Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21047 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21047 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23308/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
SEMINARA NOME, SEMINARA NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE n. 276/2022, pubblicata in data 11 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quale fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, proponevano opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l ‘ atto di precetto, notificato da RAGIONE_SOCIALE, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 14.865.725,10 in forza di mutuo fondiario originariamente concesso da RAGIONE_SOCIALE alla società garantita; eccepivano, tra l ‘ altro, l ‘ estinzione della fideiussione, ai sensi dell ‘ art. 9 bis del contratto di mutuo, a seguito di accollo da parte della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Palmi, all ‘ esito della costituzione dell ‘ opposta accoglieva l ‘ opposizione.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito l ‘ assenza di prova dell ‘ accollo del debito, evidenziando che il contratto di mutuo prevedeva la liberazione dei fideiussori in caso di notifica da parte di terzi di un atto di accollo, ma che, alle date delle comunicazioni del 25 settembre 2003 e del 28 dicembre 2014, con cui le controparti asserivano che la Banca aveva manifestato adesione all ‘ accollo, il contratto di mutuo era già stato risolto a causa dell ‘ inadempimento della mutuataria.
La Corte d ‘ appello adita ha respinto il gravame, osservando che dagli atti acquisiti al giudizio emergeva che la RAGIONE_SOCIALE si era accollata il mutuo ipotecario contratto dalla RAGIONE_SOCIALE e che detto accollo era stato espressamente riconosciuto da RAGIONE_SOCIALE (subentrata a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) con la
raccomandata del 25 settembre 2003, nonché con la raccomandata del 28 dicembre 2004, inviata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE, nella quale si dava atto ‹‹ della nuova proposta formulata in data 11.11 u.s. per conto delle società inadempienti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ›› ; con la precisazione che RAGIONE_SOCIALE, definendo entrambe le società ‘inadempienti’, aveva chiaramente riconosciuto la manifestazione di accollo del debito da parte di RAGIONE_SOCIALE, che era obbligata nei confronti della mutuante ai sensi dell ‘ art. 1273 cod. civ., cosicché doveva ritenersi perfezionata la condizione prevista dall ‘ art. 9 bis del contratto di mutuo.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE), propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con due motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis . cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. per avere il giudice d ‘ appello omesso l ‘ esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Lamenta che il giudice d ‘ appello avrebbe omesso di valutare che il contratto di mutuo, pur prevedendo la liberazione in caso di notifica di atto di accollo da parte di terzi, alle date delle raccomandate del 25 settembre 2003 e 28 dicembre 2004, era già stato risolto a causa dell ‘ inadempimento della mutuataria, tanto che con tali comunicazioni RAGIONE_SOCIALE aveva tentato di dare corso ad un risanamento di tutte le
posizioni a sofferenza facenti capo alla debitrice, tra cui il mutuo in oggetto.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. Anzitutto va osservato che essa risulta formulata in violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che la ricorrente pone a base della mossa censura atti e documenti del giudizio di merito, in particolare il contratto di mutuo e le comunicazioni del 25 settembre 2003 e del 28 dicembre 2004, dai quali pretende che debba desumersi l ‘ intervenuta risoluzione del contratto di mutuo e, conseguentemente, la caducazione delle clausole contenute nel medesimo contratto, tra cui quella prevista dall ‘ art. 9 bis , limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d ‘ interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove ( in tutto o in parte ) riproAVV_NOTAIOi, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, al fine di renderne possibile l ‘ esame, con precisazione (anche) dell ‘ esatta collocazione nel fascicolo d ‘ ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o proAVV_NOTAIOi pure in sede di giudizio di legittimità; ne discende che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
Difatti, la ricorrente non deduce la formulata doglianza in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero
sufficienti affermazioni – come nel caso – assertive ed apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
È al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero a questa Corte imprescindibilmente precluso.
1.3. Il motivo si rivela, altresì, inammissibile perché il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall ‘ art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile per cassazione solo ove relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e quindi ad una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, ad un dato materiale la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass., sez. 2, 26/04/2022, n. 13024; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305).
Ebbene, la risoluzione del contratto di mutuo che, secondo l ‘ assunto difensivo dell ‘ odierna ricorrente, sarebbe intervenuta prima ancora delle comunicazioni del 25 settembre 2003 e del 28 dicembre 2004 che la Corte d ‘ appello ha ritenuto costituiscano prova documentale del riconoscimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ accollo di debito da parte di RAGIONE_SOCIALE, non costituisce ‹‹ fatto ›› di cui sia stato omesso l ‘ esame, ma piuttosto ‹‹ questione ›› o ‹‹ argomentazione difensiva ›› , seppure implicitamente, presa in considerazione dal giudice d ‘ appello, ma ritenuta non dirimente ai fini di una diversa decisone.
1.4. A quanto detto si impone di aggiungere che, laddove la ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non sussisteva contestazione, ad opera delle controparti, circa la risoluzione del contratto del mutuo, il motivo non sfugge alla declaratoria d ‘ inammissibilità, in quanto il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (Cass., sez. 3, 05/03/2020, n. 6172) e, in ogni caso, investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che – nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l ‘ effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice del merito apprezzare, nell ‘ ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l ‘ esistenza ed il valore di una conAVV_NOTAIOa di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass., sez. 1, 11/06/2014, n. 13217; Cass., sez. 6 – 1, 07/02/2019, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‹‹ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al presunto accollo da parte della società RAGIONE_SOCIALE, in relazione all ‘ art. 1273, ultimo comma, cod. civ. ›› .
Rimarca che manca agli atti qualsiasi comunicazione, proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, che esprima la volontà di accollarsi il mutuo, per cui non si verte in ipotesi di accollo esterno, e che l ‘ eventuale accollo intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (e solo da quest ‘ ultima comunicato alla RAGIONE_SOCIALE) aveva rivestito la forma di accollo interno e l ‘ accollante non aveva assunto alcuna obbligazione verso il creditore, che non poteva pretendere l ‘ adempimento, essendo rimasto estraneo all ‘ accordo. Rappresenta pure che le note del 25 settembre 2003 e del 28 dicembre 2004, intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, non sono
idonee a dimostrare l ‘ esistenza di un accollo del debito da parte del terzo RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inapplicabilità dell ‘ ultimo comma dell ‘ art. 1273 cod. civ.
Il motivo è inammissibile per inosservanza dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., avendo la ricorrente omesso di trascrivere o di riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dei documenti analizzati dalla Corte d ‘ appello e sui quali poggia il decisum , così impedendo a questa Corte di poter valutare l ‘ eventuale fondatezza delle argomentazioni difensive esposte incentrate a dimostrare l ‘ insussistenza di un valido accollo di debito da parte del terzo RAGIONE_SOCIALE e di una valida adesione del creditore all ‘ accollo tra debitore e terzo.
3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in assenza di attività difensiva degli intimati.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione