Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1349 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1349 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
sul ricorso 22494/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO
–
ricorrente
–
contro
INTESA SANPAOLO SPA rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1580/2021 depositata il 18/05/2021 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, definendo con la sentenza in esergo il giudizio di appello incardinato da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME in danno di RAGIONE_SOCIALE per la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing intercorrente tra le parti ed ordinato ai locatari il rilascio dell’immobile loro concesso in locazione, ha rigettato gli appelli di entrambe le parti: l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e dello RAGIONE_SOCIALE, per quel che qui ancora rileva, sconfessando la doglianza in punto all’indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, sorretta dalla deduzione che non fossero stati indicati ISC e TAEG e che ai fini del rimborso dei canoni si fosse adottato il sistema di ammortamento alla francese («si tratta di contestazioni infondate. L’indicazione del TAEG nei confronti di leasing, infatti, non è prevista da alcuna disposizione normativa, se non ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 nei contratti stipulati con un consumatore. Nessun effetto anatocistico è poi riconducibile all’utilizzo del sistema di ammortamento alla francese. Si ha infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. cosiddetto ammortamento “alla francese”) non comporti invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché non implica capitalizzazione degli interessi, che vengono unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti»), nonché la doglianza in punto alla dedotta nullità della clausola regolante gli effetti restitutori in caso di risoluzione per contrasto con l’art. 1526 cod. civ.(«per altro verso, poi, il
regolamento negoziale de quo -e, in particolare, la predetta clausola sub n. 15 -risulta, come bene ha osservato il primo giudice, in linea col disposto del secondo comma dell’art. 1526 cc»); l’appello incidentale della banca, rigettando l’eccezione in punto di interesse ad agire dello COGNOME, nei confronti del quale non era stata formulata domanda («la censura in parola è infondata, avendo lo RAGIONE_SOCIALE agito per la declaratoria di nullità della vendita dell’immobile stipulata dallo stesso COGNOME, in veste di venditore, con RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, in veste di acquirente»).
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta in via principale da RAGIONE_SOCIALE e dallo RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi e dalla banca con ricorso incidentale fondato su un solo motivo, illustrato pure con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 Cost., 2697 e.e., 99, 163, I83, c.p.c., artt. 1325 n. 2 c.c. ovvero 127 TUB, 1325 n. 1, 1282, 1283, 1343, 1344, 1439, 1526, e della legge 293/1973 art. 13 co. 2 lettera b),ex art. 1175, 2, 4, 41 e 47 Cost., in relazione al mancato accertamento e dichiarazione dell’indeterminatezza del tasso in assenza di specifica pattuizione contrattuale». Sostengono i ricorrenti che, determinandosi nei riferiti termini circa il punto in disamina, «la sentenza oggi impugnata non abbia adeguatamente analizzato i profili di illegittimità afferenti l’indeterminatezza del tasso applicato. Ciò in spregio alle regole in tema di trasparenza bancaria. Nel leasing in oggetto non è stato esplicitato il tasso interno di rendimento. Nel contratto di leasing in oggetto è stato indicato il tasso del 2,5 % senza che venisse specificato se il tasso fosse mensile, semestrale o annuale e senza indicare la cadenza del pagamento della rata
medesima. Si eccepisce e rileva che l’immeritevolezza di protezione ex art. 1322, II co., c.c. del contratto in oggetto è tale da determinare la nullità del contratto. li contratto contenente la detta metodologia di calcolo mira a conseguire un risultato che collide con i principi presidiati dagli artt. 1325 n. 2 c.c. ovvero 127 TUB, 1325 n. 1, 1282, 1283, 1343, 1344, 1439, 1526, e della legge 293/1973 art. 13 co. 2 lettera b), ex art. 1175, 2, 4, 41 e 47 Cost.».
Per come è formulata, la censura, in disparte da ogni altra ragione di inammissibilità, segnatamente se riconducibile alla lectio in tema di declinazione dei motivi denuncianti errori di diritto che si raccomanda siano dedotti mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298), si astiene dal confrontarsi con le viste ragioni della decisione e si risolve in una contestazione del tutto generica, rappresentativa più di un dissenso di principio che di un pertinente esercizio critico, così consegnandosi per l’evidente difetto di specificità che la infirma, ad una inevitabile prognosi di inammissibilità.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 Cost., 2697 c.c., 99, 163, 183, c.p.c. in relazione al mancato accertamento della nullità del leasing ex art. 1526 c.c.» . Sostengono i ricorrenti che, determinandosi nei riferiti termini circa il punto in disamina, «la sentenza odiernamente impugnata non abbia adeguatamente analizzato i profili di illegittimità afferenti la nullità del leasing (articolo 15)». Precisato che
nel leasing finanziario l’art. 1458 cod. civ. si applica senza limitazione alcuna, si eccepisce che «la clausola ex art. 15 del contratto di leasing è nulla per i motivi esposti, in caso di risoluzione del contratto di leasing la medesima società di leasing dovrà restituire tutte le rate riscosse» e che «per quanto esposto i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare la nullità della clausola di cui all’art. 15 del contratto di leasing in oggetto».
Anche questa censura, in disparte dalla sua cripticità perché in violazione dell’autosufficienza del ricorso essa non ricapitola il contenuto della norma negoziale di cui si chiede che venga dichiarata la nullità, incorre nel medesimo vizio che infirma il precedente motivo, giacché, a fronte del motivato giudizio del decidente sul punto -che ha, si è visto, dato atto dell’allineamento della clausola in contestazione all’art. 1526, comma 2, cod. civ. -il motivo non prende posizione, anzi sembra quasi ignorarlo, tanto da limitarsi a reiterare le medesime doglianze già sfavorevolmente vagliata dal primo giudice, e dunque consegnandosi anch’esso ad un’inevitabile prognosi di inammissibilità.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co I n. 5 cpc) in relazione agli artt. 24 Cost., 2697 c.c., 99, 163, 183, c.p.c. in relazione al mancato accertamento e dichiarazione dell’illegittimità della richiesta di restituzione di un bene immobile non di proprietà della odierna ricorrente in Cassazione». Sostengono i ricorrenti al riguardo, allegando che nel «giudizio di merito» era stato dai medesimi eccepito che il mappale 2600 non era di proprietà dell’attrice, che, benché nel corso del giudizio si fosse acclarata la veridicità dell’allegazione senza contestazioni di controparte, «i giudici della Corte d’Appello di Milano hanno dapprima sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
impugnata, per mezzo dell’ordinanza emessa in sede di scioglimento della riserva assunta nella prima udienza del 22 settembre 2020, proprio in base alle argomentazioni in oggetto. Tuttavia nella sentenza odiernamente impugnata i medesimi giudici della Corte d’Appello di Milano hanno totalmente omesso di valutare l’eccezione in parola rigettando l’appello proposto senza motivare in alcun modo sul punto».
Debitamente riqualificato nei termini di omessa pronuncia, il vizio denunciato non è tuttavia sindacabile per manifesto difetto di autosufficienza, giacché i ricorrenti, ignorando i dettami di diritto del caso ( ex plurimis , Cass., Sez. IV, 4/07/2014, n. 15367), non si danno cura né di riprodurre il contenuto dell’eccezione né di specificare dove e quando essa sia stata sollevata, vero, al contrario, che anche nell’ipotesi in cui il vizio si renda rilevabile mediante accesso agli atti, la Corte di cassazione intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, la denuncia del vizio sia autosufficiente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica di esso ( ex plurimis , Cass., Sez. II, 14/10/2021, n. 28072).
Ne va dunque dichiarata l’inammissibilità.
4. L’unico motivo del ricorso incidentale -che occorre esaminare in quanto non è tardivo -argomenta, in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., l’erroneità dell’impugnato pronunciamento di appello nella parte in cui, rigettando il gravame incidentale, della banca aveva disatteso l’eccezione di questa intesa a denunciare il difetto di interesse ad agire dello RAGIONE_SOCIALE, in quanto nei suoi confronti non era stata proposta alcuna domanda, la domanda introduttiva del giudizio essendo stata, infatti, articolata dalla deducente solo nei confronti della società.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Da un lato esso è obiettivamente lacunoso, incorrendo così nel difetto di
autosufficienza, dal momento che la deducente si limita a formalizzare la doglianza senza darne alcuna delucidazione in rapporto ai fatti di causa, che, dalle scarne indicazioni rinvenibili negli atti consultabili, pare avessero visto lo RAGIONE_SOCIALE intervenire nel giudizio a fianco della società principale convenuta, probabilmente dispiegando un intervento ad adiuvandum . Il motivo, sotto questa angolazione, non si presta ad un utile disamina.
Vero, poi, sotto un secondo profilo, che il motivo non si confronta con le ragioni della decisione -di cui si è dato conto in narrativa -rispetto alle quali, limitandosi a ribadire solo l’eccezione, si astiene dal prendere motivatamene posizione, rendendosi in tal modo privo di specificità per gli effetti preclusivi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Entrambi i ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili.
Le spese possono essere perciò integralmente compensate.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di entrambi i ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME