SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2079 2025 – N. R.G. 00004690 2025 DEPOSITO MINUTA 19 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
NNUMERO_DOCUMENTO
il Giudice, AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, CF
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, CF
, CF
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C.F.
C.F.
C.F.
difesi dall’AVV_NOTAIO del Foro di Monza
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CF/ P.IVA , INDIRIZZO. INDIRIZZO – INDIRIZZO), in persona legale rappresentante pro tempore, Pec. P.
-resistente –
CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
per parte attrice:
previo accertamento dei fatti di cui in premessa condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CF/ P.IVA , INDIRIZZO, in persona legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Sig.ra dell’importo di € 13.000,00 da questa corrisposto ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 , IV° comma, c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo; P.
2) previo accertamento dei fatti di cui in premessa, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla signora nella misura che risulterà di giustizia da determinarsi in ogni caso anche con valutazione equitativa.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge; con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del gli attori, premesso di essere la signora comproprietaria con i nipoti e dell’immobile sito INDIRIZZO ove la stessa risiede hanno allegato che la signora necessitando dell’istallazione di un ascensore all’interno del suddetto immobile per permetterle di raggiungere il secondo piano incaricavano l’impresa , previo sopralluogo e acquisizione ed accettazione di un preventivo, a realizzare una piattaforma elevatrice garantendo che le suddette opere godevano (e avrebbero goduto) del beneficio fiscale al 75%
La signora , pertanto provvedeva in data 27.12.23 al pagamento di quanto richiesto e di cui alla fattura n. 520/2023 del 21.12.2023, emessa con applicazione della ‘ detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119 ter del DL 34/2020 con applicazione dello sconto al 75 % ex art. 121 DL n. 34 del 2020.
Gli attori hanno poi precisato che dopo numerosi solleciti ad effettuare l’intervento , in data 28.02.2024 si presentava in loco un altro tecnico incaricato dalla società il quale presa visione dello stato dei luoghi alla presenza dei signori , e riferiva che non era possibile realizzare l’intervento preventivato (e di cui alla fattura sopra citata e prodotta) in quanto non potevano essere rispettate le misure indicate (il vano ascensore realizzabile avrebbe infatti le seguenti misure: 157 x 80 cm e pertanto non potrebbe conseguire il beneficio fiscale): tale circostanza era poi appurata dagli attori a mezzo di tecnico di parte
La signora del 31.05.24, per il comunicava pertanto la propria volontà di recesso e chiedeva l’immediata restituzione, alle medesime coordinate bancarie, dell’importo già corrisposto, richiesta rimasta senza esito cos’ come l’invito alla negoziazione assistita
Di qui l’odierna domanda per ottenere , previo accertamento dei fatti allegati , la restituzione di quanto pagato ed il risarcimento del danno morale.
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Si premette in diritto quanto alla questione attinente la legittimazione all’azione che sebbene il preventivo per i lavori di cui è causa sia accettato e l’ordine firmato – dalla anche i
signori e hanno partecipato alle trattative ed all’incarico , uno di loro essendo anche indicato come referente nei documenti prodotti.
Dunque sussiste la legittimazione di tutte le parti.
Ciò posto si osserva quanto all’azione promossa di ‘ accertamento del recesso e restituzione’ e rammentato che nel perimetro dei fatti allegati spetta al giudice la qualificazione giuridica dei medesimi, che :
‘.. in generale, in materia di inadempimento contrattuale il creditore che vuol farlo valere chiedendo la risoluzione o comunque il risarcimento del danno, deve provare la fonte contrattuale ed il termine di adempimento, mentre spetta al debitore provare gli eventuali fatti estintivi ( da ultimo, a seguito di una consolidata giurisprudenza sul punto, Cass. 12.6.2018 n. 15328)
Nei contratti corrispettivi poi quando le parti si addebitano reciproci inadempimenti proponendo contrapposte domande di risoluzione, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contestare la domanda di risoluzione per inadempimento o di adempimento, non è consentito pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c o ritenere la legittimità del rifiuto ex art.1460 c.c se la parte che lo domanda non abbia a sua volta adempiuto .’ ( Cass. 18.5.2005 n.10389; cass 4.4.2000 n. 4089 e di recente, implicitamente Cass. 16637 del 3.7.2013)
Quanto ai rapporti tra risoluzione , recesso e risarcimento del danno, è ingenerale affermata, alla stregua della nota sentenza a sezioni unite del 2009, l’incompatibilità tra richiesta di risoluzione e risarcimento del danno da un lato e recesso e caparra dall’altro mentre del maggior danno ex art.1385 c.c. deve invece fornirsi prova specifica che derivino da un fatto ulterior e rispetto allo scioglimento del contratto ( Cfr.Cass sez.unite n. 553/2009). Ciò fermo il fatto che il recesso è facoltà da prevedersi espressamente in contratto oppure che discende dalle legge e che il giudice è libero di qualificare la domanda di recesso alla stregua di risoluzione ( Cfr.ancora CSU 553/2019 cit.).
Ciò premesso e venendo al caso di specie è documentata la conclusione del contratto e l ‘adempi mento da parte degli attori della propria prestazione mediante pagamento integrale del prezzo .
Per altro verso, allegato l ‘inademp imento, controparte – che si è disinteressata al processo -, non ha dimostrato a sua volta il proprio adempimento od il fatto estintivo od impeditivo dello stesso.
Risulta a sua volta dalla relazione in atti dell ‘ Ing. a seguito del sopralluogo effettuato presso l’immobile di INDIRIZZO , che ‘ rilevate le misure del vano ascensore disponibile che sono di 157×80 cm ritiene che non sia possibile conseguire il beneficio fiscale al 70% in quanto le dimensioni minime per garantire l’accesso ai disabili di una cabina ascensore in
edificio residenziale esistente, ai sensi della legge nazionale 13/89 e L.R. per la Lombarda sono le seguenti: larghezza 80 cm (a disposizione 157 cm) profondità120 cm (a disposizione 100 cm) e larghezza porta 75 (a disposizione 84 cm), a cui vanno aggiunte le dimensioni tecniche per ingombro struttura cabina e guide ed accessori vari ‘.Conseguentemente: ‘ Per l’adeguamento, ai minimi richiesti, saranno necessari interventi edili importanti con modifica della scala attorno all’attuale vano ascensore, con costi che sicuramente vanificherebbero il beneficio fiscale atteso ‘ .
Da tanto deriva da un lato che , irrealizzabile una condizione essenziale della pattuizione, il contratto non avrebbe potuto avere integrale esecuzione per fatto dell ‘appaltatore/commissionario, che aveva erroneamente prospettato -calcolatole dimensioni utili per usufruire dei benefici fiscali ( e dunque di un fatto come tale costituente inadempimento.
Di tale circostanza risulta aver dato atto la stessa società convenuta a mezzo del proprio tecnico nel corso dell ‘ultimo intervento ( circostanza allegata e non contestata)
Per altro verso la prestazione allo stato non è stata eseguita né controparte risulta aver in qualche modo replicato alla dichiarazione di ‘ recesso ‘ dell ‘attore né restituito il denaro ricevuto.
Quanto alla qualificazione in concreto dell ‘azione, deve più correttamente e ffettuarsi in termine di risoluzione- non risultando una previsione contrattuale scritta della facoltà dì recesso.
In ogni caso a seguito dello scioglimento contrattuale per fatto della convenuta, gli attori hanno diritto alla restituzione delle somme corrisposte con gli interessi come indicati in domanda: nulla sulla rivalutazione in difetto di prova del maggior danno
Viceversa non vi è prova dell ‘ulteriore danno, qualificato come m orale , per il quale deve sempre ed in ogni caso essere provato l ‘an ,, non dandosi nel nostro sistema una fattispecie di danno presunto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
in accoglimento della domanda e previa declaratoria di scioglimento del contratto per le ragioni di cui in parte motiva
–COGNOME la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 13.000,00 oltre interessi come per legge ed ex art. 1284 , IV° comma, c.p.c. dalla data della domanda giudiziale
al saldo effettivo
RIGETTA o DICHIARA assorbita ogni altra domanda anche di danno
–COGNOME la convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3400,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario come per legge
Monza, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME