Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23062 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 24612/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., domiciliate per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
e
NOME COGNOME + 14; PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n.1174/2020, depositata in data 11/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza dell’11 agosto 2020, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, titolari dell’ intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultima società, emessa dal tribunale cittadino, su istanza di quindici calciatori tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 e non pagati, nonché del Pubblico Ministero, dopo aver decretato l’ improcedibilità, ai sensi degli artt. 161 co. 6 e 173 l. fall., della domanda di ammissione al concordato preventivo ‘ con riserva ‘ dalla stessa depositata.
La corte territoriale, premesso che le reclamanti non contestavano lo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto corretta la pronuncia di improcedibilità del concordato rilevando: i) che un quadro di indecifrabilità della situazione patrimoniale e finanziaria della società poi fallita era emerso già dalle dichiarazioni rese dall’amministratore giudiziario nominato, in pendenza dell’istruttoria prefallimentare, all’esito del procedimento ex art 2409 c.c. promosso a seguito delle irregolarità denunciate dalla RAGIONE_SOCIALE; ii) che inoltre i Commissari
Giudiziali avevano segnalato che dopo il deposito della domanda RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito numerosi pagamenti, anche ingenti, di debiti anteriormente contratti, non autorizzati dal tribunale, non strumentali all’esercizio dell’impresa nella fase concordataria e dunque lesivi della par condicio (fra i quali il pagamento in acconto di ben 341.600 euro alla società cui era stato affidato l’incarico di advisor e alla quale facevano capo i professionisti che avevano redatto il piano) ; iii) che, infine, per quanto emerso nel corso del procedimento ex art 173 l.fall., la stessa società insolvente, per il tramite dell’ amministratore giudiziario divenuto suo legale rappresentante, aveva mostrato serie perplessità non solo sulla concreta fattibilità del concordato, ma proprio sulla sussistenza di un valido piano concordatario.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
I creditori istanti e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che il fallimento di RAGIONE_SOCIALE (cfr. estratto della sentenza dichiarativa, depositato dal controricorrente) non ha alcuna ripercussione sul presente procedimento, in quanto nell’ambito del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. tra le tante Cass. n. 15928/2021 , 27143/2017; 7477/2017; 21153 / 2010)
Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 173 l. fall.. Le società lamentano che la corte territoriale, anziché verificare se i pagamenti eseguiti integrassero a tti eccedenti l’ordinaria amministrazione , idonei ad
incidere negativamente sul patrimonio della debitrice, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le regioni dei creditori, abbia desunto la necessità di una loro preventiva autorizzazione e la loro natura di atti diretti a violare la par condicio dalla mera, presunta eccessività degli importi pagati. Sostengono, in particolare: i) che la scelta dell ‘advisor è atto insindacabile dell’imprenditore che intende accedere al concordato e che l’importo nella specie concretamente pattuito con la società cui era stato affidato l’incarico era congruo e in linea con le tariffe professionali; ii) che tutti gli altri pagamenti contestati si riferivano a crediti sorti o scaduti dopo la data di presentazione della domanda di concordato, fatta eccezione per quello concernente la mensilità di agosto dei dipendenti, eseguito in favore di creditori privilegiati e dunque inidoneo ad alterare la par condicio ; iii) che l’entità complessiva degli atti solutori -circa € 600.000- era trascurabile rispetto al totale delle attività e passività del concordato.
3 Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.
3.1. In primo luogo esso non investe l’accertamento della corte territoriale circa la sostanziale impossibilità, secondo quanto dichiarato dall’amministratore giudiziario, di dar corso al concordato, in ragione dell’indecifrabilità della situazione patrimoniale e finanziaria di RAGIONE_SOCIALE e dell’inesistenza di un vero e proprio piano concordatario.
3.2.Peraltro, anche a voler escludere che l’accertamento non censurato costituisca un’autonoma ratio decidendi (la cui mancata impugnazione renderebbe superfluo, per difetto di interesse, l’esame delle doglianze illustrate dalle ricorrenti: cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 7931/013), il motivo risulterebbe inammissibile per difetto assoluto di specificità.
3.3. Il mezzo, infatti, pur se apparentemente volto a denunciare la violazione di norme di diritto, si risolve in realtà nella contestazione
degli elementi di fatto sulla cui scorta la corte del merito ha ritenuto corretta la pronuncia del tribunale, di improcedibilità del concordato.
3.4. Del resto la stessa corte d’appello aveva rilevato la genericità delle censure mosse dalle reclamanti alla decisione di primo grado, in quanto basate su ‘diversi argomenti rimasti però privi di riscontro’ .
3.5 . E’ dunque sufficiente ri levare che il motivo non solo non contesta detto assunto né chiarisce su quali argomentazioni si fondasse il reclamo, ma neppure individua, nei termini richiesti dagli artt. 360, I comma n. 5 e 366, I comma, n. 6 c.p.c. (cfr. sul punto, per tutte, Cass. S.U. n. 8053/014) i fatti decisivi omessi, oggetto di discussione (che, se considerati, avrebbero condotto alla revoca della pronuncia di improcedibilità del concordato) atti a smentire l’accertamento de i giudici del merito in ordine al l’avvenuta esecuzione d a parte di RAGIONE_SOCIALE, dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, di pagamenti non autorizzati di crediti anteriormente sorti o remunerativi di prestazioni non strumentali alla gestione ordinaria dell’impresa , perciò lesivi della par condicio.
Le spese del giudizio fra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese nei confronti delle parti vittoriose che non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in via fra loro solidale, delle spese del giudizio, liquidate, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, in complessivi € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, il 12 dicembre 2023