Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5650 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 857/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente incidentale –
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 2815/2021 depositata in data 1/10/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE – premesso di avere stipulato nel 1999 un contratto di mutuo con Banca Antonveneta s.p.a.; che quest’ultima promuoveva azione esecutiva nei suoi confronti avanti al Tribunale di Roma (esecuzione iscritta al n. 681/06); che nei successivi atti esecutivi RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE dichiarava di avere ceduto il 29.12.2006 il proprio credito a RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta ufficiale del 3.2.2007; che tale contratto tuttavia non era stato depositato nella procedura esecutiva n. 681 del 2006; che l’ immobile di sua proprietà e adibito a hotel era stato oggetto di rilascio tramite la forza pubblica, e che lo stesso era stato venduto nel corso della procedura esecutiva a un prezzo incongruo; che pertanto essa attrice aveva subito gravi danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; che in particolare dell’atto di cessione non vi era prova della materiale esistenza; che lo stesso sarebbe comunque nullo, perché non vi erano i presupposti di cui alla legge n. 130 del 30/04/ 1999 per l’attività di cartolarizzazione, ossia l’oggetto sociale dedicato (art. 3) e l’iscrizione all’elenco speciale di Banca d’Italia (art. 2 comma 6); che neppure vi era specifico riferimento alla cessione in blocco nel registro delle imprese (artt. 1 e 4) – conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale mandatario di RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento dei danni, che quantificava in oltre ventisette milioni di euro ( € 27.540.910,00 ) anche a titolo di danni non patrimoniali, stante la responsabilità ex artt. 2059 c.c., 185 e 629 c.p.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo respingersi tutte le domande avanzate nei propri confronti.
RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
RAGIONE_SOCIALE, succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di RAGIONE_SOCIALE, tra i quali i crediti vantati originariamente dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, spiegava intervento adesivo rispetto alla posizione di RAGIONE_SOCIALE, tramite la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice volte a sentir accertare e dichiarare la invalidità o la inoperatività o la inefficacia dell’operazione di cartolarizzazione intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.
Quale avente causa di RAGIONE_SOCIALE spiegava intervento adesivo anche RAGIONE_SOCIALE, sempre al fine di far dichiarare inammissibili o rigettare le domande dell’attrice volte a contestare la bontà dell’acquisto dei suddetti crediti.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8523 del 25/09/2019, respingeva le domande di parte RAGIONE_SOCIALE e la condannava al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta e di parti intervenute.
Avverso la sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, dolendosi, con un primo motivo, dell’errata interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. in combinato disposto con l’articolo 185 c.p. e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 629 c.p.; con un secondo motivo dell’errata interpretazione e falsa applicazion e dell’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 e deduceva la nullità assoluta e non sanabile del contratto di cartolarizzazione del 29/12/2006; con un terzo motivo, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. anche in relazione all’art. 96 c.p.c.; con un quarto motivo, della violazione e falsa interpretazione dell’art. 58 d.lgs. 3 85 del 1993, comma 2, e art. 4 legge n. 130 del 1999; con un quinto motivo, della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; con un sesto motivo,
dell’infondatezza della condanna comminatale ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE attraverso la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque, nel merito, respingere l’appello.
RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
Alla prima udienza tenutasi il 15/09/2020 le parti davano atto della pendenza di trattative e chiedevano termine.
Alla successiva udienza del 26/01/2020 la Corte d’appello invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni.
Le parti chiedevano comunque fissarsi successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte d’appello rinviava per tale incombente al 25/05/2021. RAGIONE_SOCIALE depositava in data 24/05/2021 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla posizione di RAGIONE_SOCIALE, a spese compensate; RAGIONE_SOCIALE depositava in pari data dichiarazione di accettazione della rinuncia.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2815 del 1/10/2021, così provvedeva: «dichiara l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio del processo introdotto con atto di citazione in appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nel quale sono adesivamente intervenuti RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8523/2019 in data 25/09/2019, della quale per l’effetto dichiara il passaggio in giudicato.
Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.».
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
Resiste con proprio controricorso, contenente ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sono rimasti intimata.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La parte ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/11/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso unico è così rubricato: «Nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. in relazione all’ art. 112 c.p.c.: mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riguardo alla domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE»
La ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha proceduto all’esame della domanda, o del capo di domanda, relativo a RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e svolge un complesso ragionamento relativo al fatto che RAGIONE_SOCIALE è stata inserita nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (nelle sua versione anteriore al d.lgs. n. 141 del 2010) solo in data 29/11/2007 e quindi quasi un anno dopo la sottoscrizione del contratto di cartolarizzazione di crediti sottoscritto tra Banca Antonveneta s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Lugano, in data 29/12/2006, e da tanto deriva la responsabilità di Italfondiario S.p.a. per avere mancato ai suoi doveri di verifica e monitoraggio della rispondenza dell’operazione di cartolarizzazione contestata, operata da Banca Antonveneta s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE, alla normativa vigente, con particolare riferimento all’esecuzione immobiliare R.G.E. 681/2006 del Tribunale di Roma a carico di RAGIONE_SOCIALE, incardinata da Banca Antonveneta s.p.a., nella quale poi RAGIONE_SOCIALE si è surrogata al creditore procedente a seguito dell’illegittima cessione in blocco di crediti.
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, nel suo unico motivo, difetta di qualsivoglia specificazione in ordine alla domanda proposta in primo grado nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, essendovi nel ricorso introduttivo di questa fase di legittimità solo un generico, e comunque del tutto privo di specificità, riferimento alla responsabilità solidale, in una con RAGIONE_SOCIALE, ora in liquidazione, dell’RAGIONE_SOCIALE, quale servicer della complessiva operazione di cessione dei crediti insoluti. Invero soltanto nella memoria difensiva depositata per l’adunanza camerale la posizione di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, appare delineata con maggiore chiarezza.
La sentenza della Corte d’appello di Milano , inoltre, non risulta impugnata laddove essa dichiara l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva sancito il rigetto della domanda anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato notificato anche alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, tuttavia in esso non vi è alcuna prospettazione di censure avverso la sentenza della Corte territoriale e nei confronti di detta società, come pure ammesso nella memoria difensiva della società ricorrente.
In ordine alle spese del presente giudizio di legittimità nulla si deve, pertanto, statuire nei confronti di dette parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e la rinuncia è stata ritualmente accettata dalla RAGIONE_SOCIALE che ha contestualmente rinunciato al proprio ricorso incidentale, cosicché , ai sensi dell’art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le dette parti processuali , ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che, come risulta dalla sentenza impugnata, alla pag. 6, nelle fasi di merito aveva svolto intervento adesivo dipendente alla posizione processuale della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 105 , comma secondo, c.p.c., e nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda nel ricorso e tantomeno sono state proposte da parte della stessa critiche alla sentenza della Corte territoriale, le spese di questa fase di legittimità possono essere dichiarate compensate, in considerazione di quanto appena evidenziato.
Deve, nondimeno, in quanto vi è una statuizione di inammissibilità dell’impugnazione, avuto riguardo alla posizione di RAGIONE_SOCIALE, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio tra la ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE compensa le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di