Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30039 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5850/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3234/2020 depositata il 10/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 15.02.2021, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (ora RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3234/2020, depositata il 10.12.2020 e notificata il 16.02.2020. L’intimata RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso. Parte resistente ha depositato memoria per rappresentare che nelle more di questo giudizio la parte ricorrente è fallita.
La sentenza impugnata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE (già s.p.a.) qui ricorrente ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione a due contratti di consulenza stipulati in data 27/5/2014 dei quali la società attrice RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano, sul punto, aveva accertato il grave inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE in relazione ai due contratti di consulenza giuridicocontabile sugli interessi anatocistici e usurari applicati dalla banca alla società RAGIONE_SOCIALE, sia sotto il profilo della mancata completa informazione data prima della stipula dei contratti, sia sotto il profilo della mancata attivazione della clausola attinente alla copertura assicurativa, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, pari a € 16.050,36, oltre interessi e spese giudiziali. La sentenza della Corte d’appello impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l’eccezione di legittimazione passiva
sollevata dalla società RAGIONE_SOCIALE su più piani, assumendo che : -la legittimazione passiva della società fosse comprovata dalla stipula dei due contratti di consulenza che, nell’art. 2, vedeva la società RAGIONE_SOCIALE quale affidataria dell’ incarico di redigere un parere pro veritate sugli interessi anatocistici e usurari applicati dalla banca alla società RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di mutuo e di conto corrente e che , nell’art. 14, la vedeva come soggetto promittente la stipula di un contratto assicurativo sugli effetti pregiudizievoli da un possibile esito negativo del processo da avviarsi nei confronti della banca; – la contestazione di nullità del contratto in quanto avente ad oggetto prestazioni professionali protette (svolte dagli avvocati affidatari delle perizie), oltre ad essere tardiva perché sollevata solamente nel secondo grado di giudizio, era infondata in virtù delle previsioni contrattuali ( artt. 2 e 6) che prevedevano espressamente l’impegno di RAGIONE_SOCIALE a rispondere dell’attività posta in essere dai propri collaboratori, non potendosi ritenere che l’analisi contabile con allegato parere pro-veritate fosse riservata alle professioni protette, potendo in ogni caso integrare una responsabilità ex art. 1338 c.c.; sotto il profilo della mancata attivazione della assicurazione prevista nell’art. 14 del contratto, rilevava che anche tale clausola contrattuale non fosse stata ottemperata.
Motivi della decisione
Con memoria depositataa 3 sett. 2024 parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che il Tribunale Ordinario di Brescia, Sez.Fallimentare, con Sentenza n. 4/2024, RG n. 1/2024, ha dichiarato il fallimento della società ricorrente. Chiede pertanto che si provveda alla conseguente dichiarazione giudiziale di interruzione dell’odierno procedimento e alla sua comunicazione al Curatore nominato. L’istanza va rigettata perché, una volta introdotto il giudizio, nel procedimento di cassazione ‘non
trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo’ e, pertanto, il fallimento della parte non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale quand’anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021).
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1337 e 1338 c.c. e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. In primo luogo il motivo, nella parte in cui assume l’errata applicazione dell’art. 1338 c.c. – ove si prevede che la parte che , conoscendo o dovendo conoscere l’invalidità di un contratto non ne ha dato notizia all’altra parte – , è inammissibile in quanto la ratio decidendi non poggia su tale argomentazione, utilizzata in via residuale dopo il rilievo di tardività della eccezione di nullità dei contratti, sollevata solo in sede di appello. In secondo luogo, il motivo difetta di autosufficienza in quanto reitera argomentazioni sulla pretesa invalidità del contratto e insussistenza dell’inadempimento contestato, senza fare riferimento alle argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello a conferma della sentenza del giudice di primo grado nel respingere l’appello.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1891, co. 2, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. .; inesistenza di una manleva di RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente assume che l’art. 14 inserito nei due contratti prevede un contratto a favore del terzo che vede RAGIONE_SOCIALE come soggetto assicurato, ritenendo che sia una petizione di principio affermare che RAGIONE_SOCIALE non si sia attivata per ottenere la copertura assicurativa, posto che l’assicurazione e’ stipulata per conto
altrui o per conto di chi spetta e e vengono contestati inadempimentiquali la mancata attivazione dell’assicurazione -che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato; rileva altresì che nel contratto non è contemplata la manleva.
Il motivo è inammissibile in quanto non è idoneo a mettere in crisi la motivazione resa che, sul punto, ha riportato una diversa ragione del decidere, fondata sulla prova della negata copertura assicurativa e dell’inadempimento della clausola in questione che ‘promette di assicurare e tenere indenne il cliente dagli effetti pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale derivanti da un possibile esito negativo del processo’. In tal modo i giudici di merito hanno inteso affermare che si trattasse di una clausola che conteneva un impegno, rimasto inadempiuto, a rilasciare una copertura assicurativa e non propriamente una promessa di fatto altrui o una manleva. Pertanto, la contestazione di errata applicazione dell’art. 1891, co. 2, c.c. non è idonea a intaccare la ragione della decisione che si fonda su una diversa interpretazione di detta clausola, in questa sede incensurabile.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 3.200,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 20/09/2024.