Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3109 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15834 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 616/2021 depositata il 27 gennaio 2021 della Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ E’ impugnata per cassazi one la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da NOME COGNOME avverso decisione assunta, in primo grado, dal Tribunale capitolino: decisione con cui erano state respinte le domande, proposte dallo stesso COGNOME, volte all’accertamento dell’illegittimità di alcune pattuizioni contenute in un contratto di mutuo fondiario.
─ Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi ed è resistito con controricorso da RAGIONE_SOCIALE.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente in relazione alla domanda di accertamento dell’usura.
Col secondo mezzo si deduce: «Mancata ammissione di c.t.u. nonostante la richiesta sia stata ritualmente formulata nell’atto di appello (art. 360, n. 4, c.p.c.) e ribadita in sede conclusionale».
Il terzo moti vo oppone la violazione falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’a rt . 644 c.p. e dell’art. 1 l. n. 108/1996.
Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 , 1325 e 1418 c.c., 116 e 117 t.u.b. , nonché dell’art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000.
Il quinto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 821 e 1283 c.c..
-I motivi sono tutti inammissibili.
Il Giudice distrettuale ha osservato che il gravame era inammissibile in quanto l’atto di appello si sostanziava in una «generica reiterazione dell’originario assunto» e che, in particolare, non risultava «confutato adeguatamente il capo della sentenza» del Tribunale che aveva «rilevato il difetto di allegazione e di prova» delle prospettazioni di parte attrice. La stessa Corte di appello ha aggiunto, poi, che il
gravame era pure infondato nel merito.
Ora, tutti i motivi di ricorso si dirigono contro la decisione di ritenuta infondatezza dell’appello: col primo si lamenta che la Corte distrettuale non abbia argomentato con riguardo ad alcune deduzioni svolte dall’odierno istante in tema di usura; col secondo si censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto la consulenza tecnica non fosse stata richiesta nell’atto di appello; col terzo si rileva che il contratto era usurario perché presentava un TEG eccedente il tasso soglia vigente al momento della stipula; col quarto ci si duole del rigetto della domanda subordinata di declaratoria di nullità, per indeterminatezza, della clausola determinativa dell’interesse ; il quinto è incentrato sul rigetto della domanda, svolta in via ulteriormente subordinata, relativa all’applicazione di interessi anatocistici in ragione del regime di ammortamento del finanziamento.
Il ricorrente avrebbe dovuto invece impugnare la ratio decidendi basata sull’inammissibilità dell’appello , censurando l’ error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte territoriale nella statuizione assunta sul punto.
Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092).
-Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME