SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 855 2025 – N. R.G. 00003476 2018 DEPOSITO MINUTA 14 10 2025  PUBBLICAZIONE 14 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella  causa  civile  in  primo  grado,  iscritta  in  data    27  settembre  2018  al  R.G.  n. 3476/2018, vertente
t r a
(C.F./P. IVA )  con proc. e dom. l’AVV_NOTAIO.
Stricca del foro di Trieste;
ATTRICE/OPPONENTE
e
(C.F./P.  IVA
),  con  proc  e  dom.  gli  AVV_NOTAIOti
NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Gorizia.
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per
P.
«In via principale:
accertare che le opere eseguite dalla impresa nel complesso immobiliare sito in INDIRIZZO in Trieste presentano gravi vizi e difetti; – accertare e confermare che il prezzo ed i costi necessari per le emende dei vizi e difetti nonché dei danni, così come indicati in narrativa, patiti dalla ono pari a complessivi € 39.504,30.   
In subordine:
 accertato  l’inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto d’appalto dd. 25/02/2017 dichiararne la risoluzione per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso per l’effetto:
 dichiarare  la  revoca  del  decreto  ingiuntivo  quivi  opposto  e  che  l’opponente  nulla deve alla impresa in quanto il credito non appare dovuto per le ragioni  dedotte  in  narrativa  o  non  dovuto  nella  misura  reclamata  e,  comunque,  allo stato improvato; 
condannare la impresa al risarcimento dei danni patiti dalla quantificati in complessivi € 39.504,30 o le diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia con declaratoria di compensazione pro concurrenti quantitate laddove si ritenesse la debenza delle poste azionate ex adverso;  
In ogni caso:
 Accertato,  altresì,  l’inadempimento  contrattuale  della  impresa per  l’ingiustificato  ritardo  nella  consegna  delle  opere,  condannare  la  parte convenuta  opposta,  al  pagamento,  in  favore  della  attrice,  della  penale  giornaliera  
contrattualmente prevista per complessivi € 17.400,00 o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
 Accertato,  altresì,  l’inadempimento  contrattuale  della  impresa in  relazione  all’osservanza  del  piano  della  sicurezza,  condannare  la  parte convenuta opposta, al risarcimento in favore dell’attrice della somma di complessivi € 876,80 o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, per i motivi evidenziati in narrativa.  
Con  condanna  dell’opposto  alla  rifusione  delle  spese  e  compensi  di  causa  oltre  a spese generali, I.V.A. e Cpa.
Con condanna della convenuta al risarcimento anche degli esborsi sostenuti per le spese di consulenza tecnica di parte extragiudiziale nonché per l’eventuale consulenza giudiziale di parte, laddove si rendesse necessario l’esperimento di CTU tecnica».
«In via preliminare di merito:
Accertarsi e dichiararsi l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’opposizione avversaria  in  violazione  dell’art.  2909  Codice  Civile,  intendendosi  le  eccezioni  e domande  avverse  già  attinte  da  giudicato  sostanziale  (sub  RG  n.  487/18  Ing.  del Tribunale di Trieste) per quanto compiutamente dedotto in narrativa;
Spese e competenze di lite per la fase monitoria e per il presente giudizio di merito integralmente rifuse.
Nel merito:
In principalità
Accertarsi e dichiararsi l’esistenza del credito a favore della convenuta/opposta e nei confronti dell’attrice/opponente nei termini richiamati in atti;
-Accertarsi e dichiararsi l’inadempimento dell’attrice/opponente nei termini richiamati in atti;
Per l’effetto:
Rigettarsi ogni contraria domanda ed eccezione avversaria;
 Confermarsi  il  decreto  ingiuntivo  opposto  e  condannarsi  l’attrice/opponente  al pagamento  dell’importo  di  €  17.182,85  (o  in  subordine,  della  differente  somma ritenuta di giustizia); oltre agli interessi di mora (od in subordine legali) sul capitale dal dovuto al saldo;
Spese e competenze per la fase monitoria e per il presente giudizio integralmente rifuse.
In subordine
Ridursi le pretese avversarie alla minor somma che fosse ritenuta accertata, previa compensazione  con  gli importi a credito della  convenuta/opposta  (€  7.967,92 trattenuti  in  garanzia  da €  14.813,08  sub  352/17  d.i. Trib. Ts); 
 Spese  e  competenze  di  lite  compensate  tra  le  parti  secondo  la  percentuale  di soccombenza.
In via istruttoria:
Rigettarsi ogni eventuale richiesta avversaria di CTU, a fronte della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi per il decorso del tempo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
In  data  25.2.2017, in
qualità  di  committente,  e
in qualità di appaltatrice, stipulavano un contratto di subappalto avente a oggetto la realizzazione degli impianti elettrico, idrico e termico, nonché la posa in opera di un sistema fotovoltaico presso il cantiere di INDIRIZZO a Trieste. 
1.2.  Il  regolamento negoziale disciplinava puntualmente la ripartizione degli oneri tra le parti contraenti.
1.2.1.  Spettavano  alla  committente:  la  progettazione  e  direzione  dei  lavori;  la realizzazione delle tracce impianti e delle forometrie; la fornitura dei sanitari, delle lampade  per  esterni  e  delle  macchine  in  pompa  di  calore;  l’allacciamento  alle  reti cittadine  di  luce  e  acqua;  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  acqua  necessarie  alle lavorazioni.
1.2.2. Per contro, erano posti a carico dell’appaltatrice: la realizzazione a regola d’arte degli impianti elettrico, idrico e termico; la posa in opera del sistema fotovoltaico; l’installazione dei sanitari e degli apparecchi forniti dalla committenza; la fornitura di tutti i materiali necessari agli impianti (esclusi quelli a carico della committenza); la custodia dei materiali; la pulizia del cantiere e l’asporto del materiale di risulta; la consegna delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica obbligatoria.
1.3. Per ciò che interessa, il contratto poneva espressamente a carico dell’appaltatrice  l’obbligo  di  provvedere  alla  pulizia  di  cantiere  e  all’asporto  del materiale di risulta, sino al termine delle opere di propria competenza.
1.4.  Il  contratto  prevedeva  altresì  che  l’appaltatrice  si  rendesse  disponibile  a collaborare  e  coordinarsi  con  la  committente,  ove  fossero  presenti  eventuali  altre imprese  o  lavoratori  in  appalto,  al  fine  di  garantire  una  reciproca  informazione, cooperazione e coordinamento volti all’eliminazione dei rischi, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. g) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d’ora innanzi ‘TU RAGIONE_SOCIALE sul lavoro’).
1.5.  Il  corrispettivo  del  contratto  di  subappalto  veniva  stabilito  a  corpo  in complessivi € 165.000,00, più IVA, da liquidarsi mediante pagamenti periodici in base agli Stati di avanzamento dei lavori (d’ora innanzi, ‘SAL’).
1.6. I contraenti pattuivano una clausola penale pari a € 150,00 per ciascun giorno di  sospensione  o  ritardo  ingiustificati.  Da  contratto,  i  lavori  avrebbero  dovuto cominciare il 6.3.2017 e concludersi entro e non oltre il 30.9.2017. Poiché, tuttavia, il regolamento  negoziale  è  stato  sottoscritto  sette  giorni  dopo  la  data  prevista contrattualmente, deve ritenersi che il ‘termine essenziale di ultimazione dei lavori’ fosse slittato al 7.10.2017.
 In  data  6.7.2017,  il  RAGIONE_SOCIALE  dell’ di  Trieste,  a seguito  di  un  sopralluogo  del  cantiere,  rilevava  diverse  irregolarità  in  materia  di sicurezza sul lavoro e, con verbale di ammissione al pagamento dd. 12.7.2017, irrogava all’arch. responsabile di cantiere per conto di   
datrice di lavoro, sanzioni pari a: (a) € 1.753,60, per non aver adottato, ai sensi dell’art. 80 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro’) le misure necessarie affinché i lavoratori fossero salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione; (b) € 1.753,60, per non aver verificato, ai sensi dell’art. 97, co. 1 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro, le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2.1.  L’arch. coordinatore  della  sicurezza  in  progettazione  e  in esecuzione  per  conto  di con  nota  dd.  31.8.2017,  rilevava tuttavia  che  le  violazioni  degli  artt.  80  e  97  T.U.  RAGIONE_SOCIALE  sul  lavoro  fossero imputabili a quattro imprese subappaltatrici presenti in cantiere, tra cui   
cui aveva
subappaltato l’esecuzione delle opere elettriche.
 L’appaltatrice  aveva  ottenuto  dal  Tribunale  di  Trieste  il  decreto  ingiuntivo  n. 352/18 dd. 14.5.2018, per l’importo di € 31.319,12, a saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 406/2017, relativa al 6° SAL. L’ingiunzione, regolarmente notificata a 
non veniva opposta, acquistando così efficacia di cosa giudicata. A
seguito  della  notifica  di  un  atto  di  precetto  dd.  27.8.2018,
versava a con bonifico dd. 2.10.2018, la somma di € 20.000, a parziale soddisfazione del credito ingiunto. 
 Successivamente,  con  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  dd.  5.6.2018,  l’impresa chiedeva al Tribunale di Trieste di condannare  
al pagamento della somma di € 17.182,75, a saldo delle prestazioni di cui  alla  fattura  n.  44  dd.  28.2.2018,  relativa  al  7°  SAL.  Il  Tribunale  di  Trieste accoglieva  il  ricorso  con  decreto  ingiuntivo  n.  487/2018  dd.  2.7.2018,  notificato  il 6.7.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dd. 14.6.2019. 
5. con  atto  di  citazione  dd.  14.9.2018,  ha  proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 487/2018, contestando le pretese creditorie di e chiedendo la condanna della convenuta, in via riconvenzionale ovvero in via di compensazione pro concurrenti quantitate , al pagamento di complessivi € 39.504,30 .  
5.1. Il quantum richiesto risulta così articolato: (a) € 6.512,50 , pari alle spese sostenute per emendare i vizi e i difetti delle opere oggetto del contratto di subappalto, relativi all’errato posizionamento o alla mancata realizzazione degli impianti termici, elettrici e sanitari (d’ora innanzi ‘spese di ripristino’); (b) € 17.400,00 a titolo di penale ex art. 1382 c.c., per aver terminato le opere il 31.1.2018, con 116 giorni di ritardo, a fronte di una data di ultimazione dei lavori individuata il 7.10.2017; (c) € 876,80 , a titolo di ripetizione delle sanzioni amministrative corrisposte ex artt. 80 e 97, co. 1 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro per fatti imputabili all’impresa cui
ha subappaltato l’esecuzione delle opere elettriche; (d) € 3.510,00 , pari  alle  spese  sostenute  per  la  rimozione  del  materiale  di  risulta  in  cantiere,  in ragione  dell’inadempimento  dell’appaltatrice,  contrattualmente  tenuta  agli  oneri  di pulizia e smaltimento dei rifiuti; (e) € 11.205,00 , corrispondenti alle parcelle dell’ing. 
e  dell’arch. professionisti  incaricati  per  l’assistenza,  supervisione  e verifica dei lavori di ripristino delle opere non eseguite secondo la regola d’arte o non realizzate da (d’ora innanzi ‘spese tecniche’).   
5.2. A supporto delle proprie contestazioni e pretese risarcitorie, ha prodotto in giudizio l’elaborato dd. 22.5.2018 del c.t.p. .   
5.3.  In  aggiunta,  come  attesterebbero  le  deposizioni  testimoniali  dell’ing. progettista  della  parte  relativa  agli  impianti  elettrici  e  termici,  e  delle  stesse maestranze dell’appaltatrice, le varianti progettuali venivano concordate da con  gli  acquirenti  finali  degli  immobili,  e  comunicate  a a lavori ormai conclusi.    
si è regolarmente costituita in giudizio. 
6.1. In via preliminare la convenuta opposta eccepisce l’improcedibilità e inammissibilità dell’opposizione per violazione dell’art. 2909 c.c. Il giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo 352/18 dd. 14.5.2018, avente a oggetto gli interventi eseguiti fino a tale data, si estenderebbe non soltanto al rapporto dedotto in giudizio e agli accertamenti che costituiscono antecedenti logico-giuridici della pronuncia, ma anche all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Le eccezioni di inadempimento e le domande riconvenzionali avanzate da pertanto, sarebbero inammissibili in quanto tardive, poiché inerenti alle lavorazioni eseguite da marzo 2017 a marzo 2018.
6.1.1.  L’eccezione  non  può  essere  accolta,  in  quanto  i  fatti  posti  alla  base  della
domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da non paiono contraddire gli antecedenti logico-giuridici della pronuncia recata dal decreto ingiuntivo n. 352/2018, che sono essenzialmente costituiti dall’accertata esistenza dell’obbligazione di pagamento dell’importo di spettanza della società opposta in relazione al 6° SAL e dall’accertata scadenza dell’obbligazione. Né, del resto, quei fatti costitutivi sembrano sostanziare dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione in oggetto o del rapporto giuridico dal quale essa è derivata.
6.2. Nel merito le pretese dell’opponente sono state integralmente contestate.
6.3. I vizi e difetti lamentati da innanzitutto, sarebbero imputabili esclusivamente al modus operandi della società opponente: l’interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice e l’escussione dei testi di parte convenuta, peraltro, attesterebbero che il posizionamento delle apparecchiature elettriche, termiche e sanitarie doveva essere comunicato alle maestranze di dall’ing. figura spesso assente in cantiere, che a più riprese avrebbe concordato con la clientela finale varianti a lavorazioni già ultimate.
6.3.1. La voce risarcitoria di cui alle spese tecniche e di ripristino non sarebbe conseguentemente esigibile, poiché contestata, di provenienza unilaterale e non provata né documentalmente né attraverso l’escussione dei testi. La pretesa, peraltro, sarebbe infondata, poiché addebiterebbe all’opposta costi per attività funzionali alla gestione del subappalto: la presenza dell’arch. in cantiere sarebbe dipesa, infatti, dalla sua qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, committente
principale dell’opera e ramo di per gli investimenti immobiliari, mentre quella  dell’ing. sarebbe  giustificata  dalla  sua  qualità  di  progettista  e Direttore dei Lavori degli impianti, nonché di referente della committenza presso gli acquirenti finali.  
6.3.2. L’eccezione merita accoglimento.
6.3.3. Mentre le maestranze di asseriscono che le modifiche apportate in corso d’opera fossero dovute alle indicazioni del D.L. ing. quest’ultimo sostiene, invece, che le stesse fossero state perlopiù concordate direttamente da con i clienti finali e ratificate a posteriori. In un quadro probatorio obiettivamente contrastato depone a favore della posizione dell’appaltatrice convenuta la constatazione che il progettista degli impianti fosse in obiettiva difficoltà nel coordinare gli interventi, come di dovere.
6.3.5. In aggiunta, l’elaborato del c.t.p. dd. 22.5.2018 e il computo metrico allegato (punti 1-18), oltre a essere connotati da estrema genericità, risultano privi di riscontri documentali che consentano di dimostrare gli esborsi effettivamente sostenuti da e la riconducibilità, sotto il profilo dell’adeguatezza causale, degli interventi di ripristino all’imperizia della società appaltatrice. La loro datazione, immediatamente conseguente alla notifica del primo provvedimento monitorio, non depone, peraltro, a favore della loro attendibilità.
6.3.6. Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale della società opponente, avente ad oggetto le spese di ripristino, per € 6.512,50, e quelle tecniche, per € 11.205,00, non può essere accolta.
6.4. In secondo luogo, fa rilevare la convenuta, il verbale di ammissione al pagamento dd. 12.7.2017 di per sé, non conterrebbe elementi da cui sarebbe possibile evincere la responsabilità di o di In particolare, avrebbe messo a disposizione delle imprese presenti in cantiere il quadro elettrico per gli allacciamenti, mentre le attrezzature difformi sarebbero potute appartenere alle altre imprese in subappalto. In aggiunta, la convenuta contesta che possa andare esente da responsabilità concorrente o esclusiva, avendo omesso di adottare le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica, nonché di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
6.4.1. L’eccezione è accolta.
6.4.2. Le sanzioni di cui agli artt. 80 e 97 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro si riferiscono evidentemente alla violazione di obblighi di vigilanza e intervento, posti a carico della subcommittente (‘datore di lavoro’) a tutela di tutte le imprese operanti in cantiere.
era,  pertanto,  tenuta  a  eseguire  una  valutazione  del  rischio elettrico e ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per l’eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi, nonché a verificare le condizioni di sicurezza  dei  lavori  affidati  e  applicare  le  prescrizioni  del  piano  di  sicurezza  e coordinamento. 
6.4.3.  Ciò premesso, dal verbale dell’ non emergono elementi da cui  sia  possibile  evincere  la  responsabilità  concorrente  delle  imprese  operanti  in 
subappalto. Del pari, la nota dell’arch. dd. 31.8.2017 si limita a imputare l’onere della sanzione alle singole imprese subappaltatrici, in quanto dotate di attrezzatura propria. Le risultanze istruttorie non appaiono, nel complesso, sufficienti a dimostrare la responsabilità di opponente,  infatti,  per  liberarsi  da  responsabilità,  avrebbe  dovuto  quantomeno dimostrare di aver eseguito tutte le verifiche richieste dalla legge e che e avessero  specificamente  disatteso  le    
misure adottate a fini di sicurezza.
6.4.5.  La  domanda  riconvenzionale  della  società  opponente,  avente  ad  oggetto  la condanna al pagamento di € 876,80, a titolo di ripetizione delle sanzioni amministrative corrisposte ai sensi degli artt. 80 e 97, co. 1 T.U., dev’essere pertanto rigettata.
6.5. In terzo luogo, rileva i ritardi nell’ultimazione dei lavori, come si evincerebbe dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti da marzo 2017 a marzo 2018, sarebbero imputabili a molteplici criticità e imperizie nella gestione del cantiere di subappalto, quali la mancata consegna delle forniture e degli impianti da installare, la disorganizzazione della committente e del progettista incaricato e il sopraggiungere di cause esterne in alcun modo imputabili a L’applicazione della penale giornaliera di € 150,00 andrebbe conseguentemente esclusa – in quanto l’opponente non avrebbe dimostrato, sul piano del nesso causale, la colpevolezza dell’appaltatrice per i ritardi lamentati – o
quantomeno proporzionalmente ridotta ex art. 1384 c.c., investendo l’asserito ritardo unicamente l’ente ‘E’.
6.5.1. L’eccezione merita parziale accoglimento.
6.5.2. Dalle risultanze processuali emerge che i lavori relativi all’unità abitativa ‘E’ sono  stati  completati  con  un  ritardo  di  116  giorni  rispetto  ai  termini  contrattuali, mentre le restanti  opere  –  inerenti  alle  unità  abitative  ‘A’,  ‘B’  e  ‘D’  –  sono  state consegnate anticipatamente, in data 25.10.2017. Si ritiene pertanto equo ridurre in via  equitativa  la  penale  di  €  17.400,00  a  un  quarto  dell’importo  richiesto,  pari  a  € 4.350,00.
6.5.3.  La  documentazione  prodotta  e  le  deposizioni  testimoniali  evidenziano, peraltro,  carenze  organizzative  e  di  coordinamento  tra  le  imprese  operanti  in cantiere  che  hanno  effettivamente  inciso  sui  tempi  di  esecuzione.  Sotto  questo profilo, in considerazione della concorrente responsabilità di appare equo ridurre ulteriormente la penale di circa il 20%, per un importo finale di € 3.500,00 . 
6.6. Quanto agli oneri per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti, sostiene la convenuta il contratto di subappalto porrebbe infine a suo carico l’obbligo di provvedere con le rispettive maestranze alla pulizia del cantiere, senza menzionare tuttavia l’attività di smaltimento dei rifiuti. In ogni caso, la deposizione testimoniale delle proprie maestranze avrebbe confermato che i rifiuti plastici erano stati imballati e riportati in sede e i materiali di lavorazione e demolizione separati e accantonati.
6.6.1. L’eccezione va disattesa.
6.6.2.  Il  contratto  di  subappalto  dd.  25.2.2017  stabiliva  espressamente  l’obbligo della subappaltatrice di provvedere alla pulizia del cantiere e all’asporto del materiale di  risulta,  sino  al  termine  delle  opere. come  emerge  dalle deposizioni testimoniali, si è invece limitata a ripulire il cantiere dei rifiuti plastici, lasciando  in  cantiere  il  materiale  di  risulta  e  costringendo a provvedere con le proprie maestranze all’attività di smaltimento.  
6.6.3. Un inadempimento dei termini contrattuali, dunque, vi è stato. La perizia del c.p.t. non è, tuttavia, supportata da riscontri documentali che consentano di quantificare il danno nel suo preciso ammontare. 
6.6.4. Si ritiene opportuno quantificare in via equitativa il danno nella misura di € 1.000,00 .
6.7. In subordine, eccepisce in compensazione con le poste creditorie eventualmente riconosciute a un controcredito, così articolato:  (a)  €  14.813,08,  a  titolo  di  saldo  delle  prestazioni  di  cui  alla  fattura  n. 406/2017, relativa  al  6°  SAL;  (b)  €  7.967,92,  trattenuti  dall’opponente  a  titolo  di ritenute a garanzia sui SAL pagati.  
6.7.1. L’eccezione è accolta per quanto di ragione.
6.7.2. L’importo di € 14.813,08, costituisce un credito certo (come riconosciuto dal d.i. 352/18 non opposto), liquido ed esigibile, che può essere opposto in compensazione con le poste riconosciute a favore di pari complessivamente a € 4.500,00. I due importi si estinguono per compensazione fino 
alla loro concorrenza del loro rispettivo ammontare. Residua, in capo a un controcredito di € 10.313,08. 
6.8.  Il  decreto  ingiuntivo  n.  487/2018  dev’essere  a  ogni  modo  confermato,  non avendo contestato  né  l’effettiva  realizzazione  dei  lavori previsti  dal  7°  SAL,  né  il  successivo  completamento  dell’opera  contrattualmente affidata. 
7. In conclusione, operata la compensazione giudiziale tra le contrapposte ragioni delle parti (in via d’azione, quanto a in via di eccezione riconvenzionale, quanto a , nulla residuando a favore dell’opponente, rigetta l’opposizione ex at. 645 c.p.c. proposta da per l’effetto confermando il decreto ingiuntivo in ogni sua statuizione. Quanto alle spese relative all’opposizione, esse sono liquidate secondo soccombenza, con conseguente condanna di a rifonderle a nella congrua misura indicata in dispositivo, come da nota spese dd. 26.2.2025 della convenuta opposta (valori medi per tutte le quattro fasi, in relazione allo scaglione di valore compreso fra 26.000.01 e 52.000,00 euro).
Il  Tribunale  di  Trieste,  ogni  altra  domanda  o  eccezione  respinta  o  disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertato  il credito  risarcitorio di nei confronti  di nella  misura  di  €  4.500,00,  di  cui  €  3.500,00  per  i  ritardi nell’esecuzione dei lavori e € 1.000,00, per l’inadempimento degli obblighi di  
smaltimento;  accertato  il  controcredito  di pari  a  €  14.813,08,  a titolo di saldo delle prestazioni di cui alla fattura n.  406/2017,  effettuata compensazione, rigetta le domande riconvenzionali  e  l’opposizione  ex  art.  645  c.p.c. proposte  da per  l’effetto,  conferma  il  decreto  ingiuntivo  n. 487/2018, in ogni sua statuizione, dando atto che non occorre dichiararne l’esecutività  in  quanto  già  concessa  con  ordinanza  dd.  14.6.2019  emessa  ai  sensi dell’art. 648 c.p.c.;  
2)  condanna a  rifondere  a le  spese dell’opposizione,  che  liquida  in  complessivi  €  7.616,00  per  compenso,  oltre  rimborso spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge). Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025  
Il AVV_NOTAIO