Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25051/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 2423 dell ‘ 8/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME aveva sottoscritto, in data 8 luglio 2003, tramite RAGIONE_SOCIALE, una proposta di assicurazione con RAGIONE_SOCIALE, seguita dall ‘ accettazione e dall ‘ emissione della polizza n. 50814 il 16 luglio 2003; in quella data, versava un premio unico di 170.000 euro, a cui si aggiungeva, il 23 gennaio 2006, un ulteriore versamento di 22.000 euro, per un totale di 192.000 euro; le prestazioni assicurate prevedevano, in caso di vita al 16 luglio 2046, una rendita vitalizia immediata con restituzione del premio, e in caso di decesso tra il 16 luglio 2003 e il 15 luglio 2046, il valore della polizza;
–NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendo in via principale che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto quadro e del contratto di assicurazione denominato VipValor Privilegium, sottoscritto tramite RAGIONE_SOCIALE, per inosservanza dell ‘ obbligo della forma scritta previsto dall ‘ art. 23 TUF; in via subordinata, chiedeva la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per violazione delle norme del TUF e del Regolamento Consob, oltre al pagamento della somma di 192.000 euro, corrispondente agli importi versati;
–NOME si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME e l ‘ intervenuta prescrizione delle pretese, oltre a contestare nel merito le domande;
–RAGIONE_SOCIALE, pur regolarmente citata, rimaneva contumace;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5579/2020 depositata il 21 settembre 2020, rigettava le domande di NOME COGNOME: riteneva, infatti, che la polizza in questione, pur avendo natura finanziaria, non fosse soggetta all ‘ art. 23 TUF, in quanto la norma era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto (2003), e, comunque, la polizza risultava regolarmente stipulata per iscritto; quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale osservava che la polizza aveva scadenza nel 2046
e non risultava documentata la perdita del capitale investito, né la cessazione anticipata del contratto;
–NOME COGNOME proponeva appello;
–NOME si costituiva chiedendo la conferma della decisione di primo grado;
-la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 2423 dell ‘ 8 luglio 2022, rigettava l ‘ impugnazione e confermava integralmente la sentenza di primo grado;
-per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito così motivava la propria decisione: «L ‘ art. 25 bis TUF, introdotto dall ‘ art. 11 legge 26 dicembre 2005 n. 262, estende ‘ all ‘ offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche ‘ , tra cui anche quelli emessi da imprese assicurative, la forma scritta ad substantiam prevista dall ‘ art. 23 del medesimo TU per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento. … la citata disposizione è inapplicabile alle polizze aventi le caratteristiche di prodotti finanziari, come quella in questione, stipulate in epoca anteriore alla entrata in vigore dell ‘ art. 25 bis TUF. … il motivo di appello pecca di estrema genericità. L ‘ appellante non affronta minimamente il tema centrale della questione e cioè la prova della perdita del capitale investito. … Il motivo, in assenza di qualsiasi confutazione delle argomentazioni spese in sentenza per affermare l ‘ assenza di prova della perdita del capitale investito, va dunque dichiarato inammissibile.»;
-avverso detta pronuncia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 30/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso, può prescindersi dalla verifica dell ‘ integrità del contraddittorio;
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1882 – 1895 c.c. Nullità del contratto di assicurazione», perché la Corte d ‘ appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per mancanza di causa assicurativa (in quanto privo del rischio tipico dell ‘ assicurazione sulla vita), trattandosi in realtà di un investimento finanziario;
-il motivo è inammissibile;
-in primo luogo, la parte ricorrente si duole della mancata applicazione di norme codicistiche relative al contratto di assicurazione, benché la Corte d ‘ appello abbia univocamente qualificato il contratto de quo come strumento finanziario e non di natura assicurativa; pertanto, la censura è eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata;
-inoltre, l ‘ invocazione dell ‘ art. 1895 c.c. per la prima volta in questa sede rende evidente che si tratta di questione nuova, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità;
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c. e dell ‘ art. 2697 c.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio», per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto non provata la perdita del capitale investito, nonostante la documentazione prodotta e le stesse
ammissioni della controparte, che avevano reso il fatto non contestato e, quindi, ex se provato;
-il motivo -che va esaminato con priorità rispetto al secondo, perché assorbente -è inammissibile, perché non coglie la principale ratio decidendi della Corte di merito, secondo cui la censura svolta in appello rispetto alla responsabilità risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE era generica e inammissibile;
-tale statuizione non ha formato oggetto del ricorso per cassazione, sicché è superfluo valutare se fosse provata per non contestazione la perdita del capitale -che l ‘ appellata oggi controricorrente poteva essere (in ipotesi) chiamata a risarcire in forza delle argomentazioni illustrate col secondo motivo («Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF e artt. 28, 29 e 30 del Regolamento Consob 11522/98. Nullità del contratto di investimento») -perché la statuizione di primo grado sulla mancata dimostrazione di tale pregiudizio è passata in giudicato;
-il secondo motivo di ricorso, come accennato, resta assorbito;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)