Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4171 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 22361/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrenti
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE a socio unico in concordato preventivo, c.f. P_IVA, in persona dell’amministratore unico legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
OGGETTO:
risoluzione di preliminare di compravendita di immobile
RG. 22361/2018
P.U. 8-2-2024
NOME, elettivamente domiciliata in Roma presso di loro, nel loro studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente ricorrente incidentale nonché contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, quale commissario giudiziale del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE, in forza di autorizzazione del giudice delegato, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME
intimata avverso la sentenza n. 3093/2018 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 10-5-2018, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8-2-2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME, udito il AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, l’accoglimento del terzo motivo di ricorso incidentale, l’inammissibilità del secondo motivo, udit i l’AVV_NOTAIO per le controricorrenti COGNOME e COGNOME, l’AVV_NOTAIO in sostituzione dei difensori per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO in sostituzione dei difensori per il controricorrente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto notificato il 31-10-2001 RAGIONE_SOCIALE citò avanti il Tribunale di Roma NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che
con contratto di data 15-12001 NOME COGNOME per l’usufrutto , NOME e NOME COGNOME per la nuda proprietà avevano promesso di vendere alla società convenuta, la quale aveva promesso di acquistare, la proprietà di una porzione di mq. 40.000 di terreno ricompresa nei fondi rustici della superficie di ettari 8.09.13 e 5.97.84 censiti al Catasto Terreni di Foggia, comune censuario di Apricena, al foglio 11, particelle 25 e 38; il prezzo era stato pattuito in £.180.000.000, di cui £. 30.000.000 versate a titolo di caparra confirmatoria e conto prezzo e £.150.000.000 da versarsi alla stipula del definitivo; era stato concordato che la stipula del definitivo avvenisse entro e non oltre il 31-7-2001 e sarebbe stata cura della promissaria acquirente comunicare con qualsiasi forma la data del rogito, tre giorni prima; era stato concordato che l’individuazione della porzione di fondo sarebbe avvenuta alla stregua del regolamento allegato al preliminare e le relative operazioni sarebbero state compiute entro e non oltre tre giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto definitivo in forza di predisposizione del frazionamento catastale a cura e spese della società promittente acquirente. La società attrice lamentava che le promittenti acquirenti non avevano permesso l’individuazione e il frazionamento della porzione oggetto del compromesso, così rendendosi inadempienti all’obbligo assunto con il preliminare, per cui aveva chiesto che le convenute fossero condannate al risarcimento del danno quantificato in £.100.000.000 o nella diversa somma accertata, da compensarsi con l’importo da pagare a titolo di residuo prezzo; aveva chiesto che fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 cod. civ. per trasferire la porzione oggetto del contratto preliminare previa sua esatta identificazione.
Si costituirono le convenute NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del
contratto preliminare per fatto e colpa della promittente acquirente, che fosse accertato il loro diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, che la società fosse condannata a risarcire loro l’ulteriore danno sofferto e il danno ex art. 96 cod. proc. civ. quale correlato alla trascrizione della domanda.
Con sentenza n. 27114/2004 il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell’attrice e accolse parzialmente le domande riconvenzionali, dichiarando il contratto risolto per inadempimento della società e rigettando le altre domande.
2.Proposero appello principale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, decisi dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6145/2012. La sentenza dichiarò inammissibili le domande proposte dalla società nei confronti di NOME COGNOME, acquirente in forza di due distinti atti di compravendita delle particelle 207, 208, 202, 203 e 205 derivate dal frazionamento operato nel corso del giudizio delle particelle 25 e 38 identificanti i terreni oggetto del preliminare del 15-1-2001 e corrispondenti ad area di mq. 40.000 corrispondente a quella oggetto del medesimo preliminare. Accogliendo parzialmente l’appello della società e dichiarando assorbito l’appel lo incidentale, la sentenza trasferì ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. alla società l’immobile descritto nel preliminare quale fondo rustico di circa ettari 8.09.13 in catasto terreni di Foggia comune censuario di Apricena, fg.11, part. 25, e fondo rustico di circa ettari 5.97.84 stesso comune e foglio, part. 38, subordinatamente al pagamento del saldo prezzo di Euro 77.468,53; con successiva ordinanza di correzione di errore materiale aggiunse la specificazione riferita al fatto che si trattava dell’immobile descritto nel preliminare del 15 -1-2001 per porzione estesa mq.40.000.
3.Avverso la sentenza proposero ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE si difese con controricorso nel quale propose anche ricorso incidentale e propose controricorso con ricorso incidentale anche RAGIONE_SOCIALE, in qualità di acquirente da NOME COGNOME del diritto di superficie limitatamente alla particella 304, derivata dalle particelle 207 e 208 e ricompresa nel complesso oggetto del preliminare. Rimase intimata NOME COGNOME.
Con sentenza n. 22718/2014 depositata il 24-10-2014 la Corte suprema di cassazione accolse i primi tre motivi di ricorso principale, proposti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. censurando il giudizio di fatto in ordine all’inadempimento delle promittenti venditrici; dichiarò assorbiti tutti gli altri motivi, cassò la sentenza impugnata e rinviò per il nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma .
La Cassazione, premesso che il vizio di motivazione conferiva al giudice di legittimità la facoltà di controllo delle argomentazioni del giudice di merito, ha considerato che la Corte d’appello aveva ritenuto inadempienti le promittenti venditrici, individuando il loro inadempimento esclusivamente nel fatto che non avevano dimostrato di avere riconvocato la promittente acquirente avanti al AVV_NOTAIO per la stipula. Ha dichiarato che l’affermazione era avulsa dalla previsione dell’art. 2 del preliminare, ove er a previsto che sarebbe stata cura della parte promissaria acquirente comunicare la data della stipula del contratto definitivo tre giorni prima e dalla previsione dell’art. 4, ove era previsto che ‘le operazioni di individuazione del fondo e per la determinazione dei confini e l’apposizione dei termini, dovranno essere completate entro e non oltre 3 giorni prima della data fissata per la stipulazione dell’atto definitivo di compravendita, redigendo il frazionamento, che sarà a cura e spese della parte promittente acquirente che nominerà anzitempo un proprio esperto che procederà
ad effettuare le operazioni di frazionamento del fondo ‘ . Ha aggiunto che l’affermazione risultava anche del tutto astratta dalle modalità con le quali in concreto si era connotata la condotta tenuta da ciascuna parte in esecuzione degli obblighi di cui al preliminare e in proiezione del definitivo, con riguardo alle dichiarazioni rese nel verbale del 6-92001 avanti il AVV_NOTAIO; nel verbale le parti avevano dato atto della disponibilità a siglare il definitivo ma NOME COGNOME, socia accomandataria della società promittente acquirente, aveva reso dichiarazioni non aderenti all’art. 4 del preliminare, laddove aveva detto di trovarsi nell’ impossibilità a procedere alla stipula in mancanza del frazionamento che avrebbe dovuto essere prodotto dalle promittenti venditrici, aggiungendo che la società aveva a suo carico solo l’onere di sopportare il costo del frazionamento e di curare gli atti propedeutici. Ha rilevato essere vero che le promittenti venditrici avevano sottoscritto la domanda di frazionamento solo dopo il 31-72001, ma ha aggiunto che la circostanza che le operazioni previste dall’art.4 del preliminare , al fine dell’individuazione della porzione da vendere con individuazione dei confini e l’apposizione dei termini , avessero avuto inizio a significativa distanza dal giorno del 15-1-2001 di stipula del preliminare non risultava fosse stato oggetto di contestazione della promissaria acquirente. La sentenza ha altresì dichiarato che il buon esito dei tre motivi di ricorso principale non escludeva che in sede di rinvio si sarebbe dovuto tenere conto del parametro dell’importanza dell’inadempimento, in considerazione del perfezionamento a ottobre 2001 dell’iter finalizzato al frazionamento catastale della porzione fondiaria compromessa in vendita.
4.Con atto di citazione in riassunzione avanti la Corte d’appello di Roma RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che sia dichiarato l’inadempimento delle promittenti venditrici e sia trasferit a con sentenza costitutiva la proprietà del l’immobile.
Si sono costituite NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo il rigetto della domanda e dell’appello , nonché la conferma della sentenza di primo grado. Si è altresì costituita RAGIONE_SOCIALE a socio unico in concordato preventivo per sostenere le ragioni delle convenute ed è rimasta contumace NOME COGNOME.
Con sentenza n. 3093/2018 pubblicata il 10-5-2018 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato assorbito l’appello incidentale che era stato proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 27114/2004; ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore delle consorti RAGIONE_SOCIALE delle spese del grado di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, compensando le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La pronuncia , all’esito della disamina della sentenza che aveva disposto il rinvio, ha dichiarato che il primo inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE era stato il ritardo con il quale aveva incaricato il tecnico di procedere alle operazioni di individuazione del fondo, tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 4 del contratto preliminare, quelle operazioni avrebbero dovuto essere completate entro e non oltre tre giorni prima della data fissata per il rogito; ciò in quanto il tecnico era stato incaricato dalla società promittente acquirente solo pochi giorni prima del termine fissato per il rogito e comunque nel mese di luglio (26-27 luglio), quando erano decorsi circa sei mesi dalla stipula del preliminare. Ha aggiunto che la tesi sostenuta dalla società, secondo la quale vi era stato ritardo ad agosto in quanto le promittenti venditrici avevano restituito la pratica ricevuta il 13 agosto solo il 25 agosto, non poteva essere accolta, in quanto non era stato quel lieve ritardo di dieci giorni ad agosto, ma la tardiva predisposizione e consegna della pratica di frazionamento alle
signore a impedire la stipula del definitivo. Ha aggiunto che era obbligo della società promissaria acquirente convocare avanti il AVV_NOTAIO le promittenti venditrici, che il termine del 31 luglio era slittato per volontà delle parti ma, nonostante la pratica di accatastamento fosse stata completata il 29 settembre, la società non aveva convocato la controparte avanti al AVV_NOTAIO per il rogito, come previsto nel preliminare, ma l’aveva citata in giudizio. Ha concluso che la pluralità di inadempimenti posti in essere dalla promissaria acquirente era tale da integrare il requisito dell’importanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.
5.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME quale commissario giudiziale del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando di avere ricevuto la notifica del ricorso e rilevando , tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto in forza del concordato preventivo il debitore conserva il suo diritto di esercitare le azioni e resistervi nei confronti dei terzi e chiedendo perciò il risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 cod. proc. civ.
Ha resistito con autonomo controricorso RAGIONE_SOCIALE a socio unico in concordato preventivo in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, proponendo anche tre motivi di ricorso incidentale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito dell’adunanza camerale del 15 -6-2023 con ordinanza interlocutoria n. 25533/2023 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine della notificazione del ricorso principale a NOME COGNOME, non
essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione a lei eseguita a mezzo posta.
Eseguita dalla ricorrente nuova notifica a NOME COGNOME ex art. 140 cod. proc. civ., il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso rubricato ‘ nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale della causa (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato’ , RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che il primo inadempimento a suo carico era stato il ritardo con il quale aveva incaricato il tecnico per procedere alle operazioni di individuazione del fondo. Dichiara che tale ritardo è del tutto presunto, in quanto non supportato da alcuna prova e aggiunge che tale ritardo, se effettivamente fosse stato posto in essere, non avrebbe avuto valore essenziale, in quanto il termine previsto nel contratto per la stipula del definitivo non era essenziale, per cui il suo mancato rispetto non poteva produrre ipso iure la risoluzione del contratto. La ricorrente rileva che aveva formulato in primo grado prove orali volte a dimostrare che aveva conferito al tecnico l’incarico già nell’aprile 2001 e che il tecnico aveva più volte sollecitato le promittenti venditrici a sottoscrivere l’istanza per dare corso al frazionamento; lamenta che le prove orali offerte e i documenti prodotti non siano stati esaminati né in primo né in secondo grado, sostiene perciò la nullità della sentenza di primo grado rilevando che, se le prove fossero state assunte e valutate, sarebbe risultato l’inadempimento delle promi ttenti venditrici.
1.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta vizi delle sentenze di primo e di secondo grado, in quanto l’impugnazione è proposta avverso la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio e quindi deve individuare i vizi propri di tale sentenza.
Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata ammissione da parte della Corte d’appello in sede di rinvio delle istanze di prova orale che erano già state proposte in primo grado e riproposte in appello al fine di dimostrare che la società aveva conferito tempestivamente incarico al proprio tecnico per l’esecuzione delle operazioni di frazionamento. RAGIONE_SOCIALE non solo non aveva riproposto quelle istanze istruttorie nell’atto di citazione in sede di rinvio, come valorizzato dalle controricorrenti, ma neppure deduce di avere chiesto l’ammissione di quei capitoli di prova al giudice del rinvio; sotto questo profilo il motivo di ricorso difetta anche di specificità ed è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., in quanto la ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale fase del giudizio di rinvio avesse chiesto l’ammissione delle istanze istruttorie già formulate in causa e non ammesse in precedenza, dovendosi escludere che il giudice di rinvio potesse procedere a ll’ istruzione probatoria senza richiesta in tal senso della parte interessata.
Inoltre i capitoli di prova, come trascritti in ricorso, sono volti a dimostrare che l’incarico al tecnico era stato conferito ad aprile, che il tecnico aveva più volte sollecitato telefonicamente le venditrici a sottoscrivere la pratica e che alla data del 20 agosto le promittenti venditrici non avevano ancora consegnato gli atti per presentare l’istanza di f razionamento. Si tratta di capitoli di prova per la mancata disamina dei quali, seppure la parte interessata ne avesse chiesto l’ammissione, non si potrebbe imputare alla sentenza impugnata vizio ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. Infatti la stessa società promissaria
acquirente aveva sostenuto tesi che presupponeva l’esistenza d i precedente ritardo a essa riferibile, laddove aveva sostenuto, come si legge nella sentenza impugnata non oggetto di censura ammissibile sul punto, che era stato il ritardo con la quale le promittenti venditrici avevano restituito il 25 agosto la pratica da loro ricevuta il 13 agosto ad avere impedito la stipula il 6 settembre; infatti, dichiarare di avere consegnato la pratica alle promittenti venditrici il 13 agosto non aveva altro significato se non quello di presupporre che vi era stato ritardo fino a quella data. La sentenza impugnata ha rigettato la tesi della società sulla rilevanza del ritardo di dieci giorni ad agosto da attribuire alle promittenti venditrici, ritenendo che aveva impedito la stipula nel contratto alla data fissata la tardiva predisposizione e consegna della pratica alle promittenti venditrici, e perciò in quanto avvenuta il 13 agosto; i capitoli di prova che la società ricorrente trascrive nel suo ricorso e i documenti dalla stessa richiamati non sono volti a provare fatti che escludano il ritardo della consegna della pratica alle promittenti venditrici in quanto avvenuta il 13 agosto e quindi la sentenza impugnata non avrebbe avuto ragione di prenderli in esame.
2.Il secondo motivo è rubricato, testualmente, ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in tema omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha provocato ‘responsabilità attribuita alla RAGIONE_SOCIALE di inadempimento contrattuale’ in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. e di ogni altra norma e principio di comportamento delle parti di buona fede e lealtà, onestà e correttezza in materia di contrattuale ex art. 1375 c.c. che prevede l’obbligo per il soggetto chiamato a dare esecuzione al rapporto contrattuale di comportarsi secondo buona fede, in tema di interpretazione di contratto ed all’art. 1337 c.c. quale comportamento che le parti devono tenere durante lo svolgimento delle
trattative -in riferimento specifico a quanto erratamente attribuito alla sig. COGNOME RAGIONE_SOCIALE. La società ricorrente dichiara che quanto scritto a pag. 7 della sentenza impugnata sia frutto di ‘equivoco manifesto’ o refuso, in quanto era la promittente venditrice poco interessata a rogitare nei tempi previsti in considerazione dell’interessamento di NOME COGNOME a comprare tutti i terreni, come avvenne pochi mesi dopo in base al frazionamento del tecnico delle venditrici; evidenzia che il tecnico, quando si era recato sul posto il 31 luglio, aveva constatato che erano già stati apposti i picchetti dal tecnico di RAGIONE_SOCIALE. Di seguito richiama principi relativi all’art. 1175 cod. civ. e sostiene che la propria ricostruzione dei fatti sia l’unica che dà una risposta alla vicenda, perché i documenti per il frazionamento erano stati da tempo preparati dal geom. COGNOME per RAGIONE_SOCIALE , ma era stato il comportamento delle consorti COGNOME e COGNOME, le quali si erano rifiutate di firmare gli atti, ad avere impedito di addivenire alla stipula; evidenzia che la vendita a RAGIONE_SOCIALE è venuta meno a favore della cessione a favore di RAGIONE_SOCIALE e poi di RAGIONE_SOCIALE, attraverso una serie di circostanze anomale che hanno comportato anche l’eserci zio di azione penale nei confronti del AVV_NOTAIO che ha rogitato la cessione. Quindi sostiene che la prima sentenza della Corte d’appello aveva corr ettamente escluso l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE invocato dalle promittenti venditrici e aveva censurato l’errore commesso dal Tribunale, aggiunge che era stata contraria a buona fede la condotta delle promittenti venditrici che avevano inviato i documenti solo il 27-8-2001, perché le stesse non avevano collaborato in alcun modo, anche considerando che erano in possesso del libretto di campagna ancora alla data del 31-7-2001.
2.1.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili.
La stessa rubrica del motivo, come sopra trascritta, rende impossibile enucleare nelle deduzioni svolte motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 e n.3 cod. proc. civ. A sua volta il contenuto del motivo, difficile da capire e da sintetizzare per la mancanza di qualsiasi linearità nella successione delle affermazioni, anziché chiarire il contenuto della rubrica, esegue a sua volta una serie di deduzioni inammissibili. In primo luogo, laddove si lamenta del contenuto della pag. 7 della sentenza impugnata, il ricorso non si avvede che in quella pagina è stato testualmente trascritto il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione; la trascrizione inizia a pag. 6, in mezzo, dopo l’apertura di virgolette e termina a pag. 9, alla chiusura delle virgolette , ed è pacifico che l’ impugnazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio non consenta di rimettere in discussione la sentenza che ha disposto il rinvio. Di seguito il ricorso svolge una serie di deduzioni in fatto che, senza essere rispettose delle previsioni dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., si risolvono nella richiesta di una rilettura del materiale probatorio, in quanto tale inammissibile in questa sede. Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto decisive al fine della mancata stipula del contratto definitivo la tardiva predisposizione e consegna della pratica di frazionamento alle promittenti venditrici da parte della società e la mancata convocazione delle promittenti venditrici davanti al AVV_NOTAIO, dopo che la pratica di frazionamento era stata completata il 29 settembre da parte della società; la sentenza ha ravvisato in tali condotte l’inadempimento della società avente il requisito richiesto dall’ art. 1455 cod. civ. e la ricorrente vorrebbe porre in discussione tale ricostruzione sulla base delle condotte poste in essere nei mesi precedenti dalle promittenti acquirenti. Però la sentenza impugnata, allorché ha dichiarato che non era stato il lieve ritardo di dieci giorni ad agosto da attribuire alle promittenti venditrici ad avere impedito la stipula del contratto definitivo, ha considerato le condotte poste in
essere dalle promittenti venditrici, per cui non si configura l’om esso esame lamentato. Quindi non è configurabile neppure il vizio di violazione di legge con riguardo ai principi di buona fede, perché il vizio di violazione di legge si risolve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione alla norma di contenuto che non possiede e il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concre ta giudicata sotto una norma che non le si addice o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta interpretazione; invece non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 14-1-2019 n. 640 Rv. 652398-01, Cass. Sez. 1 13-102017 n. 24155 Rv. 645538-03). Nella fattispecie gli argomenti della ricorrente, in quanto finalizzati a sostenere l’esistenza in fatto di condotta non conforme ai principi di buona fede da parte delle promittenti venditrici, propongono l’esecuzione di una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dal giudice di merito, in termini non consentiti in sede di legittimità.
3.Il terzo motivo è rubricato, testualmente, ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 344 c.p.c. (intervento del terzo) e di ogni altra norma e principio in materia di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per erronea esclusione dell’ammissibilit à della citazione in giudizio, ancorché per la prima volta in grado di appello, del sig. NOME COGNOME, avente qualità di successore nel diritto controverso in quanto titolare della res litigiosa (Cass. civ. Sez. L. n. 12436 -21.5.2018) -legittimato a stare ed essere chiamato in giudizio pure in difetto di sua
partecipazione alle pregresse fasi di giudizio e, pertanto, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa, sicché è legittimato a essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall’art. 344 c.p.c. (intervento del terzo) né ostando all’ammissibilità della sua chiamata in causa il mancato rispetto dei termini e delle forme prescritti dall’a rt. 269 c.p.c. (Cass. 27 febbraio 1991 n. 2108; Cass. 14 marzo 2006 n. 5468′ ). In sostanza la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato la sua richiesta di chiamare in causa NOME COGNOME quale acquirente del terreno; sostiene che nel primo giudizio di appello NOME era stato estromesso in uno dei giudizi riuniti e non nell’altro, che NOME non si era costituito nel giudizio di cassazione nonostante fosse stato chiamato in causa dalla società RAGIONE_SOCIALE, che nel primo giudizio di appello e nel giudizio di cassazione vi erano state gravi irregolarità processuali rilevabili in ogni fase e grado. Eccepisce altresì l’inammissibilità della costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, sia perché la sua costituzione è necessariamente condizionata da quella del suo dante causa COGNOME, sia perché la società aveva perso la capacità di stare in giudizio in ragione della richiesta di ammissione al concordato preventivo.
3.1.Il motivo è infondato.
Secondo quanto si legge nella sentenza n.22718/2014 della Cassazione che ha disposto il rinvio, la sentenza n. 6145/2012 della Corte d’appello di Roma, oggetto di impugnazione in quel giudizio, aveva dichiarato inammissibili le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, in quanto estraneo al giudizio. In conformità al fatto che NOME non fosse stato parte del giudizio di appello, lo stesso non risulta indicato nella sentenza n. 22718/2014 della Cassazione tra le parti del giudizio di cassazione, neppure quale intimato. A fronte di tali dati, le deduzioni svolte dalla
ricorrente al fine di censurare la pronuncia della sentenza impugnata che ha rigettato la sua domanda di chiamata in causa di COGNOME non possono essere apprezzate, perché la generica deduzione riferita alle gravi irregolarità avvenute nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione non sono utili a ritenere che, diversamente da quanto dichiarato nella sentenza della Cassazione, COGNOME fosse stato parte del giudizio di appello o del giudizio di cassazione. Del resto, secondo le stessi deduzioni della ricorrente, COGNOME era a sua volta dante causa della società RAGIONE_SOCIALE e quindi lo stesso non rivestiva più la qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso che ne consentisse la chiamata in causa in ogni grado e fase del processo e perciò anche nel giudizio di rinvio (Cass. Sez. 6-2 5-3-2015 n. 4536 Rv. 634717-01, Cass. Sez. U 26-8-2019 n. 21690 Rv. 655035-02). Invece, in ordine alla partecipazione al giudizio della società RAGIONE_SOCIALE, già la sentenza impugnata ha esattamente evidenziato, anche richiamando Cass. 18823/2017, con pronuncia che non è neppure censurata dalla ricorrente, che l’ammissione al concordato preventivo non comportava la perdita della capacità processuale (cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. L. 20-9-2019 n. 23520 Rv. 655060-01).
4.Con il primo motivo di ricorso incidentale svolto in via condizionata per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, lamentando ex artt. 360 co.1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 384, 392 e 393 cod. proc. civ. con la conseguente nullità della sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda già oggetto dei motivi di ricorso per cassazione delle promittenti venditrici e della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarati assorbiti dalla Cassazione, con i quali era stato chiesto di dichiarare l’inammissibilità o l’infondatezza della domanda ex art. 2932 cod. civ. per la mancanza dei presupposti di cui all’art. 2932 cod. civ.
4.1.Il motivo, espressamente proposto in via condizionata, non deve essere esaminato, in ragione dell’integrale rigetto del ricorso principale.
5.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, svolto ai sensi degli artt. 360 co. 1 n.3 e 4 cod. proc. civ. lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2668 cod. civ. e degli artt. 99, 112 cod. proc. civ. con la conseguente nullità della sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per non avere disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e delle trascrizioni alla stessa successive e connesse.
5.1.Il motivo è inammissibile.
Non è configurabile la violazione dell’art. 2668 cod. civ. in quanto, per ordinare la cancellazione della domanda d’ufficio, è necessario che al giudice di merito risulti essere stata eseguita la trascrizione della domanda giudiziale e, nella fattispecie, secondo la prospettazione della ricorrente in via incidentale, anche delle trascrizioni ‘successive e connesse’; nella fattispecie la ricorrente non deduce alcunch é in tal senso, in ordine all’ avvenuta allegazione sulle avvenute trascrizioni e sull’esisten za in atti delle note di trascrizione della domanda e delle trascrizioni successive o almeno del loro contenuto, così che fosse consentito al giudice di merito di emettere ordine di cancellazione idoneo a essere eseguito; quindi sotto questo profilo il motivo non è rispettoso del requisito della specificità posto dall’art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ. Le medesime carenze di allegazione non consentono di esaminare l’esistenza del vizio di omissione di pronuncia, configurabi le soltanto a fronte di una istanza avente il contenuto minimo necessario per poter essere esaminata nel merito.
6.Con il terzo motivo di ricorso incidentale, svolto lamentando la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 91, 92, 111 e 105 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE lamenta che
siano state compensate le spese legali nei suoi confronti sulla base del dato della facoltatività della sua partecipazione al giudizio.
6.1.Il motivo è infondato, in quanto la statuizione del giudice del rinvio sulla compensazione delle spese di lite è incensurabile in questa sede, in forza del disposto dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella della legge 265/2005, da applicare in riferimento alla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado avvenuta nel 2001, non essendo né illogiche né contraddittorie le ragioni di compensazione indicate nella sentenza impugnata.
Infatti il procedimento che si svolge a seguito di cassazione con rinvio rappresenta una fase ulteriore rispetto a quello originario, da ritenersi unico e unitario, sicché, ove intenda compensare le spese processuali, il giudice del rinvio deve applicare la disciplina vigente alla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non di quello in riassunzione (Cass. Sez. 6-L 11-11-2019 n. 29125 Rv. 655756-01, Cass. Sez. 3 19-1-2017 n. 1301 Rv. 642705-01). Ai sensi dell’art. 92 co.2 cod. proc. civ. nel testo precedente alla modifica introdotta dall’art. 2 co.1 lett. a) legge 28 dicembre 2005 n. 263 la scelta di compensare le spese processuali era riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione poteva essere censurata in sede di legittimità solo quando fossero illogiche o contraddittorie e tali da inficiare il processo decisionale le ragioni poste a giustificazione della disposta compensazione (Cass. Sez. 2 17-5-2012 n. 7763 Rv. 622415-01).
7.In conclusione, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, sia a favore delle controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME sia a favore del controricorrente COGNOME, commissario giudiziale
del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE Non ricorrono le condizioni poste dall’art. 96 cod. proc. civ. per pronunciare la relativa condanna a carico della società ricorrente chiesta dal controricorrente COGNOME. A fronte della reciproca soccombenza, si compensano le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente ricorrente in via incidentale RAGIONE_SOCIALE
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente in via principale e della società ricorrente in via incidentale RAGIONE_SOCIALE, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigetta il ricorso incidentale;
condanna la società ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti COGNOME e COGNOME e del controricorrente COGNOME delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa ex lege sia a favore delle controricorrenti COGNOME e COGNOME sia a favore del controricorrente COGNOME; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e la controricorrente ricorrente in via incidentale RAGIONE_SOCIALE
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione