Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34959 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25023 R.G. anno 2019 proposto da:
NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliati presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso quest’ultimo ;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 645/2019 depositata l’11 aprile 2019 della Corte di appello di Torino.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, quale fideiussore della società, NOME, NOME e NOME COGNOME, quali amministratori di RAGIONE_SOCIALE, società che aveva pure prestato fideiussione per i debiti di RAGIONE_SOCIALE, hanno convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Torino chiedendo rideterminarsi il saldo del conto corrente n. 62747 -su cui era refluito il saldo di un altro conto (n. 979082801/35) -oltre che la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto; hanno lamentato la pattuizione di interessi ultralegali, l’ illegittima applicazione dell’anatocismo e della commissione di massimo scoperto e l’assenza di trasparenza quanto alle condizioni applicate dalla banca.
Si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice della convenuta, resistendo alla pretesa di controparte e proponendo domanda riconvenzionale con riguardo allo scoperto del conto, pari ad euro 81.052,38.
Il Tribunale ha respinto le domande attrici e ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento dell’importo sopra indicato.
– L’appello proposto da NOME, NOME e NOME COGNOME, resistito dalla banca, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Torino con sentenza dell ’11 aprile 2019. Il Giudice distrettuale , con articolata motivazione, ha dato conto di come le censure svolte dagli appellanti fossero prive della necessaria specificità, osservando, in termini generali, come le critiche sollevate all’indirizzo della pronuncia di primo grado debbano essere coerenti con la motivazione della decisione appellata e a questa contrapposte.
3 . -Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione NOME, NOME e NOME COGNOME. I motivi di impugnazione sono sei. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, nella ricordata qualità di rappresentante
di RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: violazione dell’art. 342 c.p.c .. Si lamenta che la Corte di appello abbia respinto il gravame degli odierni ricorrenti ritenendolo inammissibile nonostante il contenuto dell’atto di appello fosse specifico e dettagliato.
Secondo motivo: violazione degli artt. 1284 e 1815 c.c. e della l. n. 108/1996. Il mezzo di censura investe il tema dell’usurarietà dei tassi applicati e quello della predisposizione unilaterale, da parte della banca, di condizioni contrattuali mai accettate dai correntisti.
Terzo motivo: violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c.. Il motivo concerne la contestazione della commissione di massimo scoperto, il calcolo del tasso effettivo globale (TEG) e la rilevabilità d’ufficio della natura usuraria degli interessi passivi.
Quarto motivo: violazione degli artt. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) e 210 c.p.c.. Si deduce che il rigetto dell’istanza di esibizione proposta dagli attuali ricorrenti si fonderebbe su erronei presupposti di legge e che il provvedimento assunto avrebbe comportato un’ingiusta compressione dei diritti di difesa degli stessi istanti.
Quinto motivo: violazione degli artt. 1341, 1372, comma 1, c.c. e 118 t.u.b.. I ricorrenti contestano, nella sostanza, che ricorressero le condizioni perché la banca si avvalesse dello ius variandi.
Sesto motivo: il mezzo manca di una rubrica. I ricorrenti si limitano a rilevare che, stante l’auspicato accoglimento del ricorso, debba essere «riformato anche il capo della sentenza che prevede la condanna alle spese dei conchiudenti».
Il ricorso è inammissibile.
2.1. – La statuizione della Corte di appello si inscrive nel principio per cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. 30 maggio 2018, n. 13535). Come è stato spiegato, « in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata », si richiede « che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili » (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199 cit., in motivazione, par. 5.1). Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è dunque necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566; Cass. 27 settembre 2016, n. 18932).
Ciò posto, i ricorrenti censurano la decisione in punto di inammissibilità ponendosi su di un piano di totale astrattezza, senza misurarsi affatto con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte di appello per spiegare come ciascuno dei motivi non soddisfacesse quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c. ; tantomeno si curano di trascrivere i brani della sentenza di primo grado e del proprio atto di appello e di operarne il raffronto, così da fornire a questa Corte utili indicazioni per vagliare la
fondatezza della doglianza articolata col primo motivo di ricorso, qui in esame.
Deve evidenziarsi che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048, ove i richiami a Cass. 13 marzo 2018, n. 6014, Cass. 29 settembre 2017, n. 22880, Cass. 8 giugno 2016, n. 11738, Cass. 30 settembre 2015, n. 19410, Cass. 20 settembre 2006, n. 20405). Tutto ciò è in linea col diritto sovranazionale: la garanzia dell’accesso all ‘istanza di giustizia non implica che la Corte di legittimità, ove pure investita dell’esame di un error in precedendo , debba abdicare al proprio ruolo facendosi carico della ricerca dei vizi del provvedimento che la parte ricorrente manchi di individuare. Si è di recente osservato, al riguardo, che il principio di specificità del mezzo di censura, di cui all’art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c., deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare
l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612).
Il primo motivo è dunque inammissibile.
2.2. -I motivi dal secondo al quinto sono parimenti inammissibili.
Tali mezzi di censura entrano infatti nel merito di questioni di diritto che la Corte di appello non ha affrontato, essendosi la stessa arrestata alla statuizione di inammissibilità dei motivi di gravame.
I motivi in questione si connotano, dunque, per la mancata loro aderenza alla decisione della Corte di merito (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cfr. già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695 -secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso – o, come nella specie, dei singoli motivi affetti da tale carenza -la quale è rilevabile anche d’ufficio).
2.3. – Non integra un vero e proprio motivo di impugnazione quello che i ricorrenti rubricano come sesto.
I NOME si limitano infatti a rilevare che la regolamentazione delle spese del giudizio di appello andrebbe riformata nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione fosse accolto.
– Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione