Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13036 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13036 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 6969/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, al INDIRIZZO, in persona del Direttore della Direzione Legale e Societario, AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
SESTO NOME.
-intimato –
avverso l ‘ordinanza , n. cron. 2958/2018, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, pubblicata in data 18/12/2018, e la sentenza, n. cron. 1774/2017, del TRIBUNALE DI LUCCA, pubblicata in data 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
02/05/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. innanzi al Tribunale di Lucca per ottenerne la condanna, ex art. 2049 cod. civ., al risarcimento di danni asseritamente subiti, quantificati in € 51.810,32, o nella diversa misura, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, o, comunque, in via equitativa. Tanto sul presupposto di aver consegnato la predetta somma a NOME COGNOME, dipendente della banca stessa addetto all’attività di raccolta del risparmio, per l’ac quisto di prodotti finanziari da lui suggeriti ma, poi, concretamente dal medesimo mai eseguito.
1.1. Costituitasi la convenuta, che eccepì, tra l’altro, la prescrizione dell’avversa pretesa, di cui contestò pure la fondatezza, ed autorizzata la chiamata in causa del COGNOME richiesta dalla banca, l’adito tribunale, rimasto contumace quest’ultimo, disattese la domanda degli attori accogliendo la suddetta eccezione di prescrizione.
Il gravame da essi promosso avverso questa decisione fu dichiarato inammiss ibile dalla Corte d’appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. del 18 dicembre 2018, resa nel contraddittorio con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, ritenuta la natura aquilia na dell’azione originariamente intrapresa dagli appellanti, ne confermò l’intervenuta prescrizione, considerando, perciò, superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del COGNOME.
Per la cassazione di questa ordinanza e della sentenza di primo grado, hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., mentre è rimasto solo intimato il COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con un’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348bis cod. proc. civ., l’impugnazione può essere proposta solo avverso la sentenza di primo grado, giusta l’art. 348ter , comma 3, cod. proc. civ., salvo che non ricorra uno dei casi in cui le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1914/2016, hanno consentito il ricorso per cassazione contro l’ordinanza in esame ( cfr . Cass. n. 35279 del 2022).
1.1. Invero, l’impugnazione per cassazione dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. è ammessa solo quando questa sia affetta da ” vizi suoi propri “, vale a dire quando sia stata pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consenta, oppure quando sia affetta da vizi processuali.
1.2. Nella specie, il COGNOME e la COGNOME, con il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione degli artt. 331 e 102 c.p.c. », prospettano come ” vizio proprio ” dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. resa dalla Corte di appello di Firenze il 18 dicembre 2018 quello di non aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, benché quest’ultimo fosse stato chiamato in causa dalla banca convenuta, in primo grado, quale unico responsabile dei pretesi danni lamentati dagli attori.
1.2.1. Rileva, tuttavia, il Collegio che, in realtà, la corte distrettuale ha espressamente affermato di non procedere a tale integrazione attesa la ritenuta inammissibilità, prima facie , del proposto gravame e la conseguente superfluità di quell’adempimento, che avrebbe comportato soltanto un aggravio di spese ed un irragionevole aumento dei tempi di definizione del giudizio.
1.2.2. Una siffatta soluzione, in sé corretta alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, sul punto, da quella stessa corte, induce a posticipare lo scrutinio di questo primo motivo di ricorso all’esito dell’esame degli altri. Solo ove si rivelasse fondato uno di questi ultimi, infatti, tornerebbe attuale il vizio ascritto alla menzionata ordinanza.
Tanto premesso, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:
II) « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, commi 1 e 2, c.c., in relazione al disposto di cui all’art. 2935 c.c. ». Muovendosi dal presupposto che la responsabilità della convenuta banca ex art. 2049 cod. civ. è di tipo indiretto, derivando da fatto illecito del proprio dipendente, NOME COGNOME, caratterizzato dal nesso di occasionalità necessaria con il suo rapporto lavorativo, si assume che erroneamente il tribunale aveva fatto decorrere il termine di prescrizione ex artt. 2947, commi 1 e 2, cod. civ., dal momento dell’illecito comportamento tenuto da detto dipendente, invece che da quello in cui gli originari attori avevano avuto la concreta percezione dell’esistenza del nesso di causalità tra quanto dal primo posto in essere ed il suo rapporto lavorativo: momento da individuarsi, a loro dire, nella sentenza penale di patteggiamento n. 1223/2009, divenuta irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Lucca, nei confronti del COGNOME, per il reato di truffa commesso ai danni di altre persone in vicende assolutamente analoghe a quella da cui era scaturito il danno da loro lamentato;
III) « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, comma 3, c.c. ». Si sostiene che pure il termine prescrizionale di cui all’art. 2947, comma 3, cod. civ. doveva considerarsi decorrente, nella specie, dal momento in cui era divenuta definitiva la menzionata sentenza di patteggiamento, e non, invece, come erroneamente opinato dal tribunale, da quando era scaduto il termine entro il quale gli stessi avrebbero potuto sporgere querela per il reato di truffa ai loro danni commesso dal COGNOME;
IV) « Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – vizio di motivazione per travisamento della prova ». Si ascrive al giudice di primo grado di aver erroneamente negato agli attori la possibilità di avvalersi della sentenza di
patteggiamento predetta, al fine di far decorrere dal suo passaggio in giudicato il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie, affermando che dalla stessa non si evinceva che essa era stata pronunciata anche per i fatti riguardanti la loro vicenda. Si assume, invece, che agli atti di causa vi era già la prova che gli attori fossero persone offese dal reato di truffa, tanto dovendo ricavarsi, a loro dire, dal contenuto degli scritti difensivi della banca convenuta, la quale mai aveva contestato che il COGNOME e la COGNOME avevano consegnato ingenti somme di danaro al COGNOME per investimenti da lui suggeriti ma, poi, concretamente mai eseguiti da quest’ultimo, c he, così operando, aveva raggirato numerosi altri clienti della banca.
Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.
2.1. I ricorrenti, infatti, mostrano di non aver colto appieno la ratio decidendi della decisione del tribunale sul punto.
2.1.1. Quel giudice, invero, lungi dall’occuparsi della possibile rilevanza processuale, o meno, della menzionata sentenza di patteggiamento, ha chiaramente fondato il proprio convincimento per cui gli attori non potevano invocare detta sentenza per spostare in avanti il momento a decorrere dal quale doveva cominciare a calcolarsi il termine di prescrizione (quinquennale o, comunque, ex art. 2947, comma 3, cod. civ.) sull’impossibilità di accertare se la sentenza medesima si riferiva proprio agli stessi fatti per cui oggi è causa.
2.1.2. Si legge, infatti, nella pronuncia del Tribunale di Lucca n. 1774 del 2017 che ( cfr . pag. 5) « Inoltre, gli attori non possono giovarsi della sentenza di patteggiamento n. 1223/2009 e così far decorrere il termine di prescrizione ordinaria quinquennale dal passaggio in giudicato della stessa, perché da tale sentenza non si evince se essa è stata pronunciata anche per i fatti di causa. Tale sentenza rimanda, infatti, ad un allegato per individuare le persone offese ed i singoli fatti di truffa, poi uniti nel vincolo della continuazione (nel corpo della sentenza si parla di querelanti che si sono costituiti parti civili, salvo poi revocare le rispettive costituzioni; v. pag. 1 della motivazione), ma detto allegato non è stato prodotto in giudizio dagli attori (v. doc. 3, si tratta
della sentenza de qua). Pertanto, in difetto di diversi elementi, non è possibile apprezzare se il procedimento penale riguardasse anche i fatti di causa. Sul punto, è pacifico l’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile l’art. 2947, comma 3, c.c. soltanto nel caso in cui vi sia identità di fatti illeciti tra la sede penale e quella civile (cfr., fra le altre, Cass. civ. 11.10.2002, n. 14528) ».
2.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che: i ) le doglianze in esame nemmeno riproducono, nei corrispondenti motivi, il contenuto della sentenza di patteggiamento suddetta, rivelandosi, così, non coerenti con il principio, ripetutamente sancito da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023); ii ) la censura di cui al quarto motivo è inammissibile, poiché, in realtà, tende a censurare una valutazione probatoria del tribunale fondata sulla menzionata sentenza di patteggiamento, piuttosto che un vizio di percezione ( cfr . Cass. n. 37382 del 2022), chiedendo inammissibilmente a questa Corte di estrapolare quest’ultimo da imprecisati ‘ scritti difensivi ‘ della banca convenuta e dal capo di imputazione della predetta sentenza. La medesima censura, inoltre, nella sua parte finale, si conclude con la richiesta di ammissione delle « fonti di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 2, del 16.01.2017 » senza, peraltro, minimamente descriverne tipologia ed effettivo contenuto, così impedendo qualsivoglia sindacato di questa Corte circa la loro concreta decisività.
Il quinto motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – interpr etazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c. », contesta al tribunale di aver ritenuto di carattere extracontrattuale la responsabilità ascritta dagli attori alla banca convenuta. A loro dire, invece, detta responsabilità doveva qualificarsi come di carattere contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., derivando da contatto sociale, così, tra l’altro, da rendere applicabile, nella specie, il termine di prescrizione decennale.
3.1. Questa doglianza deve considerarsi inammissibile, posto che, nella sentenza di primo grado, nessun riferimento si rinviene all’avere il COGNOME e la COGNOME prospettato la corrispondente questione innanzi al tribunale, ed altrettanto dicasi quanto al contenuto dell’ordinanza resa, ex art. 348bis cod. proc. civ., dalla corte d’appello fiorentina.
3.1.1. Devono, dunque, trovare applicazioni i seguenti princìpi, già sanciti dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità: i ) ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo , non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d’ufficio ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – qui, invece, rimasto inadempiuto – di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado ( cfr . Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, invero, è preclusa alle parti la
prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018); ii ) nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348ter , comma 3, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame ( cfr . Cass. n. 10722 del 2014; Cass. n. 26936 del 2016; Cass. n. 27703 del 2020).
3.1.2. Nel caso di specie, la doglianza del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE non assolve minimamente a tale onere in ordine alla effettiva e tempestiva proposizione, in primo grado e, successivamente, nel gravame contro la sentenza del tribunale, di censura di contenuto analogo a quella oggi sottoposta a questa Corte.
4. Tornando, a questo punto, al già descritto primo motivo di ricorso, diretto, come si ricorderà, a prospettare come ” vizio proprio ” dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. resa dalla Corte di appello di Firenze il 18 dicembre 201 8 quello di non aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, benché quest’ultimo fosse stato chiamato in causa dalla banca convenuta, in primo grado, quale unico responsabile dei pretesi danni lamentati dagli attori – lo stesso si rivela inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., avendo quella corte, così procedendo, fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui « il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio
di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti » ( cfr. ex multis , Cass., SU, n. 8774 del 2021; Cass. n. 6924 del 2020; Cass. n. 16141 del 2019; Cass. n. 14365 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018). Né l’odierna censura offre significativi argomenti per rimeditarlo.
5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il loro ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile