SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 1176 2025 – N. R.G. 00002730 2024 DEPOSITO MINUTA 12 06 2025 PUBBLICAZIONE 12 06 2025
contumace
– parte convenuta –
Contumace parte convenuta, la difesa attorea ha concluso come in atti.
OGGETTO: somministrazione; pagamento somme.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 11.4.2024, iscritto a ruolo in data 18.4.2024, la società (nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio la società (nel prosieguo, per brevità, ), esponendo – in via
di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – ciò che segue.
In data 17.12.2021 le parti hanno stipulato un contratto di acquisto di prodotti per il locale gestito dalla società convenuta (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo), con cui quest’ultima ha assunto l’impegno a vendere soltanto marche di birra fornite da , obbligandosi altresì, per la durata del contratto, ad acquistare un quantitativo minimo di 375 ettolitri di birra in fusto (cfr., rispettivamente, clausola 1.5 del contratto 17.12.2021 cit.).
Sempre in base a specifica intesa nell’ambito del contratto (cfr. art. 3), con clausola negoziale collegata all’impegno assunto da parte convenuta in relazione all’acquisto minimo di 375 ettolitri di birra da , quest’ultima ha versato a la somma di € 36.600,00 (Iva compresa), come da bonifico bancario prodotto sub 3 del fascicolo attoreo; rimessa di denaro in relazione alla quale ha messo fattura come da doc. n. 4 del fasc. cit..
Tuttavia, nel corso del rapporto contrattuale, -a fronte dell’impegno all’acquisto minimo di 375 ettolitri di birra – ne ha acquistati solo 16, con conseguente ammanco di 359 ettolitri e da ciò – stante il versamento di cui al bonifico doc. n. 3 cit. e l’espressa previsione contrattuale avente ad oggetto la restituzione della somma corrisposta ex art. 3 cit. (cfr. artt. 5, 6 e 7 del contratto 17.12.2021) – un credito a favore di Partesa per € 28.720,00 + Iva.
Il Giudice del Tribunale di Monza – 1 ma Sezione civile – dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
( ex art. 281 sexies , comma 1, c.p.c.)
nella causa N. 2730/2024 R.G.
promossa da
P. IVA:
), P.
con il proc. dom. Avv.to NOME COGNOME, INDIRIZZO, in Lainate
– parte attrice – contro
(P. IVA:
P.
),
Inoltre, ha eseguito a favore di per un importo di € 18.945,21 (cfr. fatture prodotte sub docc. nn. 5-15 del fascicolo attoreo), senza che la società convenuta abbia provveduto al saldo del dovuto, essendosi limitata a versare acconti per € 118,02.
Tanto esposto, la difesa attorea – quantificata l’esposizione debitoria di controparte in € 28.720,00 + Iva (in relazione agli artt. 5-7 del contratto 17.12.2021), nonché in € 18.827,19 Iva compresa (per il mancato pagamento della merce fornita) – ha chiesto di condannare al pagamento di tali importi; con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per la società convenuta, che, quindi, è stata dichiarata contumace (cfr. verbale udienza 26.9.2024, agli atti del giudizio a PCT).
Assegnala la causa ad un primo Giudice; ammesso interrogatorio formale di parte convenuta (cfr. verbale udienza 26.9.2024); dato atto del fatto che nessuno si è presentato per per rendere l’interrogatorio formale, senza che tuttavia la notifica fosse andata a buon fine ‘per irreperibilità del destinatario’ ed ammesso un teste della parte attrice (cfr. verbale udienza 28.11.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente; revocata l’ammissione del teste e ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale (cfr. ordinanza 10.4.2025), in data 12.6.2025 il giudizio viene definito con sentenza ex art. 281 sexies , comma 1, c.p.c..
*
Si premette che difese, eccezioni e argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio ‘della ragione più liquida’ (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell’11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Lo schema contrattuale adottato delle parti prevedeva a carico di l’obbligo di ordinare da , nel corso della durata del rapporto, almeno 375 ettolitri di birra in fusto (cfr. art. 1.5 cit.); a fonte di tale obbligo, si è impegnata a versare a l’importo di € 72,00 oltre Iva per ogni ettolitro di cui al predetto quantitativo minino di 375 ettolitri, con rimessa di denaro da a effettuata in un’unica soluzione all’avvio del rapporto contrattuale (cfr. art. 3 lett. b cit.).
ha fornito prova documentale di aver corrisposto a la somma posta a suo carico dall’art. 3 del contratto 17.12.2021 (cfr. doc. n. 3 cit.); d’altro canto, che tale rimessa di danaro vi sia effettivamente stata è circostanza che trova elemento di puntuale conferma nella fattura emessa da a (cfr. doc. n. 4 cit.).
Parte attrice ha dedotto che la società convenuta si è resa inadempiente alla obbligazione avente ad oggetto l’acquisito del quantitativo minimo di birra: in particolare, a fronte dei 375 ettolitri previsti in contratto, controparte ne ha ordinati solo 16, con una differenza di 359 ettolitri e, quindi, di mancato incasso per Partesa del prezzo previsto nello stesso contratto per la bevanda.
Da ciò, la richiesta di versamento dell’importo di € 28.720,00 + Iva, correttamente calcolato da parte attrice sulla base di quanto versato da a e di quanto sarebbe dovuto maturare a favore di quest’ultima in ragione degli ettolitri di birra che si era impegnata acquistare da secondo le previsioni di cui al contratto 17.12.2021 (cfr. pag. 1, punto n. 6, dell’atto di citazione).
Del pari documentale è la fornitura da Partesa a di merce per un valore complessivo di € 18.945,21 (Iva compresa), avendo la difesa attorea prodotto il contratto 17.12.2021 e le fatture in formato ‘xml’ riferite a detto contratto (cfr. docc. nn. 5-15 fasc. attoreo).
In relazione a tale importo, Partesa ha dedotto la corresponsione di € 118.02 a titolo di acconto, con conseguente credito a favore della società attrice pari ad € 18.827,19.
Stante il quadro sopra delineato con riferimento ai dati ricavabili dai documenti riversati agli atti di causa, da valutare anche in base alle allegazioni attoree ed al riparto degli oneri probatori in ragione della tipologia di credito azionato, la domanda di condanna promossa da Partesa deve trovare accoglimento.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile; cosicché fornendo la prova di tale fattispecie, la parte creditrice (qui, Partesa) soddisfa l’onere della prova necessario per ottenere la condanna della parte debitrice (qui, ) e l’ adempimento – fatto estintivo della obbligazione – deve essere provato da quest’ultima (cfr. Cass., Sez. U., Sent. n. 13533 del 30.10.2001; Cass., Sez. 1^, Sent. n. 13674 del 13.6.2006; Cass., Sez. 1^, Sent. n. 1743 del 26.1.2007; Cass., Sez. 1^, Sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., Sez. 3^, Sent. n. 3373 del 12.2.2010; Cass., Sez. L, Sent. n. 6205 del 15.3.2010, precedenti tutti richiamati nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Al riguardo, è evidente che, come già sopra osservato, la parte convenuta – essendo rimasta contumace – non ha fornito prova alcuna né di aver ordinato il quantitativo minimo di birra previsto in contratto, versando il relativo prezzo a ; né di aver pagato la merce consegnatale nel corso del rapporto da Partesa (salvo € 118,02, somma riconosciuta da ).
Da ciò, la condanna di a versare a Partesa per le causali sopra indicate:
€ 28.720,00 (+ IVA);
ii) € 18.827,19 (IVA compresa).
Gli importi in linea capitale vanno maggiorati con gli interessi al saggio legale (in difetto di domanda al saggio moratorio) decorrenti dalla data della notifica dello scritto introduttivo (11.4.2024), non essendo agli atti prova né della data di spedizione della missiva di messa in mora, né di quella di ricezione di essa da parte de .
Come per legge, le spese di lite, seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte convenuta a rifonderle a quella attrice per l’importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e dell’oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che si sono tenute due udienze in presenza e l’attività processuale svolta, con la precisazione che nulla è liquidato per la ‘fase istruttoria e/o di trattazione’ (che, in sostanza, non vi è stata, assente altresì il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e che si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la ‘fase decisionale’ (stante la semplificazione di essa, con sentenza, ex art. 281 sexies , c. 1, c.p.c., emessa allo stato degli atti, in difetto pure – stante la contumacia di – di un’effettiva contrapposizione di tesi / posizioni).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
condanna – per le ragioni ed i titoli di cui in sentenza – parte convenuta a versare a quella attrice:
€ 28.720,00 + IVA, oltre interessi di legge dall’11.4.2024 al saldo;
ii) € 18.827,19 (IVA compresa), oltre interessi di legge dall’11.4.2024 al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella attrice, liquidando a tale titolo l’importo di € 4.357,50 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., marca da bollo e costi di notifica, nonché oneri e accessori dovuti per legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 12 giugno 2025
il Giudice NOME COGNOME