Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2466/2022 R.G. proposto da : COGNOME domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso lo studio l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2287/2020 depositata il 15/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 12 gennaio 2022 COGNOME NOME impugna per cassazione la sentenza resa dalla Corte d’appello di Firenze n. 2287/2020 in un giudizio di revocazione, pubblicata il 15 dicembre 2020. Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ha notificato e depositato controricorso per dedurre l’ inammissibilità per decorrenza dei termini dell’impugnazione e l’inammissibilità o infondatezza nel merito del ricorso; con ricorso incidentale condizionato, la controricorrente deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la legittimazione di COGNOME NOME sia del tutto autonoma e differente rispetto a quella della società RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c..
COGNOME NOME, creditore di RAGIONE_SOCIALE in base a una cessione di credito intervenuta a suo favore, aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Firenze per la ‘errata supposizione’ che egli avesse ottenuto la cessione del credito direttamente da RAGIONE_SOCIALE e non anche, come realmente avvenuto, dalla RAGIONE_SOCIALE Dati s.p.aRAGIONE_SOCIALE, poi successivamente fallita (acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE Banca Dati Centrale S.p.a., con atto del 15 marzo 2000, per £ 15.111.373e e portato dalle fatture nn. 612 e 616/1988 in ragione delle quali era stato emesso dal Pretore di Pisa, in data 02/06/1998, un decreto ingiuntivo ). Per quanto di interesse, la sentenza impugnata, nella fase rescindente, revocava ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza emessa in data 21.7.2017 rilevando che, in effetti, il COGNOME aveva acquistato il proprio credito, poi vantato nei
confronti della RAGIONE_SOCIALE (oggi COGNOME), direttamente dalla Realtà Aziendali RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). Nel merito, nella fase rescissoria, respingeva l’appello di COGNOME e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza di primo grado, emessa in data 18.3.2008 dal Tribunale di Pisa, sull’assunto che: 1) le azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare della società cedente, successivamente fallita, avessero travolto le cessioni di credito operate dalla società fallita, ivi compresa quella operata nei confronti del COGNOME; 2) COGNOME NOME non aveva proposto alcuna espressa contestazione riguardo alla ritenuta inefficacia di quelle cessioni; 3) l’accertamento peritale espletato dal Tribunale di Pisa ebbe effettivamente ad accertare, seppur nel contesto di una confusione contabile, che la contabilità della società creditrice recava, accanto ai documenti contabili, la dicitura ‘pagato contanti’ soprattutto a proposito della fattura n. 616, che, sotto il profilo sostanziale, è quella che documenterebbe quasi interamente il debito della società COGNOME; 4) appariva pertanto credibile la tesi prospettata dalla debitrice COGNOME laddove sosteneva che in realtà le reiterate cessioni erano finalizzate a creare operazioni finanziarie fittizie con lo scopo di limitare l’ammontare dei debiti della società cedente, RAGIONE_SOCIALE, al fine di impedire il concretizzarsi dello ‘stato di insolvenza’ ed evitare la dichiarazione di fallimento, poi effettivamente intervenuta. Condannava pertanto COGNOME Vincenzo a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE le spese processuali del grado liquidate, per l’intero, nella misura di € 3.777,00.
Il ricorso è affidato a dieci motivi.
Motivi della decisione
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE, in via pregiudiziale, eccepisce la tardività dell’impugnazione sull’assunto che, sebbene il primo grado del giudizio fu introdotto anteriormente
al 2009 (nel 1998), oggetto della presente impugnazione sarebbe la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, introdotto da COGNOME Vincenzo con atto di citazione notificato il 30 agosto 2017 e, pertanto, in difetto di notifica della sentenza n. 2287/2020 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, pubblicata il 15.12.2020, il termine per il ricorso in cassazione sarebbe quello di sei mesi dalla pubblicazione, mentre il ricorso è stato notificato in data 12.1.2022. L’eccezione è infondata: ex art. 403 c.p.c. la sentenza resa nel giudizio di revocazione è soggetta ai medesimi mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata e, tra questi, vi rientrano anche i diversi termini per impugnare (cfr . Cass. Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2013; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19568 del 30/09/2015).
Nel merito, questa Corte ritiene di dovere trattare con priorità i motivi nn 4, 7 e 8 avendo carattere pregiudiziale rispetto ai motivi nn 1,2,3,5 e 6.
4° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 653 e 2909 cc, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.’. Si denuncia la omessa pronuncia sulla domanda ed eccezione ritualmente introdotta in giudizio, sulla mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei termini dopo l’intervenuta interruzione. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. Non si deduce rispetto a quale parte del giudizio si riferisca l’effetto interruttivo verificatosi nel primo grado, né come esso sia stato in parte riassunto.
7° motivo :’ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cpc, artt. 115 e 116 cpc, nonché dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 4,c.p.c.’. Viene censurata la sentenza con riguardo sia alla prima ragione del decidere con la quale la Corte di merito, pur mancando agli atti
del processo gli esiti delle azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare, ha ritenuto di dovere presumere che effettivamente tali azioni abbiano travolto tutte le cessioni operate dalla società fallita, ivi compresa quella operata nei confronti del ricorrente; sia alla seconda ratio , attraverso la quale la Corte di merito rilevava la mancata contestazione della inefficacia di quelle cessioni. All’uopo il ricorrente oppone che non sarebbe stato chiesto di pronunciare in merito all’azione revocatoria, neanche incidentalmente, e che il giudice dell’appello avrebbe pronunciato ultra petita , violando l’art. 112 cpc. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a non dimostrare che la deduzione corrisponde a un motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi che ha ritenuto essere sufficiente che COGNOME non abbia contestato l’inefficacia della cessione per effetto dell’intervenuto fallimento della cedente.
8° motivo . ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 l.f., l’art. 115 cpc, l’art. 116 cpc, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.’. Si deduce che quand’anche fosse stato accertato l’esercizio della revocatoria fallimentare, tale circostanza non potrebbe condurre a ritenere inefficace la cessione anche nei confronti del cessionario qui ricorrente. Il motivo, oltre ad essere nuovo, è palesemente infondato, poiché l’inopponibilità della cessione, nell’azione revocatoria, vale anche nei confronti del cessionario e non del solo cedente, avendo ad oggetto l’atto traslativo intervenuto nel periodo sospetto. In ogni caso anche questo motivo difetta di autosufficienza, in quanto non viene rappresentato se esso costituisca un motivo di appello.
I restanti motivi sono attinenti alla terza ratio decidendi collegata alla rilevata fondatezza dell’eccezione di pagamento. Essi sono del seguente tenore:
1° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., nonché dell’art. 2909 cc, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.’; 2° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 115, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.’; 3° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc, e dell’art. 132 cpc, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 4, c.p.c.’ La Corte di merito avrebbe errato nell’applicare il riparto dell’onere probatorio in punto di eccezione di pagamento; 5° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, c.p.c.’ La Corte di appello avrebbe erroneamente rilevato l’esistenza di un presunto pagamento sulla base di un rilievo del CTU la dicitura ‘pagato contanti’; 6° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c. p.c.’. Assume il ricorrente che la titolarità del credito sia stata trasferita, con immediata efficacia traslativa, in capo alla cessionaria, indi solo quest’ultima aveva titolo per rilasciare quietanza.
Sicché, stante l’inammissibilità dei motivi attinenti alle prime due rationes decidendi , va dichiarata l’inammissibilità dei restanti motivi (da 1, 2, 3 5 e 6) in quanto riferiti a una terza ragione del decidere, relativa all’accoglimento dell’eccezione di pagamento opposta da COGNOME, sulla base della verifica delle scritture contabili della cedente. La sentenza, difatti, risulta sorretta da tre diverse ” rationes decidendi “, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Sicché l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura
dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .
I motivi nn 9 e 10 , tra loro connessi e relativi al riparto delle spese legali sono anch’essi inammissibili in quanto si dimostrano essere ‘non motivi’ perché tesi a ottenere una differente regolamentazione delle spese processuali in caso di accoglimento del ricorso. Essi sono i seguenti. -9° motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 cpc, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c. p.c.’ Il ricorrente deduce che risulterebbe applicabile anche la condanna per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, cpc, che in presenza di uso strumentale della giustizia e abuso del processo può essere pronunciata anche d’ufficio; -10° motivo : ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c. p.c.’. In esito all’accoglimento del ricorso il ricorrente assume che la condanna alle spese dovrebbe essere riformata.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente alle spese, liquidate come di seguito. Attesa la palese inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dell’ulteriore importo di € 1.200,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.
Il Presidente
NOME TRAVAGLINO