Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2039 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2039 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5058/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1636/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ravenna in favore di RAGIONE_SOCIALE, avente a oggetto il pagamento della somma di euro 318.000,00, quale residuo prezzo dell’impianto mobile discontinuo ‘RAGIONE_SOCIALE Top Tower 3000′, acquistato nel 2009 dalla controparte.
L’opponente dedu sse che l’impianto, s ù bito dopo l’installazione, aveva manifestato gravi malfunzionamenti e problemi di sicurezza, culminati in un incendio verificatosi nel dicembre 2011, tali da impedirne il collaudo e ridurne l’operatività.
Esponeva che, con scrittura privata del 27/1/2012, le parti avevano riconosciuto l’esistenza dei vizi e concordato lavori di perfezionamento dell’impianto, individuati in un successivo incontro dell’8/2/2012, che COGNOME avrebbe dovuto eseguire senza ulteriori corrispettivi.
RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto dell’opposizione sostenendo che la scrittura privata integrasse una transazione con la quale l’opponente aveva riconosciuto il debito residuo e ottenuto una riduzione del prezzo, non subordinata all’esecuzione dei lavori.
Il Tribunale di Ravenna rigettò l’opposizione, ritenendo che la scrittura privata avesse natura transattiva e che l’obbligo di pagamento non fosse collegato ai lavori di perfezionamento, non specificati nei contenuti e nei tempi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposero appello, deducendo l’erroneità della decisione per avere il Tribunale escluso la natura corrispettiva delle prestazioni previste nella scrittura privata, nonché per non avere considerato l’inadempimento di COGNOME nell’esecuzione dei lavori concordati.
La Corte d’appello di Bologna accolse l’impugnazione , revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda. Ritenne, in particolare, che la scrittura del 27/1/2012 dovesse essere interpretata unitariamente,
contenendo obbligazioni corrispettive: da un lato il pagamento del residuo prezzo, dall’altro l’esecuzione dei lavori di perfezionamento , resisi necessari per i vizi riconosciuti dell’impianto.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
La ricorrente ha chiesto decidersi il ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U., n. 9611, 10/04/2024, Rv. 670667 -01).
Pertanto, la NOME COGNOME legittimamente compone il RAGIONE_SOCIALE.
Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1355, 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente
interpretato gli obblighi contrattuali e le risultanze tecniche, attribuendole ricorrente responsabilità non conformi al quadro normativo evocato.
In particolare, si assume che <>.
La Corte di Bologna avrebbe dato vita a una ‘interpretazione creativa’ dello strumento negoziale, frustrando il senso letterale delle parole in esso utilizzate, che apparivano del tutto logiche, senza fornire argomenti a sostegno di una tale opzione ermeneutica. Inoltre, ove si fosse soffermata ad apprezzare il comportamento delle parti tenuto successivamente alla stipulazione, non sarebbe potuta giungere all’avversata conclusione. In definitiva, l’impegno assunto dalla ricorrente aveva natura generica e programmatica.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alle norme di ermeneutica negoziale, va rilevato che qui un tal richiamo altro scopo non ha che riportare a un’alternativa lettura della vicenda fattuale, rispetto all’accertamento giudiziale.
Per vero, la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, <> (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013 e fra le più recenti, Cass. n. 2050/2024).
Nonostante gli sforzi profusi dalla ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento della Corte locale. In definitiva la ricorrente si duole del risultato cui è pervenuta la decisione, sulla base di corretti canoni ermeneutici.
La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,
essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).
Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1208, 1209, 1362 e 1460 cod. civ., per avere la Corte di appello omesso di considerare fatti decisivi, documenti e risultanze istruttorie che dimostravano l’assenza di inadempimenti, fondando invece la decisione su una ricostruzione distorta e incompleta del materiale probatorio. Inoltre, il Giudice non avrebbe comparato gli opposti inadempimenti e la mancanza di proporzionalità fra gli stessi.
Anche questo motivo è infondato.
La sentenza ha comparato la condotta delle parti, avendo accertato che l’odierna ricorrente aveva omesso del tutto di adempiere alla scrittura intervenuta fra le parti il 27/1/2012, sulla base della quale avrebbe dovuto effettuare gli opportuni interventi sul macchinario. A fronte del quale inadempimento la controparte era rimasta debitrice di un quinto del prezzo dell’impianto, risultato inidoneo.
Quindi, non si può di certo affermare che non abbia apprezzato l’entità dell’inadempimento, a fronte del quale l’odierna controricorrente aveva omesso di versare l’ultimo quinto del prezzo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali; essendo l’epilogo conforme alla proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente va condannata al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 5.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME