SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 136 2026 – N. R.G. 00002392 2020 DEPOSITO MINUTA 20 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa
DA
nato a Trieste (TS) il DATA_NASCITA, C.F.
con
l’AVV_NOTAIO (C.F.
, ammesso al patrocinio a spese
dello Stato;
– ATTORE –
CONTRO
, nato a Trieste (TS), il DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE
con l’AVV_NOTAIO (C.F.
;
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
– CONVENUTO –
Oggetto :
Altri contratti d’opera
Conclusioni delle parti
(precisate nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28/5/2025)
PER L’ ATTORE
Voglia l’AVV_NOTAIO
All’esito dell’istruttoria e delle conclusioni del CTU voglia, nel merito,
-Accertato che l’attore ha coordinato i lavori di ristrutturazione dell’alloggio di proprietà del signor in Trieste in INDIRIZZO;
-accertato che i lavori eseguiti sono stati concordati fra le parti sulla base del preventivo di data 21.01.2018 ;
-accertato che il prezzo concordato è stato solo parzialmente pagato;
-accertato che l’importo iniziale per i lavori eseguiti ammontava ad euro 26.595,25 importo al quale va aggiunto il costo dei lavori extra per euro 9.780,52 (importi tutti che vanno maggiorati di IVA)
-accertato che a detto importo vanno detratti gli importi versati in acconto dal convenuto pari ad euro (senza IVA) 17.694,05 e che il convenuto è debitore (detratti gli acconti versati) dell’importo di euro 18.681,76 (più IVA) importo che costituisce il saldo prezzo degli interventi eseguiti.
-Con riferimento alla CTU che descrive con precisione lo stato dei lavori e indica i valori di riferimento
-Voglia condannare
–
al pagamento della somma rivalutata dalla data di consegna lavori con gli interessi ex D.lgs. 231/2002 e maggiorata di interesse fino al saldo effettivo.
-O, in via subordinata all’importo ritenuto provato in causa
-Voglia altresì condannarlo al pagamento delle spese legali e alla rifusione del contributo unificato nonché degli oneri di CTU.
-Voglia confermare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Sulla riconvenzionale
-Nel contestare le mere allegazioni di controparte non provate in causa le seguenti affermazioni del convenuto:
(pagina 3 della Comparsa) ‘mancanza di preventivo scritto’
(pagina 3 della Comparsa) che le parti avrebbero concordato il termine lavori entro il 25.6.2018
(pagina 3 della Comparsa) che l’attore avrebbe i lavori di cui al preventivo Hlusneac al minor importo da lui offerto;
(pagina 4 della Comparsa) che l’attore e il convenuto non avrebbero concordato alcun piano di pagamento;
(pagina 4 della Comparsa) l’attore non ha ricevuto i 3 acconti in contanti e non avendoli mai ricevuti non ha mai promesso di ‘defalcarli’;
(pagina 5 della Comparsa) l’attore non ha chiesto ‘un ulteriore acconto pari sostanzialmente al saldo’;
(pagina 6 della Comparsa) l’attore non ha mai chiuso letteralmente il convenuto fuori dalla porta né gli ha mai concesso di rientrare …qualora avesse accolto la sua proposta di definizione del 16.7.2018;
(pagina 7 della Comparsa) l’attore non ha effettuato alcun accesso abusivo alla proprietà del convenuto né ha effettuato ‘lavori alla meno peggio’ fra l’11 e il
12.8.2018
Sulle richiesta in riconvenzionale: ((pagine 8 e 9 della Comparsa)
-si contesta il Capo A in quanto non c’è stato alcun mancato rispetto del termine e non è imputabile all’attore il versamento dei canoni indicati
-s i contesta il Capo B e le mancate detrazioni fiscali non sono imputabili all’attore;
-si contesta il Capo C in quanto l’attore non ha mai ricevuto pagamenti in contanti, non ha mai omesso la fatturazione e non può essere responsabile di mancate detrazioni;
-si contesta il Capo D: non si sa dove il convenuto abbia vissuto, quali le motivazioni delle sue scelte comunque del tutto indifferenti all’attore;
-si contesta il Capo F, il convenuto non è mai stato vittima di alcun illecito penale e non ha giustificazione alcuna la richiesta di ‘danno non patrimoniale’.
-Si contesta la richiesta del Capo F: la scelta di nominare un geometra è espressione della libera determinazione del convenuto e non può ricadere sull’attore.
-Ciò premesso si chiede che l’AVV_NOTAIO voglia respingere, non accogliere, le domande riconvenzionali per come formulate, non dimostrate e supportate da mere allegazioni; con vittoria di spese.
PER IL CONVENUTO
Voglia l’AVV_NOTAIOmo Tribunale di Trieste:
IN VIA ISTRUTTORIA
disporre la rinnovazione delle indagini previa sostituzione del consulente tecnico, ovvero voglia in ogni caso dichiarare nulla, o comunque inutile al fine di risolvere la presente controversia, l’attività svolta fino ad ora dal C.T.U., ovvero, in alternativa;
disporre un’ulteriore convocazione del C.T.U. affinché esponga le proprie conclusioni in osservanza dei criteri esposti tramite la seconda istanza fuori udienza del 5.9.2024, quantificando anche i costi di ripristino e non solo il minor valore di quanto realizzato.
NEL MERITO
accertare e dichiarare che l’attore ha consegnato opere del valore complessivo di € 8.139,08 IVA inclusa, ovvero di quel diverso importo che risulterà di giustizia;
accertare e dichiarare che il convenuto ha versato acconti per complessivi € 19.748,70 IVA inclusa;
accertare e dichiarare che il convenuto, a seguito degli inadempimenti contrattuali e degli illeciti extracontrattuali dell’attore, ha subito un danno pari a complessivi € 4.622,68, ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia, e per l’effetto;
condannare l’attore al pagamento in favore del convenuto dell’importo di € 16.232,30, ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
respingere le domande dell’attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15/7/2020, ha convenuto in giudizio , deducendo di avere preso in appalto ed eseguito dei lavori di ristrutturazione dell’immobile acquistato dal convenuto e sito a Trieste, in INDIRIZZO. Le opere eseguite, in parte sulla base di un ‘offerta a corpo preventivata il 21 gennaio 2018, in parte in quanto resisi necessarie in corso d’opera, non sarebbero state integralmente pagate dal convenuto, sicché ha chiesto che sia condannato al pagamento del corrispettivo dovuto, oltre accessori e spese.
Il convenuto si è costituito contestando la domanda avversaria, deducendo, in particolare, che l’offerta non sarebbe correttamente qualificabile a corpo e che, in ogni caso, la quantificazione delle opere eseguite e la loro corretta esecuzione sarebbero controverse, avendo l’attore consegnato lavorazioni affette da vizi, difformità e incompletezze; il convenuto ha altresì proposto domande riconvenzionali, anche di natura risarcitoria, connesse ai pretesi pregiudizi derivanti dall’esecuzione dei lavori.
Nel corso del giudizio sono stati escussi testi, interrogate le parti ed è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio da parte del geom. sfociata in un’ampia relazione redatta a seguito di accertamento in loco, nella quale il c.t.u. ha
individuato e quantificato i lavori eseguiti dall’attore, distinguendo tra opere riconducibili al preventivo e opere extra resesi necessarie in corso d’opera, e ha altresì riscontrato alcuni vizi, stimandone l’incidenza sul valore dell’opera .
La presente decisione concerne la domanda di pagamento del corrispettivo dell’appalto. Il preventivo risulta essere stato sottoposto al convenuto e non è oggetto di contestazione quanto alla sua esistenza e riferibilità al rapporto dedotto, mentre la contestazione attiene essenzialmente alla qualificazione dell’offerta ( non a corpo, ma a misura) e soprattutto alla quantificazione delle opere effettivamente eseguite e alla loro corretta esecuzione, con deduzione di vizi e difformità. Su tali profili tecnici la c.t.u. si presenta esaustiva e dettagliata, fondata su sopralluogo e su ricostruzione analitica delle lavorazioni eseguite. Non ravvisandosi evidenti ragioni per discostarsene, le relative conclusioni vengono qui integralmente recepite, senza che sia necessario riportare i dettagli delle singole voci, rinviando per ciò alla relazione del 29/9/2022, i chiarimenti del 16/6/2023 e quelli, con tabella riassuntiva, del 19/12/2023. In conclusione, risulta un valore delle opere eseguite dall’attore pari a 22.164,57 euro, quanto alle opere preventivate, e pari a 10.015,72 euro quanto alle opere extra, per complessivi 32.180,29 euro. A fronte di tale valore, in assenza di una espressa domanda del convenuto di condanna dell’appaltat ore all’eliminazione dei vizi, vanno detratti, ai sensi dell’art. 1668 c.c. , i costi per la loro eliminazione, quantificati dal c.t.u. in 6.220,00 euro. Considerati gli acconti complessivamente versati dal convenuto, pari a 19.748,70 euro, residua dunque un credito dell’attore di 6.211,59 euro, più IVA e interessi moratori, nella misura legale ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto alle domande riconvenzionali del convenuto, la prima ha ad oggetto il danno per il ritardo dell’attore nell’ ultimazione delle opere. Assume in particolare il convenuto che i lavori avrebbero dovuto essere completati entro la fine di giugno 2018 (più precisamente entro il 25 giugno 2018), ma che a tale data le opere non
erano ultimate, sicché egli si è visto costretto a rinnovare il rapporto di locazione per ulteriori tre mesi, corrispondendo canoni per 1.502,50 euro.
Il riferimento cronologico alla fine del mese di giugno 2018 come scadenza programmata per l’ultimazione dei lavori risulta dalla stessa prospettazione attorea, oltre che dalle allegazioni del convenuto. Ciò nondimeno, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
In primo luogo, non risulta che il convenuto abbia provato una formale costituzione in mora dell’appaltatore per il ritardo, mediante intimazione o diffida, né emergono in modo univoco elementi idonei a qualificare il termine di fine giugno 2018 come essenziale. Pertanto, difettando ex art. 1219 c.c. il presupposto della mora del debitore, trattandosi di inadempimento a un’obbligazione di facere, non può configurarsi il diritto al risarcimento del danno per il mero ritardo, presuntivamente tollerato.
In secondo luogo, e comunque, la riconvenzionale non è sorretta da una chiara imputabilità all’appaltatore del superamento di tale termine. Essendo infatti pacifico che l’esecuzione delle opere richiedeva anche la cooperazione del committente, il quale avrebbe dovuto acquistare e fornire una parte cospicua dei materiali, l’appaltatore ha imputato al committente l’intempestività delle forniture affermando che ciò avrebbe inciso, a cascata, sul tempestivo completamento delle lavorazioni entro il mese giugno 2018. A fronte di tale specifica allegazione dell’appaltatore dell’inadempimento del committente , il convenuto non ha fornito la prova della tempestiva messa a disposizione delle forniture.
Quanto alla seconda e terza domanda riconvenzionale, il convenuto deduce di avere subito un danno perché l’attore non avrebbe emesso correttamente la fattura relativa ai serramenti installati nell’alloggio e quella relativa all’acconto pagato, con conseguente perdita di benefici fiscali, che pretende ora di porre a carico dell’attore a titolo risarcitorio.
La domanda non può trovare accoglimento, difettando un quadro di allegazioni sufficientemente circostanziato sia in ordine all”an’ che al ‘quantum’ del pregiudizio dedotto, non risultando, in particolare, nemmeno chiaramente allegato l’inadempimento (qual è l’errore di fatturazione , qual è la fonte dell’inadempimento ?) e dimostrati i presupposti tecnico -amministrativi e fiscali che avrebbero concretamente reso conseguibile l’invocat o beneficio fiscale.
La quarta domanda riconvenzionale con cui il convenuto afferma che per il periodo, di circa un mese, necessario a terminare gli interventi edilizi e rimediare personalmente a taluni vizi, egli si è trovato costretto a risiedere in un cantiere, subendo così un danno quantificato in via equitativa in 250 euro, pari alla metà del valore locativo dell ‘ immobile, è assolutamente indeterminata già sul piano delle allegazioni e non può dunque essere accolta. Non si comprende qual è il periodo in cui avrebbe risieduto in un cantiere, non è des critta l’entità delle lavorazioni che hanno inciso sull’abit abilità dell’appartamento e il pregiudizio stesso è allegato in termini assolutamente generici.
Con la quinta domanda riconvenzionale il convenuto chiede la condanna del l’ attore per un danno da reato consistito nell’aver e subordinato la consegna dell’immobile al pagamento del proprio compenso.
La domanda va rigettata in quanto, a prescindere dalla ricostruzione del fatto materiale e dalla sua eventuale qualificazione in termini di illecito penale, difetta del necessario supporto allegatorio quanto al pregiudizio non patrimoniale dedotto. Il convenuto, infatti, si è limitato a prospettare l’astratta rilevanza della condotta e a richiedere una liquidazione equitativa (500 euro), senza però indicare, in termini specifici, quale concreta lesione della sfera morale, relazionale o esistenziale sarebbe derivata dall’episodio, né in che modo essa si sarebbe manifestata .
Poiché il danno non patrimoniale non può ritenersi ‘ in re ipsa ‘, ma richiede allegazione (e, quantomeno in termini presuntivi, la prova) di un’effettiva incidenza
pregiudizievole del fatto illecito su interessi della persona giuridicamente rilevanti, l’assenza di tali puntuali allegazioni è assorbente e impone il rigetto della domanda.
L’accoglimento solo parziale delle pretese attoree e il rigetto delle domande riconvenzionali del convenuto giustificano l’integrale comp ensazione delle spese processuali. Spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ugual misura e, per l’attore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a carico dell’Erario nella misura già liquidata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 2392/2020, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, così provvede:
Condanna il conv enuto a pagare all’attore 6.211,59 euro, più IVA, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c., dal 15/7/2020 al saldo;
Compensa integralmente le spese processuali e pone le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, in pari misura a carico del convenuto e dell’Erario, essendo l’attore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Trieste, il 20/1/2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME