Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1350 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1350 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
sul ricorso 22426/2021 proposto da:
DEUTSCHE BANK SPA rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente
–
contro
IURATO NOME, IURATO NOME, IURATO NOME rappresentati e difesi dagli avvocato NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
IURATO NOME, IURATO NOME, IURATO NOME
-intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1235/2020 depositata il 02/07/2020 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha, per quel che qui ancora rileva, rigettato il gravame di Deutsche Bank avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione del negozio di intermediazione finanziaria da essa concluso con gli odierni intimati -in esecuzione al quale erano state acquistate obbligazione Cirio, divenute in seguito inesigibili -per inosservanza degli obblighi informativi previsti dall’art. 21, comma 1, TUF e dall’art. 28 Reg. intermediari 11522/1998 e per inosservanza dell’art. 29 Reg. intermediari 11522/1998 in ragione dell’inadeguatezza dell’operazione.
La predetta decisione è ora impugnata per cassazione dalla soccombente con quattro motivi di ricorso, articolati su più profili e seguiti pure da memoria, ai quali resistono con controricorso e memoria tutti gli intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con cui si aggredisce il nucleo delle motivazioni di appello a mezzo delle quali il decidente ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado in ragione della consumata inosservanza degli obblighi informativi già per l’innanzi richiamati, lamenta, nell’ordine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 331 e 342 cod. proc. civ. atteso che il giudice del grado aveva giudicato inammissibile il primo motivo di gravame «essendo la
censura avulsa dal dictum della sentenza e non coglie la ratio decidendi», sebbene si fosse specificatamente censurata la sentenza di primo grado laddove questa aveva ritenuto che la domanda di risoluzione andasse accolta perché l’intermediario si era astenuto dal consegnare agli investitori il prospetto informativo e che la banca avesse inteso contestare non già la propria qualità di intermediario ma l’estensione degli obblighi informativi fino a ricomprendervi l’obbligo della consegna dell’offering circular; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 214 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., atteso che il giudice del grado aveva ritenuto che la dimostrazione da parte dell’intermediario dell’assolvimento degli obblighi informativi non potesse essere data mediante il documento contenente le informazioni sull’esperienza finanziaria degli investitori sul presupposto che «di detto documento è stata disconosciuta la conformità della produzione fotostatica all’originale, nonché la sua sottoscrizione e compilazione da parte dei germani NOME e ritenuto inutilizzabile dal Tribunale per tardività del deposito dell’originale», sebbene si fosse proceduto al deposito dell’originale e si fosse chiesta la verificazione; e la violazione e/o falsa applicazione delle sopra richiamate norme in materia di obblighi informativi, atteso che il giudice del grado aveva confermato la risoluzione del contratto per la loro inosservanza sulla considerazione che «la produzione del solo documento sui rischi sia irrilevante, in quanto non dimostra che la Banca avesse assolto l’obbligo informativo su di essa incombente, stante la genericità delle informazioni contenute nel documento che andavano poi chiarite, integrate ovvero specificate per ciascuna operazione», sebbene fosse mancata qualsiasi verificazione sul previo corretto adempimento da parte degli attori dell’onere probatorio gravante sui medesimi.
2.1. La prima censura è infondata. Preso atto delle ragioni a mezzo delle quali il decidente di appello ha ritenuto di giudicare inammissibile il primo motivo di gravame («correttamente, il Tribunale, applicando le norme di diritto e i principi giurisprudenziali, ricordando gli obblighi informativi derivanti all’intermediario finanziario, dall’art. 21 del d.lgs. 58/ 98 e dalla delibera RAGIONE_SOCIALE 11522/98, unitamente all’obbligo di non effettuare operazioni o strumenti finanziari non adeguati o in conflitto di interessi, ha evidenziato, ulteriormente, che l’adempimento di quell’obbligo di diligenza previsto dal richiamato articolo 21 e specificato dagli artt. 28 e 29 del Reg. RAGIONE_SOCIALE 11522/1998 avrebbe comportato sempre la necessità per la banca di valutare – anche in carenza di indicazioni fornite dal cliente – l’adeguatezza dell’investimento in relazione alla sua esperienza in ordine agli investimenti in strumenti finanziari e alla loro situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio va rilevato che la Banca non ha censurato, specificatamente con apposito motivo, la qualifica di intermediario finanziario di essa banca statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata per cui si è formato giudicato sul punto: poiché l’obbligo di protezione deriva da tale qualifica, è irrilevante che l’acquisto delle obbligazioni fosse avvenuto sul mercato primario o secondario, essendo l’intermediario soggetto sia alle norme del codice sia a quelle di protezione dell’integrità dei mercati di cui al TUB e ai regolamenti RAGIONE_SOCIALE. In conclusione, rivestendo la banca la veste di intermediario finanziario appare evidente che sulla stessa incombeva l’onere di provare di aver rispettato i dettami di legge e di aver agito con la specifica diligenza richiesta ai fini di orientare l’investitore») l’odierna censura, con cui si chiede di accertare se il motivo di gravame fosse specifico o meno, non può che reputarsi infondata poiché non intercettando esso la ratio decidendi enunciata dal primo giudice,
giustamente il giudicante di secondo grado ha inteso dichiararne l’inammissibilità.
2.2. La seconda censura -in disparte da ogni profilo di ulteriore inammissibilità, giacché, anche a causa di una certa promiscuità terminologica in cui si imbatte la sentenza, non è chiaro se essa si appunta sul prospetto informativo o sul documento generale dei rischi degli investimenti -è inconferente risultando estranea al percorso motivazionale declinato dal decidente di appello. Questo, riferendosi al «prospetto relativo al rischio» consegnato agli investitori, ha infatti osservato che «in ogni caso se pure la circostanza fosse stata provata, in mancanza di ulteriori elementi, la Banca non era esonerata dal corretto adempimento dell’obbligo informativo … »; e dunque, se il documento era comunque inidoneo a mandare assolto l’intermediario dagli obblighi su di sé gravanti, a nulla serve interrogarsi ora sulla sua utilità ai fini del giudizio.
2.3. La terza censura integra una mera sollecitazione alla renovatio iudicii in punto alla conducenza solutoria del riscontrato inadempimento degli obblighi informativi ed introduce nel giudizio anche un profilo nuovo non constando che nelle precedenti fasi di esso il tema rappresentato dall’onere probatorio gravante sugli attori abbia costituito materia di confronto processuale. E dunque per l’una o per l’altra ragione o per entrambe ne va comunque decretata l’inammissibilità.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si aggredisce il nucleo delle motivazioni di appello a mezzo delle quali il decidente ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado in ragione della consumata inosservanza dell’obbligo di astenersi dal l’ esecuzione di operazioni inadeguate, lamenta, nell’ordine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 21 TUF, atteso che il giudice del grado aveva divisato l’inadeguatezza
dell’operazione in ragione delle informazioni rinvenibili nell’invitation telex e nell’offering circular diffuse tra gli investitori istituzionali, dalle quali si era tratta la conclusione che «era noto, l’imponente indebitamento del Gruppo che poneva espressamente in dubbio la possibilità dell’emittente e delle garanzie di rimborso del prestito», sebbene tali documenti non fossero stati versati nel giudizio, risultandone di conseguenza la denunciata violazione del principio dispositivo; la violazione o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 Reg. intermediari 11522/1998, atteso che il giudice del grado aveva divisato l’inadeguatezza dell’operazione muovendo dall’errata convinzione che, scandagliando il profilo soggettivo dell’investitore, «dal portafoglio, NOME emerge come un investitore a basso rischio», provenendo, infatti, il capitale investito dal disinvestimento di BTP in scadenza, titoli «tutt’altro che ad alto rischio», fermo peraltro che «la mera diversificazione delle somme induceva a credere che l’intermediario si trovasse di fronte ad un investitore esperto», sebbene in contrario si fosse evidenziato il sicuro rilievo in termini dimensionali del portafoglio e come i clienti fossero orientati su titoli contraddistinti da cedole di molto superiori alla media del mercato, in tal senso deponendo anche la sottoscrizione del modulo di propensione al rischio attestante la vasta esperienza dei sottoscrittori in strumenti finanziari ed il loro orientamento di tipo speculativo.
Entrambe le doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto vertenti sul medesimo tema decisionale, si prestano ad un comune rilievo di inammissibilità.
Il ragionamento al riguardo sviluppato dalla Corte di appello, confutando il corrispondente motivo di gravame, si era orientato a porre in chiaro, da un lato, il profilo di «investitore a basso rischio» proprio del cliente («gli ulteriori investimenti, realizzati nel periodo di quelli oggetto di causa, rivelavano, comunque, l’attitudine di NOME
ad una gestione prudente e conservativa del patrimonio, orientata a conservare una liquidità, ad investire in titoli di Stato (per circa 1/3 del patrimonio), in obbligazioni emesse dall’Istituto bancario, in fondi di investimenti immobiliari, (che sono naturalmente estranei a gestioni finanziarie speculative, essendo legate alla gestione dei beni immobili), in fondi di investimento gestiti dalla stessa banca (tramite la sua controllata da Deutsche Bank fondi SGR24); e, dall’altro, l’evidente negligenza in cui era incorsa la banca, che non disponeva neppure dell’offering circular a seguire la deposizione dell’intermediario che aveva curato l’investimento, nel dare corso all’operazione («orbene, nella fattispecie, è stata accertato un negligente e superficiale comportamento della Banca che avrebbe dovuto attingere tutte le notizie utili dal mercato -ancor più con maggiore cautela, trattandosi di obbligazioni non presenti nel nostro mercato garantista del risparmio e quindi in un mercato secondario privo delle Regole proprie dell’Offerta pubblica -, da fornire proprio al cliente affinché questi potesse esprimere un reale consenso informato»).
Ora, rispetto a questo quadro motivazionale, la prima doglianza, in disparte dalla circostanza opposta dagli intimati, non coglie la totalità delle rationes decidendi che sorreggono il pronunciamento della Corte, sicché essa non intacca il fondamento della decisione che risulta ben più argomentata di quanto si sia eccerpito dalle notizie tratte da documenti pretesamente estranei alla causa; la seconda integra, com’è chiaro, una rivisitazione dell’apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado, è del pari si sottrae perciò al sindacato qui richiesto.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si aggredisce il nucleo delle motivazioni di appello a mezzo delle quali il decidente ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado laddove questa ha
pronunciato la risoluzione del contratto, lamenta, nell’ordine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 29 Reg. intermediari 11522/1998, atteso che il decidente del grado aveva motivato la predetta conferma sulla considerazione, maturata alla stregua delle rilevate inadempienze attribuibili alla banca, che «il grave inadempimento della Banca è di tale rilevanza da integrare il vizio risolutorio», sebbene in difetto di una specifica previsione normativa fosse da escludere che la violazione degli obblighi comportamentali potesse comportare la nullità del contratto quadro e la giurisprudenza si fosse «assestata» nel senso di escludere che l’ordine di acquisto, in quanto momento esecutivo del contratto quadro, fosse suscettibile di risoluzione; la violazione degli artt. 1321, 1453 e 1455 cod. civ., atteso che il decidente del grado aveva al riguardo altresì affermato che «la violazione investe l’obbligazione principale incombente sulla Banca in materia di tutela degli investitori» e che l’investitore deve sopportare il solo rischio implicito in ogni investimento e «non anche quello derivante da un difetto di conoscenza», sebbene, anche nell’ipotesi in cui l’inadempimento si fosse ritenuto nel caso di specie sussistente, esso avrebbe dovuto essere giudicato, comunque, di scarsa importanza.
6.1. Anche queste doglianze non sfuggono al giudizio di inaccoglibilità che pure travolge quelle dianzi traguardate.
6.2. La prima, in disparte dalla considerazione che non si comprende il riferimento alla categoria della nullità quando qui si discute della risoluzione, risulta inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., essendosi semmai la giurisprudenza di questa Corte -e ragionevolmente anche quella di merito a cui la ricorrente si riferisce -«assestata» in senso del tutto contrario a quello asserito dal motivo, vero, infatti, che, poiché gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa
secondaria contenuta nel reg. RAGIONE_SOCIALE n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro sia dopo la sua conclusione e poiché essi, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 31/08/2017, n. 20617), è affermazione da tempo corrente, a cui si è rettamente attenuto il decidente di merito, che «in materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento RAGIONE_SOCIALE e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento – aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi – quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza» ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 23/05/2017, n. NUMERO_DOCUMENTO).
6.3. La seconda doglianza affonda in una valutazione di fatto ( ex plurimis , Cass., Sez. VI-II, 22/06/2020, n. 12182) e si sottrae al sindacato qui richiesto.
Il quarto motivo di ricorso, con cui si aggredisce il nucleo delle motivazioni di appello a mezzo delle quali il decidente ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado laddove questa ha pronunciato la risoluzione del contratto nonostante la mancanza di prova del nesso di causalità tra condotta e danno ed aveva escluso il concorso di colpa degli investitori, lamenta in pari tempo la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 1453 e 2697, cod. civ., atteso che il decidente del grado aveva motivato il proprio pronunciamento, da un lato, giudicando che l’eccezione in punto al nesso di causalità «è rilevante in relazione ad una azione di
contenuto meramente risarcitorio (rispetto alla quale l’elemento del nesso di causalità si qualifica come elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità), mentre appare inconferente in relazione alla domanda risolutoria qui proposta, nella quale la condanna emessa nei confronti della Banca si pone come effetto restitutorio di tale pronuncia e non già come condanna di natura risarcitoria», dall’altro osservando, con il conforto della giurisprudenza di questa Corte, che il concorso di colpa non è configurabile in relazione agli acquisti di titoli ad alto rischio operati senza ottemperare agli obblighi informativi e che non vi era prova di danni evitabili, affermazioni entrambe censurabili in quanto, da un lato, non vi sarebbero dubbi sul fatto che l’investitore sia tenuto a provare la sussistenza del nesso di causalità e, dall’altro, sarebbe stato onere dell’investitore attivarsi tempestivamente per dismettere i titoli in presenza del primo decremento.
8.1. Anche queste doglianze sono inaccoglibili.
8.2. La prima è manifestamente fuori fuoco, insistendo su un argomento a cui la motivazione del giudice di appello ha tolto ogni fondamento, negando la rilevanza del nesso causale in rapporto all’azione di risoluzione proposta dagli investitori, sicché disquisire di esso, senza impugnare questo giudizio, rende la doglianza del tutto distonica.
8.3. La seconda sconta gli effetti della inammissibilità che affligge la prima, giacché il concorso di colpa di cui è menzione nell’art. 1227 cod. civ. attiene sempre alla tematica del danno risarcibile e non a quella della risoluzione cui invece si riporta la sentenza impugnata.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME