SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2656 2025 – N. R.G. 00004290 2024 DEPOSITO MINUTA 29 07 2025 PUBBLICAZIONE 29 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa NOME COGNOME ad esito dell’udienza del 1 0 luglio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4290/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliata presso il difensore avv. COGNOME P.
PARTE ATTRICE
contro
(C.F.
), PARTE CONVENUTA
P.
Oggetto: noleggio
Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: ‘voglia l’Ill.mo TRIBUNALE DI FIRENZE, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le migliori declaratorie del caso: -nel merito: accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale della società convenuta e, conseguentemente dichiararsi la risoluzione dello stesso per esclusiva responsabilità di quest’ultima; dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta a rimborsare all’attrice l’importo di € 6.800,00 = da quest’ultima corrisposto a titolo di cauzione e di € 7.000,00 = a titolo di canone, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 dal giorno del pagamento al saldo; dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta alla refusione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio’.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello ‘ svolgimento del processo ‘ e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l’effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l’altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l’applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa , la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti della società convenuta, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società che nonostante la regolarità della notifica del libello introduttivo non si è costituita preferendo disertare il dialogo processuale.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva della società attrice e passiva della società convenuta, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Ha dedotto parte attrice nel suo libello introduttivo che: è una società partecipata in misura maggioritaria dal oltre che da diversi comuni dell’Alessandrino, avente quale scopo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani del territorio di competenza (doc. 1 di parte attrice) con mezzi quali compattatori e spazzatrici. La stessa al fine di rimediare alla mancanza di un proprio mezzo di riparazione in data 4.12.2023 sottoscriveva con la società un contratto di noleggio di durata trimestrale avente ad oggetto un compattatore laterale a tre assi TARGA_VEICOLO con attrezzatura TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO (doc. 2 di parte attrice). Come da accordi versava l’importo di Euro 6.800,00 = a titolo di cauzione e l’importo di Euro 7.000,00 = quale primo canone mensile anticipato, comprensivo di Euro 200,00 = per il costo di attivazione del contratto (doc. 3 di parte attrice).
In data 15.12.2023 il già menzionato mezzo veniva ritirato presso la società RAGIONE_SOCIALE di Castelnuovo Rangone (MO) da parte di un autista della società RAGIONE_SOCIALE di Pistoia, incaricata dalla locatrice e, consegnato presso la sede di nel medesimo
giorno. Tale mezzo veniva quindi parcheggiato dall’autista di RAGIONE_SOCIALE nell’autorimessa aziendale della società ed ivi chiuso a chiave, con deposito delle stesse presso l’officina meccanica. In data 18.12.2023 il veicolo, alla presenza dell’incaricato di per il corso di addestramento/formazione al personale di signor , veniva prelevato dall’autorimessa aziendale e condotto nel piazzale antistante l’officina meccanica per consentire lo svolgimento delle manovre dimostrative durante le quali l’attrezzatura del mezzo presentava però delle anomalie di funzionamento quali mancata chiusura dei coperchi e ribaltamento a terra del cassonetto in fase di riposizionamento. Ciò provocava un grave danneggiamento dei coperchi nuovi dei cassonetti utilizzati per le manovre di addestramento come da documentazione fotografica prodotta in atti dalla parte attrice. Le suddette anomalie venivano riportate nel verbale di addestramento/formazione e nel modulo di inizio locazione dove, infatti, nelle note si legge: ‘l’attrezzatura non funziona correttamente’ , ‘incrinatura scalino sx -graffi angolo dx ante cabina’ , ‘gomma sportellino scarico lesionata, non funziona la chiusura coperchi’ . Suddette anomalie venivano rese sin da subito note alla
specificando che – a causa delle stesse – il verbale di consegna e istruzione sarebbe stato sì sottoscritto, ma con decorrenza solo a seguito della riparazione del guasto’. E in data 19.12.2023 la scriveva che un tecnico della FARID sarebbe intervenuto in data 22.12.2023 al fine di ripristinare il mezzo.
A seguito di alcune prove il tecnico – come riportato nel doc. 7 – constatava la sussistenza delle predette anomalie, oltre ad altre carenze nella fase di controllo/prova del mezzo antecedenti alla consegna alla società locataria (doc. 7 prodotto in atti dall’istante ). RAGIONE_SOCIALE sentito il proprio autista che si era occupato del trasporto del mezzo locato da ino alla sede di dichiarava che, durante il percorso, il mezzo non aveva subito alcun urto e/o danneggiamento risultando pertanto lo stesso già danneggiato al momento della partenza e a causa probabilmente di una precedente sessione di lavoro (doc. 8 di parte attrice). roponeva allora il trasferimento del veicolo presso l’officina RAGIONE_SOCIALE ai fini del ripristino ma – come emerge dal doc. 9 in atti non accettava tale soluzione sia in quanto si proponeva di addebitare i costi alla stessa sia per le tempistiche di riparazione incompatibili con l’urgenza della locataria di utilizzarlo – sia in quanto la non si assumeva alcuna responsabilità in merito alle problematiche presentate dal mezzo nonostante la stessa azienda occupatasi della consegna del veicolo avesse dichiarato che lo stesso non aveva subito alcun danneggiamento durante il trasporto.
Alla luce di tale inadempimento da parte della affermava di ritenere risolto il contratto con conseguente offerta in restituzione del veicolo a partire dal giorno 2.1.2024 e diffidava ai
fini della restituzione della cauzione già versata, del primo canone e del corrispettivo per gli ulteriori danni. Il veicolo, previo scambio di corrispondenza tra le parti, veniva quindi ritirato dalla sede di per conto di da un autista incaricato da RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE in data 3.1.2024, come da atto di consegna sottoscritto dal responsabile uffici acquisti, dall’amministratore della società attrice e dal conducente del mezzo che provvedeva al ritiro. (doc. 10 in atti).
Ha altresì dedotto l’attrice che – nonostante la diffida – non provvedeva a rimborsare ad i suddetti importi e anche il tentativo di negoziazione assistita intrapreso dalla non raggiungeva il suo scopo. Pertanto, in data 12.4.2024 la citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale la per richiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rimborso dell’importo di Euro 6.800,00 = corrisposto a titolo di cauzione, e di Euro 7.000,00 = a titolo di canone già versato, oltre agli interessi dal giorno del pagamento al saldo. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale indicando quale teste il sig. c/o
Parte convenuta restava contumace.
Ciò posto in fatto, in diritto è a dirsi che le due società stipulavano tra loro un contratto di noleggio che si qualifica quale accordo con cui una parte (il locatore/noleggiante) concede a un’altra (il conduttore/noleggiatore) il godimento temporaneo di un bene mobile o immobile, dietro corrispettivo. La giurisprudenza, non essendo dedicata una specifica disciplina al contratto di noleggio, lo assimila alla locazione, applicando le relative norme per i beni mobili.
Dalla disciplina sulla locazione di beni mobili, vengono tratte le obbligazioni in capo alle parti del contratto di noleggio. In particolare, in capo al noleggiatore – ex art. 1575 c.c. incombe l’obbligo di: consegnare al noleggiante il bene oggetto del contratto in buono stato di manutenzione; mantenere, anche successivamente, in buono stato il bene noleggiato affinché possa servire all’uso convenuto; garantire un pacifico godimento all’uso del bene in particolare garantendo il noleggiatore da eventuali pretese che terzi potrebbero vantare sul medesimo bene.
Il noleggiante, da parte sua, ai sensi dell’art 1587 c.c. dovrà: prendere in consegna la cosa ed osservare la diligenza nel servirsene per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso; restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore, nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo dello stesso oggetto; pagare il canone nei termini convenuti.
Il contratto di noleggio richiede dunque che il bene, oltre ad essere consegnato, sia in una condizione che non ne diminuisca l’idoneità all’uso, prevedendo anche in questo caso il diritto del noleggiante ad
un esatto adempimento contrattuale o in alternativa alla risoluzione del contratto qualora i vizi della cosa non fossero conosciuti né facilmente conoscibili. Nel caso di specie il contratto prevedeva che: ‘ gli autoveicoli verranno dati in consegna in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria ‘ (art. 2, lett. a) ed anche nella successiva dichiarazione di inizio locazione la convenuta attestava che l’attrezzatura era ‘ in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ‘, requisito che era da ritenersi essenziale. Soltanto al momento dell’avvio del corso di addestramento – da parte dell’incaricato di poteva constatare il malfunzionamento del suddetto mezzo che ne impediva la fruizione.
P remessi i fatti, come descritti dall’attrice nel libello introduttivo, non smentiti da avverse prove, occorre ricordare che secondo l’orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell’orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446), in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. C iò è da interpretarsi in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo processuale, (ovvero ‘ salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ‘).
Ebbene, parte attrice risulta aver dato prova sia documentale (doc. 1-11 allegati alla citazione e trattasi in particolare del contratto di locazione di autoveicoli senza operatore, fotografie del mezzo viziato; verbale corso di addestramento e formazione; scambio mail; relazione dell’intervento eseguito dall’operatore di NOME) sia testimoniale di quanto dalla stessa sostenut o.
Il teste escusso , previamente ammonito dal Giudice sulle conseguenze della falsa testimonianza, e della cui attendibilità non v’è motivo di dubitare avendo rilasciato dichiarazioni precise e circostanziate, in qualità di impiegato della società attrice con la mansione di responsabile dell’uffi cio acquisti ha confermato i fatti riportati da parte attrice nel proprio atto di citazione aggiungendo di essere stato presente personalmente e potendo pertanto confermare le circostanze di
fatto essendo – invero – stato proprio lui a parlare diverse volte con i referenti della e a scrivere che il mezzo non funzionava.
Alcuna attività difensiva idonea a contrastare la domanda attorea è stata invece espletata dalla società convenuta dal momento che la stessa è rimasta contumace nel giudizio de quo.
Conclusivamente la domanda di parte attrice merita accoglimento e la parte convenuta andrà condannata al pagamento della somma di Euro 6.800,00 a titolo di rimborso della cauzione e di Euro 7.000,00 a titolo di canone, somme che la parte attrice ha dimostrato di aver corrisposto come da ricevute di bonifici in atti (doc. 3) per un totale complessivo di Euro 13.800,00 oltre interessi dalla domanda.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l’effetto dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell’attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa con applicazione dei valori medi e con una riduzione forfettaria determinata dall’assenza di particolari questioni di diritto e del limitato numero di udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l’effetto dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti;
-CONDANNA a in persona del legale rapp.te pt a rimborsare a parte attrice l’importo complessivo di Euro 13.800,00 per le causali di cui in narrativa oltre interessi legali dalla domanda;
-CONDANNA a in persona del legale rapp.te pt al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in Euro 3.500,00 a titolo di compenso, Euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito dell’udienza del 1 0 luglio 2025 celebrata da remoto mediante applicativo Teams e conseguente riserva in decisione.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa NOME COGNOME