Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30084/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore rappresentate legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e
Oggetto: Contratto di somministrazione -Gas e elettricità -Aumento potenza -Apertura Sala slot -Inadempimento fornitore.
CC 28.02.2025
Ric. n. 30084/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO nello studio dell’Avv. NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3160/2022 pubblicata il 10 ottobre 2022 dalla Corte d’appello di Milano;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
1. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -premettendo di operare nel settore del lotto, delle lotterie, dei concorsi pronostici ecc. e di aver stipulato in data 18.11.2013 un contratto di locazione relativo all’immobile sito in Fidenza, INDIRIZZO (in precedenza, condotto in locazione dall’impresa ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘), al fine di adibirlo a sala da gioco – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare: – il grave ritardo della convenuta nell’esecuzione della richiesta di ‘voltura al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra Eni S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE di Conti Maria’ , inviata da RAGIONE_SOCIALE a Eni S.p.A. in data 07.03.2014, richiesta rinnovata sino a luglio dello stesso anno e il grave ritardo di Eni S.p.A. nella fornitura di energia elettrica in favore di RAGIONE_SOCIALE nei tempi e nella potenza dalla stessa richiesti, con conseguente condanna di Eni S.p.A. al risarcimento dei danni tutti cagionatile ‘ quantificati complessivamente, in Euro 84.750,93, ovvero in quegli altri maggiori o minori importi ritenuti ‘. Eni S.p.A. si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
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il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8232/2020 rigettava integralmente le domande attoree, con condanna della società attrice a rifondere alla convenuta ENI le spese di lite;
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; RAGIONE_SOCIALE si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame;
l a Corte d’ Appello di Milano con la sentenza n. 1840/2021 ha rigettato il gravame, con condanna della appellante a rifondere all’appellata le spese del grado ;
avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘ Error in procedendo per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appello di Milano, introdotto in causa una circostanza mai dedotta dalle parti, né risultante ex actis, integrante una eccezione nuova sulla base della quale ha definito il giudizio. ‘ ; in particolare, assume che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione denunciata ‘ andando completamente al di fuori perimetro del contraddittorio sviluppatosi nel giudizio ‘ , asserendo che Eni non avesse affatto condizionato la voltura richiesta dalla Jackpot al pagamento delle bollette inevase (come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti), ma avesse legittimamente esercitato il proprio diritto di verificare preliminarmente l’esistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza, anche in virtù della mancata disdetta del contratto da parte di quest’ul tima;
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con il secondo motivo di ricorso lamenta ‘ Motivazione, apparente, perplessa e obiettivamente non comprensibile in violazione dell’art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ‘; in particolare, ribadisce e insiste nel lamentare che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a negare la circostanza (oggetto di contraddittorio in prime e seconde cure) che la voltura dell’utenza sia stata sospesa per morosità del precedente intestatario, concentrandosi, viceversa sulla giustificazione della necessità di effettuare non meglio precisati controlli;
con il terzo motivo di ricorso denunzia ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. ‘; nello specifico, osserva che la Corte d’appello di Milano ha omesso di valutare la circostanza, oggetto di contraddittorio tra le parti ed espressamente riconosciuta da Eni s.p.a. dell’avvenuta richiesta di effettuazione dell’aumento di potenza a Enel s .p.a. solo in data 22 luglio 2014;
i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente ponendo tutti, sotto diversi profili, la medesima questione, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati;
4.1. la c orte d’appello pur avendo, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, ribadito la circostanza pacifica e non contestata tra le parti che Eni avesse, da subito, precisato a Jackpot Eleven che i tempi della voltura sarebbero stati rallentati a causa della morosità pregressa del precedente utente, ha contravvenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato come violato dalla società ricorrente (recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza n.32932/2024, citata in memoria), aggiungendo un tema difensivo ultra petitum , concernente degli imprecisati necessari accertamenti che Eni avrebbe dovuto compiere nel lasso di tempo trascorso dalla
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richiesta formale di voltura da parte di Jackpot Eleven (7 marzo 2014) all’inizio della somministrazione (avvenuta effettivamente a partire dal 17 giugno 2014), al fine di verificare preliminarmente la sussistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza (ossia l’assenza di un collegamento tra cliente uscente e cliente subentrante);
in particolare, la Corte d’appello ha testualmente ritenuto che «legittimamente ha esercitato il proprio diritto di verificare preliminarmente l’esistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza , anche in virtù della mancata disdetta del contratto da parte di quest’ultima» (pag . 8 della sentenza impugnata), pure richiamando, in proposito, la delibera 2018 dell ‘ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), applicata da Eni nel caso di specie;
ebbene, detto riferimento si pone al di fuori del perimetro del dovere del giudice d’appello di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado; difatti, la circostanza aggiunta , all’evidenza, non rientra nella relazione di continenza con i fatti costitutivi della fattispecie giuridica allegati nell’atto introduttivo;
va, inoltre, evidenziato che la Corte d’appello ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui, a fronte della richiesta di aumento di potenza ricevuta da Jackpot Eleven in data 2 luglio, Eni aveva espressamente riconosciuto di averla inoltrata ad Enel s.p.a. solo in data 22 luglio 2014 (come risulta espressamente dalle comparse di costituzione della stessa ENI in primo grado e in appello);
nello specifico, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza del ritardo (di circa 20 giorni) con cui Eni aveva inoltrato la richiesta di
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RAGIONE_SOCIALE, affermando che la successiva missiva proveniente da Enel s.p.a. e indirizzata alla medesima RAGIONE_SOCIALE, con cui informava quest’ultima di aver ricevuto la lettera da Eni in data 25 luglio 2014 per l’aumento di potenza, non avesse alcun valore probatorio in quanto mero indizio proveniente da un terzo (pag. 9 della sentenza impugnata) , senza considerare che l’avvalersi di un terzo nell’adempimento dell’obbligazione (nella specie, la richiesta legittimamente ricevuta dall’ utente per l’aumento di potenza della fornitura) significa rispondere dei fatti dolosi o colposi di costui a mente dell’art. 1228 o 2049 c.c.;
ogni altra questione o profili assorbiti, il ricorso va accolto per quanto di ragione nei suindicati termini e limiti; la sentenza impugnata va cassata in relazione , con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione