Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19312 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi,
Oggetto: RAGIONE_SOCIALEIntermediazione finanziariaRisarcimento del dannoInammissibilità dell’appello.
giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei procuratori speciali dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della C orte d’appello di Bologna, depositata il 25 maggio 2020, notificata il successivo 27 maggio; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che i ricorrenti, insieme con altri consorti in lite, convennero in giudizio RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE con sede in RAGIONE_SOCIALEo, RAGIONE_SOCIALE con sede in New York e RAGIONE_SOCIALE con sede in Londra, per ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti intercorsi con la prima banca, la restituzione dell’importo nominale d elle obbligazioni che ne avevano costituito oggetto e, in subordine, per sentire accertare l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, de lle norma di diligenza professionale e, per l’effetto, per ottenerne il risarcimento del danno, per un importo pari a quello nominale delle obbligazioni acquistate da ciascuno; in ogni caso per sentir dichiarare RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Bitter tenuta a risarcire tutti i danni, pari all’importo corrisposto da ciascuno degli istanti al momento di acquisto dei titoli, oppure alle diverse somme, maggiori o minori, che sarebbero risultate dovute.
A fondamento della domanda gli attori riferirono di aver acquistato nell’anno 2000 tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di telefonia, che avevano perduto ogni valore a seguito del default dell’emittente, verificatosi nei primi mesi del 2001.
Ad avviso degli investitori il gruppo RAGIONE_SOCIALE e in particolare tre soggetti ad esso riferibili avevano ideato e posto in essere, con l’ausilio fattivo di RAGIONE_SOCIALE, un programma di diffusione fra il pubblico dei risparmiatori, e in particolare fra i clienti di RAGIONE_SOCIALE, di obbligazioni RAGIONE_SOCIALE al solo fine di liberare i rispettivi portafogli dal peso di quelle obbligazioni, ai primi segni dell’imminente collasso dell’emittente .
La capogruppo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con sede a Londra avrebbero svolto un ruolo fondamentale nell’ambito della vicenda, ingenerando nei risparmiatori il convincimento di avere a che fare con un’unica entità, RAGIONE_SOCIALE, posto che avevano presentato nella loro vetrina titoli i bonds RAGIONE_SOCIALE che, in luogo di essere emessi, come prospettato, da RAGIONE_SOCIALE con ottimi margini di stabilità, erano invece altamente speculativi, e dunque soggetti ad alto rischio di mancato rimborso del capitale.
In esito a un complesso iter processuale, il Tribunale di Bologna dichiarò la nullità degli atti introduttivi del giudizio per l’assoluta indeterminatezza dei fatti, neanche partitamente ascritti a una o ad altra RAGIONE_SOCIALE, ma genericamente a RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_SOCIALE, composto anche da RAGIONE_SOCIALE non convenute in giudizio.
Ad avviso del tribunale, quindi, la sovrapposizione dei soggetti, e l’omessa specificazione delle condotte a ciascuno specificamente imputate avevano determinato un magma indistinguibile. Questa insuperabile incertezza, ha aggiunto il giudice di primo grado, emergeva anche dalla comparsa conclusionale, con la quale ci si riferiva a RAGIONE_SOCIALE non convenute in giudizio.
L a Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello successivamente proposto.
A fondamento della decisione la corte territoriale ha rilevato che gli appellanti, in luogo di censurare le ragioni poste dal tribunale a fondamento della valutazione d’inammissibilità, si erano limitati a far leva su una non altrimenti specificata condotta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE volta ad agevolare e a rendere possibile l’operato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e a richiamarvi a sostegno alcuni passi di sentenze di merito dei Tribunali di RAGIONE_SOCIALEo e di Parma, concernenti fatti che, peraltro, ha aggiunto la corte d’appello, neanche erano stati posti in primo grado a fondamento della domanda (ossia la partecipazione di un componente designato da RAGIONE_SOCIALE, neanche citata in giudizio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE, controllante RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre, ha proseguito il giudice d’appell o, a parte il fatto che a partecipare in RAGIONE_SOCIALE (e non già in RAGIONE_SOCIALE) era RAGIONE_SOCIALE, non citata in giudizio, gli attori avevano fatto leva sulla responsabilità extracontrattuale di RAGIONE_SOCIALE per aver concorso all’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, neanche offrirsi di provare che quest’ultima avesse effettivamente violato le regole di condotta all’ osservanza delle quali era tenuta nei confronti dei propri clienti.
Contro questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a un
unico motivo, cui le RAGIONE_SOCIALE pure indicate in epigrafe replicano con controricorso, che corredano di memoria.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, non evocate nel giudizio di appello, nei confronti delle quali si è quindi formato il giudicato.
2.- L ‘unico motivo di ricorso, col quale gli investitori lamentano la violazione dell’art. 342 c.p.c., perché, sostengono , diversamente da quanto stabilito dalla corte d’appello i motivi di appello erano specifici, è comunque inammissibile.
La corte territoriale, nel richiamare il contenuto dell’appello proposto, espone che gli appellanti avevano riferito di aver redatto l’atto introduttivo del giudizio mediante la tecnica del copia-incolla di atti relativi ad altre cause promosse a tutela di acquirenti di titoli della RAGIONE_SOCIALE alienati su richieste della capogruppo statunitense RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE investimenti, già ritenuti validi dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEo, che aveva confermato sul punto una sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo, nonché dal Tribunale di Parma.
La corte territoriale prosegue riferendo che gli appellanti avevano negato che nell’atto di citazione non erano state individuate le condotte imputabili a ciascuna delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenute, posto che, al contrario, lo avevano chiarito, « per una, vale a dire il fatto di aver provocato, agevolato e reso possibile l’operato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella vendita dei titoli RAGIONE_SOCIALE ».
In particolare, gli appellanti avevano affermato, richiamando pag. 30 della citata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo e pag. 26 di quella del Tribunale di Parma, che la convenuta RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della partecipazione di RAGIONE_SOCIALE
in RAGIONE_SOCIALE e in forza di un patto parasociale tra i soci di RAGIONE_SOCIALE, aveva designato un componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE, la quale deteneva RAGIONE_SOCIALE, e aveva designato un componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE. Dunque RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe partecipato, tramite il proprio consigliere di riferimento, all’amministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quindi all’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE che la controllava. In tale specifico contesto sussisteva il concorso di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’illecito contrattuale di RAGIONE_SOCIALE.
2.1.A fronte dell’appello così congegnato, la corte territoriale ha considerato che:
a.- al cospetto della decisione di primo grado, con la quale il tribunale aveva affermato che gli attori avevano rappresentato un ‘magma indistinguibile’ di fatti, peraltro generici e neanche ascritti a soggetti specifici, gli appellanti hanno richiamato precedenti di merito (specificamente sentenze dei Tribunali di RAGIONE_SOCIALEo e di Parma), senza chiarire con quale condotta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe agevolato e reso possibile l’operato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; anzi, hanno fatto leva su fatti, riferiti nelle suddette sentenze, come la partecipazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE (controllante di RAGIONE_SOCIALE) di un componente designato da RAGIONE_SOCIALE, non citata in giudizio, mai allegati in primo grado, ai quali hanno ascritto rilievo determinante;
b.- in realtà, a partecipare in RAGIONE_SOCIALE, e non già in RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, non era la capogruppo RAGIONE_SOCIALE, bensì RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della quale le domande proposte dovevano ritenersi inammissibili, poiché non era stata citata in giudizio;
c.- gli appellanti non hanno censurato le statuizioni di primo grado, concernenti rispettivamente il fatto che non erano state
proposte domande nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, nonché la circostanza che la domanda proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE era basata anche su condotte ascritte a RAGIONE_SOCIALE, non citata in giudizio;
d.- benché in primo grado avessero posto a fondamento delle domande proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE la sua responsabilità extracontrattuale, per aver concorso con dolo all’inadempimento contrattuale della banca italiana, gli investitori non hanno allegato la prova, neanche incidenter tantum, che RAGIONE_SOCIALE non aveva osservato le regole di condotta alle quali era tenuta inducendo i propri clienti a svolgere operazioni finanziarie pregiudizievoli.
Diversamente, dunque, da quanto si assume in ricorso, secondo cui le considerazioni della corte d’appello sarebbero analoghe a quelle del tribunale (così a pag. 20), il giudice d’appello ha posto a fondamento della valutazione d’inammissibilità del gravame specifiche considerazioni riguardanti l’appello, anche concernenti la novità di alcuni profili di censura.
3.Col ricorso i ricorrenti, per confutare la valutazione d’inammissibilità dell’appello :
a.- alle pagine 18-20 riproducono il contenuto della sentenza di primo grado;
b.- alle pagine 2124 (fino al dodicesimo rigo di quest’ultima), danno conto di altre citazioni proposte dinanzi ad altri tribunali e di alcune decisioni favorevoli ottenute (specificamente dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo e dalla locale corte d’appello con la sen tenza n. 1193 del 15 dicembre 2010);
c.a pag. 24 asseriscono di aver chiarito nell’atto di citazione che la condotta imputata alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consisteva nell’aver provocato, agevolato e reso possibile l’operato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella
vendita dei titoli RAGIONE_SOCIALE e che tale responsabilità era evidente, a nulla rilevando la sovrapposizione dei soggetti: « Non è vero, in altre parole, quanto affermato dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza, ossia che nell’atto di citazione non si sarebbe chiarito quali siano le condotte imputabile a ciascuna delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenute. Lo si si è chiarito, invece, per una, vale a dire il fatto di avere provocato, agevolato e reso possibile l’operato di RAGIONE_SOCIALE banca nella ven dita dei titoli RAGIONE_SOCIALE » (enfasi aggiunta, a sottolineare l a reiterazione dell’espressione usata in primo grado, senza tener conto del rilevo della corte d’appello in ordine alla mancata specificazione della condotta di agevolazione di RAGIONE_SOCIALE);
alle pagine 25 e 26 tornano a citare il precedente loro favorevole reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo e aggiungono stralci di altra sentenza, resa dal Tribunale di Parma, a loro dire relativi a casi se non identici, analoghi;
alle pagine 27-30 descrivono i fatti, evidenziando che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spingeva per la vendita dei bond , che non erano trattati su mercato regolamentato, pur sapendo che le RAGIONE_SOCIALE emittenti erano prossime al default e perciò incorrendo in un macroscopico illecito extracontrattuale, posto che i promotori di RAGIONE_SOCIALE sollecitavano gli investitori ad acquistarli su spinta di RAGIONE_SOCIALE, che all’epoca era titolare del 15% delle azioni di RAGIONE_SOCIALE;
al fondo di pag. 30 tornano ad assumere che il caso in questione è identico a quello deciso dalla già richiamata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo, confermata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEo;
a pag. 31, infine, concludono che « I motivi erano insomma specifici con l’indicazione del perché fosse ravvisabile la responsabilità extracontrattuale dell’unica MS ad essere citata in giudizio, unica, perché in diversi casi era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle altre due ».
3.1.- Col ricorso, quindi, i ricorrenti non si confrontano con gli argomenti addotti dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEo con la sentenza impugnata, ma ripropongono gli argomenti dell’appello; laddove il motivo col quale i ricorrenti si limitano a riproporre la tesi difensiva già svolta e motivatamente disattesa dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, si risolve nella mera contrapposizione della valutazione offerta al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22478/18).
4.La pronuncia della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEo è d’altronde conforme ai principi dettati in tema di formulazione dell’appello .
Benché non occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. un., n. 27199/17; n. 13535/18; n. 40560/21), comunque l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv., con mod., con l. n. 134/12, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., sez. un., n. 27199/17, cit.; n. 7264/22).
5.- Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e
cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.