Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19792 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7638/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Cropani INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME CONCETTA (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1126/2022 depositata il 10/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 10.10.2021, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in totale riforma della sentenza n. 1159/2019 del Tribunale di Catanzaro, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso da RAGIONE_SOCIALE, con aggravio di spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Consigliere delegato ha formulato, in data 5.2.2024, proposta di definizione anticipata.
Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in data 14.3.2024 ed ha, altresì, depositato memoria illustrativa finale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 439 c.p.c., 427 c.p.c., 4 e 6 d.lgs. n. 150/2011 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di appello di Catanzaro, nonostante la sua puntuale eccezione che il giudizio di primo grado fosse stato celebrato non con il rito ordinario, ma mediante il rito speciale di cui all’art 6 d.lgs. n. 150/2011 e che comunque il procedimento d’appello fosse stato iscritto da RAGIONE_SOCIALE con lo stesso rito e con il codice 180002: ‘opposizione ad ordinanza d’ingiunzione’ ed introdotto erroneamente con atto di citazione, ha inopinatamente deciso in sentenza, applicando il rito ordinario, senza considerare che il rito
prescelto da RAGIONE_SOCIALE e relativo all’iscrizione a ruolo fosse altro e quindi in violazione delle norme che regolano il processo civile.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva emesso la sentenza impugnata sulla scorta di documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE solo nel giudizio d’appello, nonostante che la stessa documentazione fosse già in suo possesso e non fosse stata prodotta nel giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. perché il Giudice di secondo grado aveva errato anche nel riparto dell’onere della prova; egli assume che, a prescindere dalla qualificazione della domanda, sia che l’atto proveniente da RAGIONE_SOCIALE dovesse essere qualificato come ordinanza di ingiunzione o che venisse, invece, qualificato come una semplice intimazione di pagamento, oggetto del giudizio dinanzi al giudice ordinario, avrebbe dovuto essere necessariamente l’accertamento del suo diritto a conseguire le somme che RAGIONE_SOCIALE riteneva illegittimamente percepite e per le quali aveva chiesto la restituzione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione per violazione degli artt. 3 e 4 della l. 898/1986 e dell’art. 9 d.lgs n. 150/2011, in relazione all’art. 360, 1°comma, n. 4 c.p.c. perché il giudice del secondo grado ha erroneamente ritenuto che l’atto emesso da RAGIONE_SOCIALE fosse un’ingiunzione fiscale. In realtà, secondo il ricorrente, tale atto non poteva assolutamente essere inquadrato come ingiunzione fiscale posto che, così come correttamente indicato dal giudice del primo grado, alla base dello stesso era stato posto il processo verbale di constatazione redatto sulla scorta di una presunta violazione della
legge 898/1986, che RAGIONE_SOCIALE non era legittimata ad emettere.5. Il Consigliere delegato, con proposta di definizione anticipata del 5.2.2024, ha rappresentato l’inammissibilità di tutti e quattro i motivi.
6. In particolare, quanto al primo motivo ha argomentato: ‘.. Il motivo -anche a prescindere dal fatto che la Corte territoriale ha espressamente e motivatamente disatteso la richiesta del ricorrente di mutamento del rito – appare inammissibile per difetto di interesse dal momento che il ricorrente non indica quali conseguenze pregiudizievoli sarebbero sortite a suo carico per effetto dell’adozione del rito in ipotesi errato.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Sez.2, 2.8.2019, n. 20874; Sez.1, 6.3.2019 n.6518;Sez.3, 13.2.2019 n. 4159; Sez.2, 9.8.2017 n.19759;Sez.3, 27.1.2014 n.1612; Sez. 3, 13.5.2014, n. 10327).
Nella specie il ricorrente non indica il pregiudizio subito dal proprio diritto di difesa in conseguenza della violazione denunciata, né appare configurabile nella fattispecie una violazione in re ipsa del principio del contraddittorio e della sua piena ed effettiva realizzazione durante tutto lo svolgimento del processo (Sez. U, n. 3 36596 del 25.11.2021): il ricorrente si limita a lamentare del
tutto genericamente la violazione dei principi del contraddittorio e di difesa, senza alcuna concretezza….’
Con riferimento al secondo motivo, nella proposta di definizione anticipata è stato osservato:’…. Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità della doglianza, che non individua neppure i documenti specifici che sarebbero stati prodotti solo in appello e posti a base della decisione, non indica lo specifico passaggio della sentenza impugnata che avrebbe valorizzato tali documenti e tantomeno non ricostruisce la vicenda processuale in ordine alla pretesa produzione documentale illegittima.
Quanto alle ulteriori recriminazioni svolte in seno allo stesso motivo, per vero in discontinuità con la rubrica, la Corte catanzarese circa la domanda del 31.3.1989 si è limitata a rilevare che non era stata prodotta e che non ne era stata provata l’esistenza…’.
Con riferimento al terzo motivo, nella proposta di definizione anticipata è stato osservato’…. Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell’articolo 116 cod. proc. civ. è idonea a integrare il vizio di cui all’articolo 360, n. 4, del cod. proc. civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male
esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’articolo 116 del cod. proc. civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231).
Infine la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n.26366).
Il motivo infine non coglie la ratio decidendi basata sulla insussistenza della richiesta di aiuto da parte del ricorrente. Fuori fuoco appaiono le considerazioni svolte con riferimento alla vicenda penale: secondo la Corte d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha agito nei confronti del l’COGNOME per far valere una pretesa restitutoria per l’accertata indebita corresponsione di aiuto comunitario; poiché si trattava di un contributo pacificamente non dovuto, erano ininfluenti gli esiti del procedimento penale; l’intimata restituzione, infatti, non trovava fondamento nella perpetrazione di alcun reato ma unicamente nell’assenza di un valido titolo legittimante la percezione del contributo…’.
Infine, con riferimento al quarto motivo, nella proposta di definizione anticipata è stato così osservato:’… Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale, nel caso in ispecie, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva accertato un illecito amministrativo né aveva irrogato la relativa sanzione, ma aveva accertato la mancanza di requisiti per il legittimo percepimento dell’aiuto e, conseguentemente, aveva richiesto la restituzione dell’indebito… ‘.
Con istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2°, c.p.c. del 14.3.2024, NOME COGNOME ha dedotto che non intende aderire alla soluzione prospettata nella proposta di definizione anticipata, atteso che la stessa Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 32/2024 del 10/01/2024, cambiando orientamento, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 785/2020 sulla scorta di tutte le eccezioni mosse, in un caso analogo a quello per il quale vi è causa, da un percettore come il Sig. COGNOME, anche in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte n. 20522 Cass. Civile sez. I del 3/08/2018 secondo cui ‘Proposta la domanda di ripetizione dell’indebito, l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e “accipiens”.
Ne consegue che ai fini della prova del diritto alla ripetizione di somme riscosse da RAGIONE_SOCIALE per contributi ritenuti erogati indebitamente è sufficiente dimostrare l’inesistenza del diritto alla restituzione in capo all’RAGIONE_SOCIALE pubblica e non, invece, la titolarità del diritto a ricevere aiuti comunitari in capo all’azienda RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
Questo Collegio non può che confermare e far proprie le argomentazioni svolte nella proposta di definizione anticipata, con le quali tutti motivi sono stati ritenuti inammissibili.
Il ricorrente, nell’istanza di decisione, ha osservato che in altra causa contro la RAGIONE_SOCIALE, cui lo stesso è estraneo, la Corte d’Appello di Catanzaro ha dato ragione al percettore del contributo sulla base del principio di diritto secondo cui la RAGIONE_SOCIALE, attrice nella causa di ripetizione dell’indebito, ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del percettore del contributo.
Non vi è dubbio che il ricorrente, anche nell’istanza di decisione del ricorso a norma dell’art. 380 bis comma 2° c.p.c., non abbia colto la ratio decidendi della Corte d’Appello che ha ritenuto fondata la domanda di restituzione dell’indebito proposta dall’RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che il ricorrente aveva percepito i contribuiti senza aver presentato la richiesta di aiuto. Dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE pubblica avesse dimostrato l’inesistenza della giusta causa delle attribuzioni patrimoniali erogate all’COGNOME.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi l’RAGIONE_SOCIALE costituita in giudizio.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., invece, non si applica in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE) con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, nella misura di cui in dispositivo.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ.,
richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente ex art. 96 co. 4 cod. proc. al pagamento della somma di € 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 10.7.2024