Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9292/2021 R.G. proposto da :
COGNOME domiciliato presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
nonchè contro
ASSICURATORI DEL RAGIONE_SOCIALE OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, RAGIONE_SOCIALE LTD
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 500/2020 depositata il 6/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/2/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
:
La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa conveniva davanti al Tribunale di Cagliari NOME COGNOME suo liquidatore prima dell’instaurazione della procedura concorsuale, per avere nell’anno precedente disposto il pagamento a sé stesso quale compenso per l’anno 2011 della somma di euro 43.007,84 e quale compenso per l’anno 2012 della somma di euro 1992,54, agendo quindi ex articolo 2901 c.c. nei suoi confronti e chiedendone pure la condanna alla restituzione di euro 43.637,84.
COGNOME si costituiva, resistendo, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al pagamento del compenso per le sue prestazioni di liquidatore, con eventuale compensazione; chiedeva e otteneva di chiamare per manleva assicurativa RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE – poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE – e RAGIONE_SOCIALE, che pure si costituivano resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 1380/2017, accogliendo la domanda dichiarava inefficaci nei confronti dell’attrice i pagamenti de quibus e condannava il convenuto a restituire la somma di euro 46.637,84 oltre interessi; rigettava le domande riconvenzionale e di manleva.
Arba presentava appello, cui resistevano RAGIONE_SOCIALE e le due compagnie assicuratrici; la Corte d’appello di Cagliari lo rigettava con sentenza n. 500/2020.
Arba ha presentato ricorso. Ha prodotto anche atto denominato ‘Memorie ex art. 381 bis 1 cpc’ che non può considerarsi tale in difetto dei relativi requisiti di legge.,
La COGNOME si è difesa con controricorso.
Considerato che :
Sull’accoglimento delle domande della società RAGIONE_SOCIALE il ricorso si articola in tre rubriche, rappresentanti tre motivi che hanno però un’unica illustrazione nelle pagine 12 -20 del ricorso.
1.1 Sub A) si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. per avere il giudice d’appello ha omesso di indicare gli elementi probatori che dimostrassero eventus damni e scientia damni .
Sub B) si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. per avere ‘desunto che l’impugnato atto di disposizione del patrimonio è stato preordinato a superare il credito … alla par condicio creditorum ‘, senza fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti.
Sub C) si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. per ‘aver reso una motivazione apparente o incomprensibile e/o errata nel valutare il verbale di revisione’ dell’8 novembre 2011 riguardante il periodo dall’8 ottobre all’8 novembre 2011 ritenendolo redatto dall’attuale ricorrente.
Nell’unica illustrazione dei tre motivi, in sintesi, si lamenta che il giudice d’appello ‘dapprima ha omesso del tutto di esaminare la sussistenza … dell’ eventus damni ed … ha semplicemente desunto la sussistenza della c.d. <>’. Si argomenta ampiamente, esaminando gli elementi probatori e criticando le relative valutazioni del giudice d’appello.
1.2 Questo gruppo di motivi, come si è detto, sono illustrati tramite un’unica esposizione, rimettendo così al giudice le necessarie identificazioni, ovvero che cosa di essa sia da ricondurre all’uno o all’altro. Ciò rende evidentemente inammissibili tutti e tre i motivi. , a questo punto, si aggiunge che la maggior parte e/o valutazioni fattuali, come se fossero stati presentati in un gravame:
Ad abundantiam della congerie in tal modo creata costituisce elementi ulteriore ragione di inammissibilità.
Sul ‘rigetto della domanda/eccezione riconvenzionale’ viene presentato un unico motivo, sub D): violazione e falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., l’articolo 1243 c.c. in ordine alla compensazione, per averla il giudice d’appello ritenuto non effettuabile in quanto, una volta aperta la liquidazione coatta amministrativa, la domanda avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito concorsuale per tutelare la par condicio creditorum : di qui il relativo rigetto.
2.1 Si sostiene che tale compensazione sarebbe applicabile anche nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa: l’articolo 201 l.fall. stabilisce infatti che ‘dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II’, per cui la compensazione opera anche in sede di fallimento come disciplinato dall’articolo 56 l.fall.; e il credito dell’attuale ricorrente sarebbe ‘certo, liquido ed esigibile in quanto fondato sulla fattura n. 74 del 31. 12. 2011 di Euro 45.000,38 emessa dal liquidatore’ e mai contestata dalla società RAGIONE_SOCIALE
2.2 Dirimente – e conseguentemente assorbente – è il rilievo che l’articolo 1243 c.c. stabilisce che il credito da utilizzare per la compensazione ivi prevista deve essere liquido ed esigibile.
Che tale requisito nel caso che viene in esame sussista o meno costituisce in realtà un accertamento fattuale. Il ricorrente sostiene che il requisito vi sia, ma la sentenza, a pagina 10, lo ha
espressamente negato, dichiarando: ‘Si tratta … di credito illiquido e di non facile e pronta liquidazione – la fattura emessa dal liquidatore è un atto unilaterale non indicativo della correttezza del quantum ivi indicato -…’
Il motivo, dunque, non ha consistenza.
Sub F), infine, viene presentato un ulteriore motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 132 c.p.c. e 1362 c.c. ‘in materia di polizza assicurativa’.
3.1 Il giudice d’appello ha ‘erroneamente ritenuto consapevole’ l’attuale ricorrente dell’avvenuta abrogazione della ‘clausola di riparto di coassicurazione attestata nella quietanza di pagamento del premio’ per il periodo dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013, prima della chiamata in causa dei terzi. Ciò sarebbe erroneo e illogico perché ‘è stato appreso dall’odierno appellante’ ( sic ) solo esaminando il doc. 2 prodotto da Lloyd’s con la comparsa di risposta depositata il 26 giugno 2014: ‘solo dalla lettura di detto documento l’odierno appellante ( sic ) ha potuto apprendere … del venir meno, a decorrere dal 2012, della clausola di riparto di coassicurazione’.
3.2 Il motivo è tutto palesemente fattuale, e quindi inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite; per l’assoluta evidenza della insostenibilità delle doglianze in esso veicolate si reputa applicabile pure l’articolo 96, terzo comma, c.p.c., liquidando l’importo della relativa condanna, sempre a favore di controparte, come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.600,00, di cui euro 4.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 4.400,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025