Il ruolo del professionista attestatore è centrale nelle procedure di regolazione della crisi d’impresa, ma comporta responsabilità rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la semplice redazione della relazione non garantisce il diritto al compenso, specialmente se l’attività risulta carente sotto il profilo della diligenza e della perizia tecnica.
Il caso: il rigetto del credito professionale
La vicenda trae origine dal ricorso di un professionista che aveva richiesto l’ammissione al passivo fallimentare di una società per un credito di oltre 76.000 euro, derivante dall’attività di attestazione di una proposta di concordato preventivo. Sia il Giudice Delegato che il Tribunale, in sede di opposizione, avevano respinto la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela fallimentare.
Secondo i giudici di merito, la prestazione era stata inutile per i creditori e non conforme ai canoni di diligenza professionale. In particolare, il piano attestato presentava gravi carenze informative sulla fattibilità e includeva atti compiuti senza la necessaria autorizzazione del Tribunale, aspetti che il professionista non aveva adeguatamente segnalato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la validità della decisione del Tribunale. Gli Ermellini hanno sottolineato come la valutazione sull’inadempimento sia un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Un punto cruciale della decisione riguarda l’onere della prova. La Corte ha ribadito che, una volta che la curatela ha eccepito l’inesatto adempimento, spetta al professionista attestatore dimostrare di aver operato correttamente o che l’eventuale inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Criticità rilevate nell’attività del professionista attestatore
Le motivazioni del rigetto si sono concentrate su diversi profili tecnici:
1. Mancata segnalazione di atti non autorizzati: Il piano si fondava su contratti stipulati senza l’autorizzazione del Tribunale ex art. 161 l. fall.
2. Assenza di analisi finanziaria: La relazione mancava di un cash flow analitico necessario a verificare la sostenibilità del finanziamento previsto.
3. Dati non aggiornati: L’integrazione della relazione era stata effettuata senza aggiornare i dati contabili, rendendo la valutazione di fattibilità priva di basi solide.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse apparente né insufficiente. Il rinvio ai precedenti decreti di inammissibilità del concordato è stato considerato legittimo (motivazione per relationem), in quanto i rilievi erano specifici e univoci. Inoltre, è stato confermato che la responsabilità del professionista deve essere valutata con estremo rigore, data la funzione di garanzia che l’attestatore svolge verso il ceto creditorio e l’autorità giudiziaria. La carenza di informazioni essenziali sulla fattibilità giuridica ed economica del piano configura un inadempimento che giustifica la perdita del diritto al corrispettivo.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il compenso del professionista attestatore è strettamente legato alla qualità e all’utilità della prestazione. Non basta produrre un documento formale; è necessario che l’attestazione sia il frutto di un’analisi critica, aggiornata e trasparente. Per i professionisti del settore, questa pronuncia rappresenta un monito sulla necessità di documentare analiticamente ogni passaggio della propria attività e di non sottovalutare i profili di inammissibilità giuridica dei piani proposti dalle società debitrici.
Cosa succede se il professionista attestatore non rileva criticità nel piano di concordato?
Se le criticità portano all’inammissibilità del concordato e il professionista non le ha segnalate, la sua prestazione può essere considerata un inadempimento contrattuale, con conseguente perdita del diritto al compenso.
Su chi grava l’onere della prova in caso di contestazione del compenso professionale?
Spetta al professionista dimostrare di aver adempiuto al proprio incarico con la diligenza richiesta, una volta che il cliente o la curatela abbiano sollevato un’eccezione specifica di inadempimento.
È valida una motivazione giudiziaria che rimanda ad altri atti?
Sì, la motivazione per relationem è considerata valida se il richiamo è chiaro, univoco e permette alle parti di comprendere pienamente le ragioni della decisione del giudice.