reclamo proposto da NOME COGNOME, sull’assunto che il termine era di tre giorni, non di 10 giorni, dalla comunicazione del provvedimento impugnato o comunque dalla piena conoscenza dello stesso.
Il secondo mezzo denuncia: « Violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta circostanza che il decreto del giudice delegato al fallimento non sarebbe conforme alla condizione n. 5 dell’omologazione del concordato fallimentare della COGNOME NOME nonché per aver erroneamente ritenuto che il decreto del giudice delegato non sarebbe conforme alla condizione n. 5 dell’omologazione del concordato fallimentare dove il deposito cauzionale è previsto a copertura dei crediti chirografari e privilegiati ».
Vi è poi una denuncia di violazione dell’articolo 91 c.p.c. nonché dell’articolo 13, comma 1 quater , del d.p.r. numero 115 del 2002, con la quale si dice che, se il Tribunale « avesse meglio verificato le ragioni della deducente non solo sarebbe giunto a conclusioni diverse, ma avrebbe condannato la parte avversa alle spese, in quanto soccombente ».
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso cumula concorrenti profili di inammissibilità.
4.1. – Anzitutto l’esposizione dei fatti di causa è carente sia con riferimento al numero 3 che al numero 6 dell’articolo 366 c.p.c.. La narrazione premessa ai motivi di ricorso per cassazione è in buona sostanza incomprensibile, giacché ciò che riesce ad intendersi è soltanto che: NOME COGNOME è stato dichiarato fallito nel 1998; il Banco di Sicilia S.p.A., insinuatosi nel 1999 per un importo non precisato, è stato ammesso al passivo del fallimento
nel 1999 per £ 1.613.520 in chirografo e per £ 602.475.670 in via ipotecaria, senza interessi, almeno se ben si intende quanto riferito a pagina 5 del ricorso; il Banco di Sicilia S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo; nel 2006 il Tribunale ha omologato il concordato fallimentare proposto da NOME COGNOME; nel 2012 lo stesso Tribunale ha accolto – si dice parzialmente, ma non si sa perché, visto che non è detto che cosa l’opponente avesse chiesto – l’opposizione ammettendo al passivo « gli interessi sulle somme già ammesse al privilegio ipotecario nella misura convenzionale per l’annata in corso alla data di dichiarazione del fallimento ed al tasso legale dall’annata successiva e sino alla vendita del bene su cui insiste la prelazione », interessi che sarebbero stati quantificati « dal commissario liquidatore » in € 81.835,00, sicché il giudice delegato aveva autorizzato lo svincolo della somma di € 72.743,00, dovendo essere trattenuta quella residua, su un complessivo importo di € 154.578,00, « a garanzia di quanto ancora dovuto al Banco di Sicilia fino al suo integrale pagamento »; avverso detto provvedimento NOME COGNOME aveva proposto reclamo accolto dal Tribunale nei termini prima trascritti, sebbene « quanto dedotto dal sig. NOME non rispondeva a verità come risulta chiaramente dalla comunicazione ex art. 97 L.F. inviata dal curatore del fallimento … Peraltro se è vero infatti che il Tribunale … con la sentenza n. 356/12 ha accolto parzialmente l’opposizione proposta, ciò non significa che sia rimasta travolta dal rigetto dell’opposizione anche la parte di credito già ammessa. Invero nella stessa sentenza si può leggere ‘ questo Collegio non può tuttavia procedere ad una reformatio in peius rispetto al credito già ammesso dal giudice delegato in quanto, a fronte dell’opposizione allo stato passivo presentata dal creditore ammesso solo parzialmente, né il curatore, né NOME COGNOME hanno proposto impugnazione incidentale chiedendo l’esclusione integrale del credito o la riduzione dello stesso’ ».
Da simile narrativa parrebbe comprendersi che la ricorrente si dolga dello svincolo della somma prima indicata in favore di NOME COGNOME, sul presupposto, sembrerebbe, che il Tribunale avrebbe errato nell’interpretare il contenuto, combinato, dell’omologazione del concordato fallimentare e della decisione resa sull’opposizione allo stato passivo.
Sicché basta osservare che tanto il contenuto dell’omologazione, quanto quello della decisione sull’opposizione allo stato passivo, non senza considerare la menzionata « comunicazione ex art. 97 L.F. inviata dal curatore del fallimento », non soltanto non sono riassunti in modo comprensibile, e tale da palesare l’ipotizzato errore interpretativo commesso dal giudice di merito nel decreto impugnato, ma neppure sono « localizzati », come è richiesto dall’articolo 366, n. 6, c.p.c. (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).
4.2. – Entrambi i motivi sono formulati poi in violazione del principio che segue: « In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa » (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).
4.2.1. – Con riguardo al primo motivo, pur tralasciando il manifesto errore consistente nell’addebitare al giudice di merito
una violazione dell’articolo 360 c.p.c., norma che egli non può aver violato, già in astratto, giacché non disciplina la sua attività, ma, nella parte che viene in considerazione, fissa i limiti entro cui il ricorrente per cassazione può dedurre motivi di censura della decisione impugnata, riesce ad intendersi soltanto che la norma violata sarebbe l’articolo 26 della legge fallimentare, nel testo applicabile quoad tempus , ma la censura manca pressoché integralmente di cimentarsi con la motivazione addotta dal giudice di merito, il quale ha osservato che « la Suprema Corte intervenne sia sul termine per proporre reclamo, che dal ristretto intervallo di tre giorni (decorrente dalla data del provvedimento) venne innalzato, come quello ordinario … a dieci giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso », senza che riesca a comprendersi per quale ragione, essendo stato adottato il provvedimento reclamato « sull’istanza formulata dallo stesso sig. NOME COGNOME, in assenza di contraddittorio » non incombesse sulla cancelleria alcun obbligo (non certo onere, come si esprime il ricorrente a pagina 10 del ricorso) di comunicazione.
4.2.2. – Con riguardo al secondo mezzo, tralasciando anche in questo caso l’erroneità della denuncia di violazione dell’articolo 360 c.p.c., sta di fatto che il motivo non consente in alcun modo di comprendere neppure approssimativamente quale sarebbe la norma asseritamente violata.
4.3. – Quanto alla censura di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, se deve darsi credito al riferimento nelle due rubriche al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., è sufficiente constatare che nessuno dei due motivi indica un qualche specifico fatto storico (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.