SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4057 2025 – N. R.G. 00008704 2025 DEPOSITO MINUTA 19 08 2025 PUBBLICAZIONE 19 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8704/2025 R.G. promossa da:
(c.f.
e
(c.f.
), con l’avv.
BASCELLI NOME
ricorrenti
contro
c.f.
)
c.f.
)
resistenti
CONCLUSIONI
Conclusioni dei ricorrenti:
Accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento di rispetto ai propri obblighi contrattuali di realizzare il pavimento dell’abitazione dei ricorrenti secondo gli standards richiesti e comunque secondo la regola dell’arte e, in conseguenza, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso dai Sig.ri e con la ditta
Condannarsi
e, in solido, il suo socio accomandatario
illimitatamente responsabile ex lege Sig.
, al risarcimento del danno subito dai ricorrenti,
C.F.
C.F.
P.
C.F.
Sig.ri e ai medesimi, che si quantifica in € 46.346,85, o nella diversa maggiore o minor somma che risulti dovuta in corso di causa.
Condannarsi i convenuti alla rifusione di compensi, spese legali e accessori di legge del presente giudizio e del procedimento cautelare di sequestro conservativo se non già liquidate in quella sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.3.25 i signori e
chiedevano dichiararsi risolto, nei confronti di e del socio illimitatamente responsabile il contratto di appalto per la fornitura e posa di pittura con latte di calce naturale sulle pareti e per la fornitura di magnesite per i pavimenti nell’immobile dei ricorrenti sito in Strà (VE), per grave inadempimento dell’appaltatore , con la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni quantificati nel complessivo importo di € 36.000,00 ed alla rifusione delle spese relative al procedimento di istruzione preventiva ed al procedimento cautelare di sequestro conservativo.
Secondo l’assunto dei ricorrenti, in particolare:
– con contratto del
30.10.2022 i signori
e
proprietari dell’immobile sito
in Strà (VE), INDIRIZZO, appaltavano alla ditta la
fornitura e posa di pittura con latte di calce naturale sulle pareti e la fornitura di magnesite per i pavimenti;
-sin dall’inizio dei lavori, tra giugno e luglio 2023, la pavimentazione all’interno dell’immobile eseguita dall ‘appaltatrice si manifestava inadeguata, non presentando le sufficienti caratteristiche di durezza e resistenza richieste per il soddisfacimento degli standards del trattamento commissionato;
la resistente, a fronte della assoluta evidenza dei vizi segnalati dai ricorrenti sulla posa in magnesite, suggeriva di realizzare i pavimenti medesimi in resina epossidica bicomponente in luogo della magnesite;
i ricorrenti, sulla scorta di tali rassicurazioni, accettavano la suddetta proposta e versavano alla ditta l’importo di € 29.120,00;
tuttavia, anche la posa di tale resina presentava da subito evidenti vizi che venivano prontamente denunciati dai ricorrenti;
in data 6.9.2023 i ricorrenti contestavano formalmente alla ditta resistente l’esistenza di vizi nelle lavorazioni talmente gravi da comportare la risoluzione del contratto di fornitura e posa del pavimento, invitandola, senza esito, a restituire quanto pagato;
-nell’ottobre 2023 i signori e promuovevano ricorso per Atp al fine di individuare i gravi vizi dell’opera e la loro entità, valutare la sussistenza di difetti dei materiali utilizzati, valutare se la posa della resina epossidica fosse stata eseguita a regola d’arte e se fosse adeguata al tipo di lavorazione richiesta e se fosse altresì differente per caratteristiche e resa rispetto alla posa di magnesite, stimare i costi per la rimozione degli eventuali vizi riscontrati;
il procedimento di istruzione preventiva si concludeva con il deposito della relazione peritale, a firma dell’Arch. , che dava atto della sussistenza dei vizi dell’opera lamentati, constatando che la pavimentazione in resina epossidica, pur presentando caratteristiche estetiche e prestazionali similari alla pavimentazione in magnesite, non era stata eseguita secondo le regole dell’arte, precisando che, non essendo possibile realizzare un intervento puntuale per l’eliminazione delle anomalie riscontrate, si imponeva il radicale rifacimento della pavimentazione per un costo stimato di € 36.000,00;
-all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, i ricorrenti chiedevano ed ottenevano provvedimento di sequestro conservativo nei confronti del socio accomandatario a tutela del proprio credito risarcitorio.
I convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata discussa all’udienza del 24.7.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dai ricorrenti.
La domanda è fondata e va accolta.
In ordine alla richiesta pronuncia risolutoria ex art. 1668, co. 2 c.c., o ltre all’onere di documentare il titolo della propria pretesa , incombe sul committente anche l’onere di provare la sussistenza dei vizi dedotti che devono essere tali da rendere l’opera del tutto inidonea alla sua destinazione (Cass. n. 5250/04).
Nel caso, i ricorrenti, da un lato hanno dato prova della fonte del proprio diritto, allegando il preventivo dell’appaltatrice con indicazione del prezzo accettato dai committenti (all. 3 ricorrenti) e comprovando l’avvenuto versamento del corrispettivo di € 29.120,00 (all. 4 ricorrent i) , dall’altro hanno adeguatamente dimostrato la sussistenza dei gravi vizi dell’opera realizzata , come evincibile dalla Relazione del Ctu nel procedimento di istruzione preventiva nella quale si dà atto che ‘la pavimentazione in resina epossidica, pur presentando caratteristiche estetiche e prestazionali similari alla pavimentazione in magnesite, non è stata eseguita secondo le regole dell’arte e non essendo possibile un intervento puntuale per l’eliminazione delle anomalie riscontrate si impone il radicale rifacimento della pavimentazione’ (Rel. Ctu, pag. 17: all. 9 ricorrenti).
Il Consulente tecnico ha confermato, inoltre, che la posa della resina epossidica non era adeguata al tipo di lavorazione richiesta essendo differente per caratteristiche e resa rispetto alla posa di magnesite, evidenziando che ‘ La scelta di utilizzare la finitura in resina anziché in magnesite è stata dettata dall’esigenza di porre rimedio ai vizi manifestati nella stesura magnesiaca che non presentava le caratteristiche di omogeneità e durezza promesse al committente. Utilizzando il rivestimento in resina si poteva contenere lo spessore del pavimento in pochi millimetri, riproporre il colore, l’aspetto monolitico del pavimento in magnesite, cioè senza giunti e fughe, e garantire la migliore resistenza all’irradiamento solare e agli agenti atmosferici per le superfici di pavimentazione esterne non adatte ad una applicazione del prodotto ‘ (Rel. Ctu, pag. 14).
Può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza dei vizi , della loro notevole incidenza sull’idoneità dell’ opera alla destinazione per la quale era stata commissionata e de ll’imputabilità d egli stessi all’appaltatrice , con conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere la pronuncia risolutoria ed il
risarcimento del danno , quantificabile nella complessiva somma di € 36.000,00 sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ctu, comprensiva delle spese per lo spostamento dei mobili e per l’alloggio degli attori durante il tempo necessario per l’esecuzione delle opere (Rel. Ctu, pagg. 16 -17).
In ordine alle spese, legali e peritali, sostenute dai ricorrenti in relazione al procedimento di istruzione preventiva, le stesse vanno liquidate a titolo di danno emergente, come precisato in giurisprudenza (sul punto Cass. n. 30854/23), e corrispondono alle seguenti voci come indicato dalla difesa attorea:
-€ 3.805,78 versati dai ricorrenti al CTU Arch. (all. 13);
-€ 2.082,00 versati dai ricorrenti per l’attività di consulenza di parte svolta dal CTP (all. 14);
-€ 286,00 a titolo di spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) per l’iscrizione a ruolo del procedimento di istruzione preventiva;
-€ 3.056,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 4.459,07, a titolo di spese legali del procedimento di istruzione preventiva, calcolati applicando i valori medi per lo scaglione di valore da euro 26.000,00 fino ad euro 52.000,00.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore tra € 26.000,00 e € 52.000,00 , per le fasi di studio (851,00), introduttiva (602,00) e decisoria (1.453,00), secondo valori minimi avuto riguardo alla non complessità della controversia.
Nelle spese di lite vanno comprese anche le spese relative al procedimento di sequestro conservativo ante causam , liquidabili in € 286 ,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compenso
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1668 c.c., in solido, di
e di
nella causazione dei vizi e difetti che interessano le opere
commissionate dai ricorrenti nell’immobile di loro proprietà , dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa;
condanna i resistenti, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno:
della somma di € 36.000,00 oltre iva , pari al costo delle opere per porre rimedio ai suddetti vizi come risultante dal procedimento di istruzione preventiva;
della somma di € 3.805,78 versat a dai ricorrenti al CTU RAGIONE_SOCIALE. a titolo di spese nel procedimento di istruzione preventiva;
della somma di € 2.082,00 versat a dai ricorrenti a titolo di spese per l’attività di consulenza di parte svolta dal CTP (all. 14);
della somma di € 286,00 a titolo di spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) per l’iscrizione a ruolo del procedimento di istruzione preventiva;
della somma di € 3.056,00 , oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, a titolo di compensi legali del procedimento di istruzione preventiva;
condanna i resistenti alla rifusione delle spese del presente giudizio e del procedimento cautelare di sequestro in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 6.106 ,00 per compensi, € 831,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 19/08/2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa NOME COGNOME