Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34342 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10828/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE di ARDEA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE e REGIONE LAZIO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4629/2020 depositata il 2/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE come mandataria di RAGIONE_SOCIALE composta da essa e da RAGIONE_SOCIALE che all’esito di una gara aveva stipulato con il Comune di Ardea il 7 gennaio 2010 un contratto di servizio di trasporto pubblico per la durata di sei anni, conveniva davanti al Tribunale di Velletri tale Comune e il precedente gestore del servizio, RAGIONE_SOCIALE chiedendo di accertare l’obbligo di COGNOME a consegnare all’attrice, come disposto dall’articolo 22 L.R. 16 luglio 1998 n. 30, beni relativi al trasporto acquistati con contributi regionali, di accertare altresì l’inadempimento del Comune per non avere attivato le procedure dirette al trasferimento dei suddetti beni da COGNOME all’attrice, e quindi di condannare i convenuti, alternativamente o solidalmente, a risarcire quest’ultima del danno pari alla spesa che aveva dovuto sostenere per il noleggio di veicoli sostitutivi di quelli illegittimamente trattenuti da COGNOME, per svolgere il servizio di trasporto.
NOME si costituiva, resistendo; si costituiva anche il Comune, ottenendo di chiamare in manleva la Regione Lazio, che a sua volta si costituiva eccependo difetto di legittimazione passiva.
Nelle more del giudizio NOME falliva; la riassunzione veniva effettuata nei confronti della curatela.
Il Tribunale, con sentenza n. 945/2016, dichiarava difetto di legittimazione passiva del Comune e della Regione e dichiarava improcedibile l’azione nei confronti del fallimento COGNOME.
COGNOME proponeva appello, cui resistevano sia il Comune sia la Regione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4629/2020, rigettava il gravame.
COGNOME ha presentato ricorso, articolato in sette motivi, da cui si è difeso il Comune con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato ‘Requisitoria’ concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Memoria hanno presentato sia la ricorrente sia il controricorrente.
Considerato che:
Con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia, in riferimento agli articoli 159, primo comma, e 161, primo comma, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo (ciò viene argomentato dagli articoli 156, secondo comma, e 132, secondo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.) per inosservanza degli articoli 281 sexies e 352, sesto comma, c.p.c., nonché, ancora ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione del diritto di difesa (articolo 24, secondo comma, Cost.) e violazione del principio del contraddittorio (articolo 111, secondo comma, Cost.), unitamente a violazione degli articoli 156, secondo comma, e 161, secondo comma, c.p.c., per avere il giudice d’appello deciso la causa senza attendere la consumazione dei termini per conclusionale e replica, così non osservando pure gli articoli 190 e 352, primo comma, c.p.c.
Con il secondo motivo, ancora ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione degli articoli 156, secondo comma, e 161, primo comma, c.p.c., per inosservanza di quanto prescritto dall’articolo 281 sexies c.p.c., ovvero lettura del
dispositivo e della concisa motivazione al termine della discussione e pubblicazione della pronuncia mediante sottoscrizione del verbale d’udienza con immediato deposito in cancelleria; sempre ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia pure violazione degli articoli 156, secondo comma, e 161, primo comma, c.p.c. per inosservanza dell’articolo 221, quarto comma, l. 77/2020, nel senso di impossibilità di adottare il provvedimento ‘fuori udienza’.
Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza per violazione degli articoli 159, primo comma, e 161, primo comma, c.p.c., in relazione all’articolo 156, primo comma, c.p.c. per violazione dell’articolo 128, primo comma, c.p.c. pubblicità dell’udienza di discussione -.
Con il quarto motivo, sempre ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza in relazione agli articoli 159, primo comma, e 161, primo comma, c.p.c. per omessa verbalizzazione delle attività d’udienza in violazione degli articoli 126, 130 e 180 c.p.c. nonché dell’articolo 44 disp. att. c.p.c.
Sono ictu oculi inammissibili tutte queste prime censure perché, pur essendo ampiamente illustrate, in nessuna si indica quale effettiva e reale lesione la ricorrente ne abbia subito in relazione alle sue concrete esigenze di difesa, come occorre per la loro sostanza puramente processuale.
Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., motivazione contraddittoria e/o apparente della sentenza, violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 d.lgs. 422/1997, della L.R. Lazio n. 30/1998 di attuazione del d.lgs. 422/1997, del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) nonché delle ‘norme di gara e del contratto di appalto (bando, disciplinare, capitolato, costituenti la lex specialis della procedura)’; si denuncia pure, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., mancato rispetto degli articoli 1218, 1223 e 1362 ss. c.c.
Con il sesto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di tutte le norme richiamate nella rubrica del precedente motivo e del contratto di appalto in relazione agli articoli 1362 ss. c.c., in riferimento al ritardo nell’adempimento ex articolo 1218 e 1223 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., rigetto e/o omessa pronuncia su motivo d’appello.
Con il settimo motivo si lamenta motivazione contraddittoria e/o errata della sentenza, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione ancora del d.lgs. 422/1997, del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) nonché delle ‘norme di gara (bando, disciplinare, capitolato, costituenti la lex specialis della procedura) del contratto di appalto’ in riferimento agli articoli 1362 ss. c.c., oltre che degli articoli 87 CdS, 1218 e 1223 c.c.; si denuncia pure, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ‘rigetto e/o omessa pronuncia su motivo di appello’.
Questi motivi, benché presentati con rubriche non particolarmente coerenti, e benché includano pure, nelle esposizioni, alcuni tratti fattuali e quindi inammissibili, esaminati in modalità congiunta sono in effetti da qualificarsi come denuncianti vizio motivazionale in ordine alla dichiarata carenza di adempimento del Comune nella fase contrattuale della vicenda quanto alla fornitura a Cilia dei mezzi di trasporto che erano ancora detenuti da Ottaviani, per essersi il Comune attivato (e anche così nulla sarebbe riuscito a recuperare, sicché l’attuale ricorrente avrebbe dovuto noleggiare mezzi di trasporto, la somma sborsata per il relativo costo avendo appunto chiesto come oggetto del risarcimento) ben in ritardo rispetto al suo obbligo contrattuale.
Effettivamente la corte territoriale (a pagina 6 della sentenza) ha riconosciuto che gli autobus cui si riferivano gli atti di gara e che COGNOME tratteneva furono oggetto di attività di recupero da parte del Comune ‘con ritardo’ -è qui implicito ma chiaro il riferimento a
quanto lamentato da COGNOME: ‘oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto’, pur essendo il Comune ‘sollecitato anche dalla Regione’ -.
Nonostante ciò, id est incorrendo in una incomprensibile e intensa contraddittorietà motivazionale, il giudice d’appello poi esclude l’inadempimento del Comune, il cui accertamento – a pagina 3 della sentenza -aveva pure riconosciuto essere oggetto di una delle domande di COGNOME e dal quale discendeva altresì ulteriore domanda risarcitoria.
La corte capitolina afferma, invero, di integrare la motivazione offerta dal primo giudice nella modalità seguente: ‘… emerge con chiarezza come secondo la stessa prospettazione dell’odierna appellante il Comune di Ardea abbia provveduto, sia pure con ritardo, ad individuare gli autobus acquistati con contributi pubblici che il precedente gestore aveva l’obbligo di trasferire al nuovo, a determinarne il controvalore nella somma offerta dall’ATI … ed a convocare le parti (nuovo e il vecchio gestore) al fine di definire bonariamente la vicenda’ (per di più, così delineata, si osserva incidenter , sembra che ‘la vicenda’ sussistesse solo tra nuovo e vecchio gestore, e il Comune fosse una sorta di terzo mediatore …). Segue la narrazione delle tre diffide compiute dal Comune, la prima l’8 dicembre 2010, la seconda il 25 maggio 2011 e la terza il 27 luglio 2011: come se tutto questo, in ultima analisi, potesse di per sé costituire l’effettivo e completo adempimento del Comune a quel contratto che il giudice d’appello espressamente riconosce (a pagina 2 della sentenza, riportando quanto emerge dalla pronuncia di primo grado) essere stato stipulato tra il Comune e l’ATI il 7 gennaio 2010.
10. La motivazione della sentenza, dunque, va qualificata come gravemente contraddittoria e illogica: il che conduce, accogliendo nei suindicati termini i motivi de quibus , assorbita ogni altra questione e diverso profilo, alla cassazione in relazione della
sentenza impugnata, con rinvio medesima corte territoriale, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME