Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3411 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9323/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE TRENTO n. 2222/2017 depositato il 16/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da NOME COGNOME contro l’esclusione del credito di € 237.089,00 insinuato nel 2015 al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE a titolo di restituzione dell’acc onto (€ 23.000,00) e risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del contratto di realizzazione e posa in opera di una cucina domotica (al prezzo di € 70.000,00 oltre Iva) , mentre pendeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di € 90.240,64 ottenuto nel 2014 da RAGIONE_SOCIALE in bonis a titolo di saldo del prezzo della cucina, giudizio interrotto ex art. 43 l.fall. e riassunto dalla curatela fallimentare, in cui lo stesso Tripoli aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’ avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. a seguito di diffida ad adempiere.
1.1. -In particolare il tribunale, avvalendosi della c.t.u. svolta in sede ordinaria dinanzi al Tribunale di Brescia, ha escluso che l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE fosse di gravit à tale da giustificare la risoluzione del contratto, ed ha affermato che il minor valore della cucina, per inesatta esecuzione del contratto ( € 22.703,60) avrebbe potuto essere «compensato (come richiesto) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivo opposto». Inoltre, ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di risarcimento delle ulteriori voci di danno lamentate (per lo più da mancato godimento dell’immobile in ristrutturazione ove la cucina andava installata).
-Avverso detta decisione il sig. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 8075/2024 , resa all’esito dell ‘adunanza camerale del 24 gennaio 2024, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione della causa all’esito della pubblica udienza del 17 maggio 2024, fissata per la trattazione di analoghi ricorsi in tema di procedibilità in sede di cognizione civile ordinaria, ovvero attrazione al rito di cui agli artt. 92 e ss. l.fall., delle domande di risoluzione contrattuale pregiudiziali a pretese restitutorie e risarcitorie proposte prima del fallimento di una parte.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 5, e 96 l.fall. nonché degli artt. 1454 e 1455 c.c. in relazione all’art. 295 c.p.c., poiché il tribunale fallimentare avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del procedimento di opposizione ex art. 98 l.fall., in attesa del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario investito della opposizione a decreto ingiuntivo -dinanzi al quale era stata svolta azione di accertamento della risoluzione per diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., e non azione costitutiva ex art. 1453 c.c. -stante la sua incompetenza funzionale a decidere le questioni prodromiche e pregiudiziali di risoluzione del contratto per inadempimento o inesatto adempimento, potendo decidere solo le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.
2.2. -Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., poiché il tribunale, pur ritenendo sussistente l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, ne ha tuttavia escluso la gravit à , determinante ai fini della risoluzione, senza valutare adeguatamente l’incidenza dell’inadempimento sull’interesse del committente e il pregiudizio arrecatogli, ma limitandosi ad una valutazione, per giunta errata, dell’entità meramente economica del valore dell’inadempimento rispetto al valore del contratto.
2.3. -Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poiché, nel concludere che la gravit à dell’inadempimento non era tale da giustificare la risoluzione, il tribunale avrebbe condotto un giudizio apodittico, senza valutare l’inadempimento all’obbligazione ritenuta essenziale dalle parti.
-Prima di esaminare i motivi occorre dare atto di quanto risulta dalla memoria di parte ricorrente circa la sopravvenuta definizione in via transattiva del giudizio in sede ordinaria.
3.1. -Nel 2018 il Tribunale di Brescia, pur dichiarando improcedibili ex artt. 52 e 93 l.fall. le domande riconvenzionali «di risarcimento dei danni, di restituzione dell’importo di euro 23.000,00
o, comunque, di quanto eventualmente corrisposto dal sig. COGNOME in eccesso rispetto al valore dell’opera », aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di diritto, ex art. 1454 c.c., per inadempimento di non scarsa importanza di RAGIONE_SOCIALE -sulla scorta della c.t.u. che aveva quantificato la diminuzione di valore dell’opera in € 22.703,60 oltre al l’irrimediabile inidoneità del software gestionale per la limitazione dei consumi energetici e la totale assenza del comparto tecnologico pattuito -ed aveva perciò revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE ( € 90.240,00 al netto di Iva) per non essere più nulla dovuto dall’opponente in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto , anche in relazione al corrispettivo per le pretese ‘opere extracontratto’ .
3.2. -Nel 2021 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado sia in punto di procedibilità della domanda di risoluzione in sede ordinaria sia in punto di accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (avendo il c.t.u. determinato il minor valore complessivo dell’opera in € 22.703,60 oltre Iva, pari a circa un terzo del corrispettivo pattuito) ed in parziale accoglimento del l’appello proposto dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha condannato NOME Tripoli alla restituzione della cucina, disponendo la compensazione per 1/5 delle spese processuali (liquidate per l’intero in € 9.515,00 oltre rimborso forfetario e accessori) e condannano il Fallimento alla rifusione dei restanti 4/5.
3.3. -Nello stesso anno, le parti hanno definito quel contenzioso con un accordo transattivo, in base al quale il Fallimento ha rinunciato alla restituzione della cucina -così acquisita in proprietà da NOME COGNOME -e quest’ultimo ha rinunciato alla rifusione delle spese processuali, mentre entrambe le parti hanno rinunciato a proporre ricorso per cassazione, prestando acquiescenza per il resto alla decisione della Corte d’appello di Brescia .
-Può dunque dirsi pacifico che la statuizione sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE sia passata in giudicato, e che questo giudicato spieghi i suoi effetti anche nel presente giudizio, poiché il Fallimento, costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva introdotto in via di eccezione questioni identiche a quelle poi fatte valere in via di azione
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi come visto con una decisione cui il Fallimento ha prestato acquiescenza.
4.1. -Da ciò consegue che sulle questioni poste con i tre motivi di ricorso -i quali riguardano esclusivamente la competenza a dichiarare la risoluzione del contratto (ora effettivamente dichiarata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo) e la gravità dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.r.lRAGIONE_SOCIALE (ora effettivamente accertata con efficacia di giudicato tra le parti) -è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione, che notoriamente deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (Cass. Sez. U, 19976/2024, 13701/2004).
-Il ricorrente sostiene in memoria che alla transazione sono rimaste estranee le pretese restitutorie e risarcitorie, le quali sarebbero ancora da verificare in sede fallimentare, secondo il rito dell’accertamento del passivo, oggetto del presente giudizio.
5.1. -Tuttavia, con i tre motivi sopra indicati il ricorrente ha impugnato in questa sede solo la pronuncia sulla domanda di risoluzione, e non anche il rigetto (implicito) della domanda restitutoria, né il rigetto (esplicito) delle domande risarcitorie.
5.2. -In particolare, il Tribunale di Trento, dopo aver rigettato la domanda di risoluzione per grave inadempimento, ha comunque rigettato anche la domanda di risarcimento dei danni per il minor valore della cucina, pari a € 22.703,60 come quantificato dal c.t.u., sul rilievo che esso avrebbe potuto «essere compensato (come richiesto) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivo opposto». Tale statuizione non è stata impugnata in questa sede, ed in effetti il Tribunale di Brescia, con sentenza confermata sul punto in appello, proprio in considerazione della diminuzione del valore dell’opera , quantificata dal c.t.u., ha dichiarato che «nulla è dovuto» dal l’opponente ed ha revocato il decreto ingiuntivo che lo condannava al pagamento della somma di € 90.240,00 oltre Iva .
5.3. -Inoltre, il Tribunale di Trento ha escluso le ulteriori voci di danno esposte dall’opponente per mancanza di prova , ed anche questa statuizione, come detto, non è toccata dai motivi di ricorso.
5.4. -Infine, con riguardo alla pretesa restitutoria ( € 13.000,00 a titolo di ‘caparra provvisoria’, contestata, ed € 10.000,00 a titolo di ‘caparra confirmatoria’, ammessa dal Fallimento), occorre evidenziare che nel giudizio di appello il sig. COGNOME aveva chiesto, per il caso (poi verificatosi) di accoglimento anche solo parziale dell’appello del Fallimento, che fossero accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, e cioè: i) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo a causa della risoluzione del contratto per grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE; ii) in via subordinata, «p revio accertamento dell’intervenuto pagamento della somma di € 13.000,00 da parte di Tripoli a favore di RAGIONE_SOCIALE , in aggiunta alla somma di € 10.000,00 già riconosciuta dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE come corrisposta, ridurre in misura corrispondente l’importo ingiunto anche in ragione del minor valore degli impianti»; iii) in via riconvenzionale, accertare che «nulla è ulteriormente dovuto da Tripoli a RAGIONE_SOCIALE» per il suo grave inadempimento e « per l’effetto, accertare e dichiarare ogni corrispettivo preteso da RAGIONE_SOCIALE già saldato per effetto degli acconti corrisposti dal sig. NOME COGNOME.
Pertanto, il pagamento degli acconti, pur parzialmente contestato, è stato già ‘ speso ‘ dall’odierno ricorrente e considerato dai giudici del parallelo giudizio ordinario per ottenere la revoca totale del decreto ingiuntivo (di notevole importo), in uno alla risoluzione del contratto e, in via transattiva, alla acquisizione in proprietà della cucina -in luogo della restituzione che ne sarebbe dovuta conseguire -a fronte della rinuncia alle spese processuali liquidate (di modesto importo).
-Da tutto quanto esposto discende la declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della complessità del contenzioso e del non univoco formante giurisprudenziale sulla esegesi d ell’art. 72, comma 5, l.fall.
-Trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. Sez. U, 19976/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente le spese tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/05/2024 e, a