Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12568 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13176/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2714/2018, depositata il 26 ottobre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di citazione ritualmente notificato NOME COGNOME ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale di Piacenza, NOME COGNOME sulla premessa che tra le parti era stato concluso un contratto preliminare di vendita relativo a un immobile di proprietà della COGNOME sito in Castell’Arquato. Sulla base dell’inadempimento della promittente venditrice, consistito nel non aver proceduto all’eliminazione dell’usufrutto gravante sul bene, l’attore chiedeva che il tribunale accertasse e dichiarasse il minor prezzo dell’unità immobiliare, il trasferimento di questo, ex art. 2932 cod. civ.; in subordine la restituzione del doppio della caparra versata, il risarcimento delle spese sostenute per costi di manutenzione e di ulteriori danni indicati in € 50.000,00.
Si costituiva la convenuta contestando ogni avversa domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che il giudice, preso atto delia legittimità del recesso operato ex art. 1385 cod. civ., dichiarasse il suo diritto a trattenere la caparra ricevuta, condannando, altresì, l’attore ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
In sede di comparsa conclusionale il COGNOME mutava la domanda di esecuzione specifica in quella di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte.
All’esito dell’istruttoria, basata sulla documentazione prodotta, il Tribunale di Piacenza dichiarava la risoluzione dei contratto preliminare per l’inadempimento della convenuta, che condannava alla restituzione della caparra ricevuta e al pagamento delle spese di causa.
-La COGNOME ha interposto appello avverso la pronuncia.
Con sentenza depositata il 26 ottobre 2018, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione , condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.
-La COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
NOME COGNOME ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce un error in procedendo , ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. per essere incorsa la corte territoriale nel vizio di omesso esame e conseguente omessa pronuncia, avendo limitato il proprio ‘apparato motivazionale’ a scarni ed ellittici richiami per relationem della sentenza di prime cure, senza, di fatto, nulla argomentare in merito alle ragioni per cui, la clausola n. 8 del contratto preliminare, non consentirebbe di escludere l’asserita inadempienza contrattuale della COGNOME, nonostante la facoltà prevista in favore del COGNOME di procedere comunque alla stipula del rogito notarile limitatamente alla sola nuda proprietà della predetta e del diritto di usufrutto del NOME COGNOME, per il sol fatto che, nella specie, si tratterebbe di facoltà e non già di obbligo, omettendo di considerare, sia la prevista riduzione del prezzo che, in alternativa, la risoluzione consensuale del contratto, con le conseguenze contrattualmente regolamentate. Il suddetto ‘apparato motivazionale’ , dunque, si risolverebbe in una mera motivazione apparente.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per essersi la corte territoriale sottratta all’obbligo di interpretare il contratto, sull’erroneo assunto che, il contestato inadempimento dell’odierna ricorrente, sarebbe ‘fondato su un fatto oggettivo, non interpretabile, ragione per cui nessun pregio ha il richiamo agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ‘, affermando altresì che ‘dalla clausola n. 8, in alcun modo, possono essere tratti elementi di valutazione incidenti sulla circostanza i nerente, esclusivamente, all’esistenza
dell’usufrutto come elemento ostativo alla stipula del contratto . Per non avere in ogni caso correttamente valutato la portata della suddetta clausola n. 8 (da porsi in correlazione, oltre che con le clausole n. 3 e 6, anche con le stesse premesse del contratto preliminare), che avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a considerare che la volontà dei contraenti era stata determinata nel senso di potersi procedere, se del caso: a) o alla vendita della sola nuda proprietà della COGNOME e alla quota di usufrutto del di lei padre, NOME COGNOME, per il già concordato minor prezzo, ovvero, a discrezione del promissario acquirente COGNOME; b) ovvero, alla risoluzione consensuale del contratto, con il solo rimborso a favore di quest’ultimo della caparra versata.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non la ricostruzione della volontà delle parti – che costituisce un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità – ma soltanto l ‘ individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati , al fine di verificare se sia incorso in errore di diritto o vizi del ragionamento (Cass., Sez. III, 14 novembre 2003, n. 17248).
L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11254).
Nel caso di specie, di tutta evidenza, non si deduce la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ma si chiede una diversa interpretazione del contratto basata su una lettura delle clausole del contratto preliminare che non coincide con quella fatta propria dal giudice di prime cure e condivisa in sede di gravame.
Difatti, la Corte d’appello, senza incorrere nei vizi denunciati, ha affermato che la clausola n. 8 recepisce esclusivamente la volontà delle parti in merito alla mancata eventuale estinzione della procedura esecutiva e regolamenta questa ipotesi prevedendo, peraltro, la facoltà , non l’obbligo, del promissario acquirente di addivenire comunque alla stipula del rogito limitatamente alla sola nuda proprietà e per il 50% dell’usufrutto di COGNOME NOME. Ha affermato inoltre, con logico e motivato apprezzamento, che l’inadempiment o della promittente venditrice discende dal fatto di non aver effettivamente garantito la piena e libera disponibilità dell’unità immobiliare, all’atto della stipula del rogito notarile, da pesi nonché dal diritto di usufrutto, secondo quanto previsto dalla clausola n. 3.
-Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
-Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione