SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 855 2025 – N. R.G. 00003476 2018 DEPOSITO MINUTA 14 10 2025 PUBBLICAZIONE 14 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 27 settembre 2018 al R.G. n. 3476/2018, vertente
t r a
(C.F./P. IVA ) con proc. e dom. l’AVV_NOTAIO.
Stricca del foro di Trieste;
ATTRICE/OPPONENTE
e
(C.F./P. IVA
), con proc e dom. gli AVV_NOTAIOti
NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Gorizia.
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per
P.
«In via principale:
accertare che le opere eseguite dalla impresa nel complesso immobiliare sito in INDIRIZZO in Trieste presentano gravi vizi e difetti; – accertare e confermare che il prezzo ed i costi necessari per le emende dei vizi e difetti nonché dei danni, così come indicati in narrativa, patiti dalla ono pari a complessivi € 39.504,30.
In subordine:
accertato l’inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto d’appalto dd. 25/02/2017 dichiararne la risoluzione per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso per l’effetto:
dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo quivi opposto e che l’opponente nulla deve alla impresa in quanto il credito non appare dovuto per le ragioni dedotte in narrativa o non dovuto nella misura reclamata e, comunque, allo stato improvato;
condannare la impresa al risarcimento dei danni patiti dalla quantificati in complessivi € 39.504,30 o le diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia con declaratoria di compensazione pro concurrenti quantitate laddove si ritenesse la debenza delle poste azionate ex adverso;
In ogni caso:
Accertato, altresì, l’inadempimento contrattuale della impresa per l’ingiustificato ritardo nella consegna delle opere, condannare la parte convenuta opposta, al pagamento, in favore della attrice, della penale giornaliera
contrattualmente prevista per complessivi € 17.400,00 o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
Accertato, altresì, l’inadempimento contrattuale della impresa in relazione all’osservanza del piano della sicurezza, condannare la parte convenuta opposta, al risarcimento in favore dell’attrice della somma di complessivi € 876,80 o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, per i motivi evidenziati in narrativa.
Con condanna dell’opposto alla rifusione delle spese e compensi di causa oltre a spese generali, I.V.A. e Cpa.
Con condanna della convenuta al risarcimento anche degli esborsi sostenuti per le spese di consulenza tecnica di parte extragiudiziale nonché per l’eventuale consulenza giudiziale di parte, laddove si rendesse necessario l’esperimento di CTU tecnica».
«In via preliminare di merito:
Accertarsi e dichiararsi l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’opposizione avversaria in violazione dell’art. 2909 Codice Civile, intendendosi le eccezioni e domande avverse già attinte da giudicato sostanziale (sub RG n. 487/18 Ing. del Tribunale di Trieste) per quanto compiutamente dedotto in narrativa;
Spese e competenze di lite per la fase monitoria e per il presente giudizio di merito integralmente rifuse.
Nel merito:
In principalità
Accertarsi e dichiararsi l’esistenza del credito a favore della convenuta/opposta e nei confronti dell’attrice/opponente nei termini richiamati in atti;
-Accertarsi e dichiararsi l’inadempimento dell’attrice/opponente nei termini richiamati in atti;
Per l’effetto:
Rigettarsi ogni contraria domanda ed eccezione avversaria;
Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi l’attrice/opponente al pagamento dell’importo di € 17.182,85 (o in subordine, della differente somma ritenuta di giustizia); oltre agli interessi di mora (od in subordine legali) sul capitale dal dovuto al saldo;
Spese e competenze per la fase monitoria e per il presente giudizio integralmente rifuse.
In subordine
Ridursi le pretese avversarie alla minor somma che fosse ritenuta accertata, previa compensazione con gli importi a credito della convenuta/opposta (€ 7.967,92 trattenuti in garanzia da € 14.813,08 sub 352/17 d.i. Trib. Ts);
Spese e competenze di lite compensate tra le parti secondo la percentuale di soccombenza.
In via istruttoria:
Rigettarsi ogni eventuale richiesta avversaria di CTU, a fronte della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi per il decorso del tempo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
In data 25.2.2017, in
qualità di committente, e
in qualità di appaltatrice, stipulavano un contratto di subappalto avente a oggetto la realizzazione degli impianti elettrico, idrico e termico, nonché la posa in opera di un sistema fotovoltaico presso il cantiere di INDIRIZZO a Trieste.
1.2. Il regolamento negoziale disciplinava puntualmente la ripartizione degli oneri tra le parti contraenti.
1.2.1. Spettavano alla committente: la progettazione e direzione dei lavori; la realizzazione delle tracce impianti e delle forometrie; la fornitura dei sanitari, delle lampade per esterni e delle macchine in pompa di calore; l’allacciamento alle reti cittadine di luce e acqua; la fornitura di energia elettrica e acqua necessarie alle lavorazioni.
1.2.2. Per contro, erano posti a carico dell’appaltatrice: la realizzazione a regola d’arte degli impianti elettrico, idrico e termico; la posa in opera del sistema fotovoltaico; l’installazione dei sanitari e degli apparecchi forniti dalla committenza; la fornitura di tutti i materiali necessari agli impianti (esclusi quelli a carico della committenza); la custodia dei materiali; la pulizia del cantiere e l’asporto del materiale di risulta; la consegna delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica obbligatoria.
1.3. Per ciò che interessa, il contratto poneva espressamente a carico dell’appaltatrice l’obbligo di provvedere alla pulizia di cantiere e all’asporto del materiale di risulta, sino al termine delle opere di propria competenza.
1.4. Il contratto prevedeva altresì che l’appaltatrice si rendesse disponibile a collaborare e coordinarsi con la committente, ove fossero presenti eventuali altre imprese o lavoratori in appalto, al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volti all’eliminazione dei rischi, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. g) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d’ora innanzi ‘TU RAGIONE_SOCIALE sul lavoro’).
1.5. Il corrispettivo del contratto di subappalto veniva stabilito a corpo in complessivi € 165.000,00, più IVA, da liquidarsi mediante pagamenti periodici in base agli Stati di avanzamento dei lavori (d’ora innanzi, ‘SAL’).
1.6. I contraenti pattuivano una clausola penale pari a € 150,00 per ciascun giorno di sospensione o ritardo ingiustificati. Da contratto, i lavori avrebbero dovuto cominciare il 6.3.2017 e concludersi entro e non oltre il 30.9.2017. Poiché, tuttavia, il regolamento negoziale è stato sottoscritto sette giorni dopo la data prevista contrattualmente, deve ritenersi che il ‘termine essenziale di ultimazione dei lavori’ fosse slittato al 7.10.2017.
In data 6.7.2017, il RAGIONE_SOCIALE dell’ di Trieste, a seguito di un sopralluogo del cantiere, rilevava diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e, con verbale di ammissione al pagamento dd. 12.7.2017, irrogava all’arch. responsabile di cantiere per conto di
datrice di lavoro, sanzioni pari a: (a) € 1.753,60, per non aver adottato, ai sensi dell’art. 80 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro’) le misure necessarie affinché i lavoratori fossero salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione; (b) € 1.753,60, per non aver verificato, ai sensi dell’art. 97, co. 1 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro, le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2.1. L’arch. coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione per conto di con nota dd. 31.8.2017, rilevava tuttavia che le violazioni degli artt. 80 e 97 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro fossero imputabili a quattro imprese subappaltatrici presenti in cantiere, tra cui
cui aveva
subappaltato l’esecuzione delle opere elettriche.
L’appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. 352/18 dd. 14.5.2018, per l’importo di € 31.319,12, a saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 406/2017, relativa al 6° SAL. L’ingiunzione, regolarmente notificata a
non veniva opposta, acquistando così efficacia di cosa giudicata. A
seguito della notifica di un atto di precetto dd. 27.8.2018,
versava a con bonifico dd. 2.10.2018, la somma di € 20.000, a parziale soddisfazione del credito ingiunto.
Successivamente, con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 5.6.2018, l’impresa chiedeva al Tribunale di Trieste di condannare
al pagamento della somma di € 17.182,75, a saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 44 dd. 28.2.2018, relativa al 7° SAL. Il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 487/2018 dd. 2.7.2018, notificato il 6.7.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dd. 14.6.2019.
5. con atto di citazione dd. 14.9.2018, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 487/2018, contestando le pretese creditorie di e chiedendo la condanna della convenuta, in via riconvenzionale ovvero in via di compensazione pro concurrenti quantitate , al pagamento di complessivi € 39.504,30 .
5.1. Il quantum richiesto risulta così articolato: (a) € 6.512,50 , pari alle spese sostenute per emendare i vizi e i difetti delle opere oggetto del contratto di subappalto, relativi all’errato posizionamento o alla mancata realizzazione degli impianti termici, elettrici e sanitari (d’ora innanzi ‘spese di ripristino’); (b) € 17.400,00 a titolo di penale ex art. 1382 c.c., per aver terminato le opere il 31.1.2018, con 116 giorni di ritardo, a fronte di una data di ultimazione dei lavori individuata il 7.10.2017; (c) € 876,80 , a titolo di ripetizione delle sanzioni amministrative corrisposte ex artt. 80 e 97, co. 1 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro per fatti imputabili all’impresa cui
ha subappaltato l’esecuzione delle opere elettriche; (d) € 3.510,00 , pari alle spese sostenute per la rimozione del materiale di risulta in cantiere, in ragione dell’inadempimento dell’appaltatrice, contrattualmente tenuta agli oneri di pulizia e smaltimento dei rifiuti; (e) € 11.205,00 , corrispondenti alle parcelle dell’ing.
e dell’arch. professionisti incaricati per l’assistenza, supervisione e verifica dei lavori di ripristino delle opere non eseguite secondo la regola d’arte o non realizzate da (d’ora innanzi ‘spese tecniche’).
5.2. A supporto delle proprie contestazioni e pretese risarcitorie, ha prodotto in giudizio l’elaborato dd. 22.5.2018 del c.t.p. .
5.3. In aggiunta, come attesterebbero le deposizioni testimoniali dell’ing. progettista della parte relativa agli impianti elettrici e termici, e delle stesse maestranze dell’appaltatrice, le varianti progettuali venivano concordate da con gli acquirenti finali degli immobili, e comunicate a a lavori ormai conclusi.
si è regolarmente costituita in giudizio.
6.1. In via preliminare la convenuta opposta eccepisce l’improcedibilità e inammissibilità dell’opposizione per violazione dell’art. 2909 c.c. Il giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo 352/18 dd. 14.5.2018, avente a oggetto gli interventi eseguiti fino a tale data, si estenderebbe non soltanto al rapporto dedotto in giudizio e agli accertamenti che costituiscono antecedenti logico-giuridici della pronuncia, ma anche all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione. Le eccezioni di inadempimento e le domande riconvenzionali avanzate da pertanto, sarebbero inammissibili in quanto tardive, poiché inerenti alle lavorazioni eseguite da marzo 2017 a marzo 2018.
6.1.1. L’eccezione non può essere accolta, in quanto i fatti posti alla base della
domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da non paiono contraddire gli antecedenti logico-giuridici della pronuncia recata dal decreto ingiuntivo n. 352/2018, che sono essenzialmente costituiti dall’accertata esistenza dell’obbligazione di pagamento dell’importo di spettanza della società opposta in relazione al 6° SAL e dall’accertata scadenza dell’obbligazione. Né, del resto, quei fatti costitutivi sembrano sostanziare dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione in oggetto o del rapporto giuridico dal quale essa è derivata.
6.2. Nel merito le pretese dell’opponente sono state integralmente contestate.
6.3. I vizi e difetti lamentati da innanzitutto, sarebbero imputabili esclusivamente al modus operandi della società opponente: l’interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice e l’escussione dei testi di parte convenuta, peraltro, attesterebbero che il posizionamento delle apparecchiature elettriche, termiche e sanitarie doveva essere comunicato alle maestranze di dall’ing. figura spesso assente in cantiere, che a più riprese avrebbe concordato con la clientela finale varianti a lavorazioni già ultimate.
6.3.1. La voce risarcitoria di cui alle spese tecniche e di ripristino non sarebbe conseguentemente esigibile, poiché contestata, di provenienza unilaterale e non provata né documentalmente né attraverso l’escussione dei testi. La pretesa, peraltro, sarebbe infondata, poiché addebiterebbe all’opposta costi per attività funzionali alla gestione del subappalto: la presenza dell’arch. in cantiere sarebbe dipesa, infatti, dalla sua qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, committente
principale dell’opera e ramo di per gli investimenti immobiliari, mentre quella dell’ing. sarebbe giustificata dalla sua qualità di progettista e Direttore dei Lavori degli impianti, nonché di referente della committenza presso gli acquirenti finali.
6.3.2. L’eccezione merita accoglimento.
6.3.3. Mentre le maestranze di asseriscono che le modifiche apportate in corso d’opera fossero dovute alle indicazioni del D.L. ing. quest’ultimo sostiene, invece, che le stesse fossero state perlopiù concordate direttamente da con i clienti finali e ratificate a posteriori. In un quadro probatorio obiettivamente contrastato depone a favore della posizione dell’appaltatrice convenuta la constatazione che il progettista degli impianti fosse in obiettiva difficoltà nel coordinare gli interventi, come di dovere.
6.3.5. In aggiunta, l’elaborato del c.t.p. dd. 22.5.2018 e il computo metrico allegato (punti 1-18), oltre a essere connotati da estrema genericità, risultano privi di riscontri documentali che consentano di dimostrare gli esborsi effettivamente sostenuti da e la riconducibilità, sotto il profilo dell’adeguatezza causale, degli interventi di ripristino all’imperizia della società appaltatrice. La loro datazione, immediatamente conseguente alla notifica del primo provvedimento monitorio, non depone, peraltro, a favore della loro attendibilità.
6.3.6. Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale della società opponente, avente ad oggetto le spese di ripristino, per € 6.512,50, e quelle tecniche, per € 11.205,00, non può essere accolta.
6.4. In secondo luogo, fa rilevare la convenuta, il verbale di ammissione al pagamento dd. 12.7.2017 di per sé, non conterrebbe elementi da cui sarebbe possibile evincere la responsabilità di o di In particolare, avrebbe messo a disposizione delle imprese presenti in cantiere il quadro elettrico per gli allacciamenti, mentre le attrezzature difformi sarebbero potute appartenere alle altre imprese in subappalto. In aggiunta, la convenuta contesta che possa andare esente da responsabilità concorrente o esclusiva, avendo omesso di adottare le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica, nonché di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
6.4.1. L’eccezione è accolta.
6.4.2. Le sanzioni di cui agli artt. 80 e 97 T.U. RAGIONE_SOCIALE sul lavoro si riferiscono evidentemente alla violazione di obblighi di vigilanza e intervento, posti a carico della subcommittente (‘datore di lavoro’) a tutela di tutte le imprese operanti in cantiere.
era, pertanto, tenuta a eseguire una valutazione del rischio elettrico e ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per l’eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi, nonché a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applicare le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
6.4.3. Ciò premesso, dal verbale dell’ non emergono elementi da cui sia possibile evincere la responsabilità concorrente delle imprese operanti in
subappalto. Del pari, la nota dell’arch. dd. 31.8.2017 si limita a imputare l’onere della sanzione alle singole imprese subappaltatrici, in quanto dotate di attrezzatura propria. Le risultanze istruttorie non appaiono, nel complesso, sufficienti a dimostrare la responsabilità di opponente, infatti, per liberarsi da responsabilità, avrebbe dovuto quantomeno dimostrare di aver eseguito tutte le verifiche richieste dalla legge e che e avessero specificamente disatteso le
misure adottate a fini di sicurezza.
6.4.5. La domanda riconvenzionale della società opponente, avente ad oggetto la condanna al pagamento di € 876,80, a titolo di ripetizione delle sanzioni amministrative corrisposte ai sensi degli artt. 80 e 97, co. 1 T.U., dev’essere pertanto rigettata.
6.5. In terzo luogo, rileva i ritardi nell’ultimazione dei lavori, come si evincerebbe dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti da marzo 2017 a marzo 2018, sarebbero imputabili a molteplici criticità e imperizie nella gestione del cantiere di subappalto, quali la mancata consegna delle forniture e degli impianti da installare, la disorganizzazione della committente e del progettista incaricato e il sopraggiungere di cause esterne in alcun modo imputabili a L’applicazione della penale giornaliera di € 150,00 andrebbe conseguentemente esclusa – in quanto l’opponente non avrebbe dimostrato, sul piano del nesso causale, la colpevolezza dell’appaltatrice per i ritardi lamentati – o
quantomeno proporzionalmente ridotta ex art. 1384 c.c., investendo l’asserito ritardo unicamente l’ente ‘E’.
6.5.1. L’eccezione merita parziale accoglimento.
6.5.2. Dalle risultanze processuali emerge che i lavori relativi all’unità abitativa ‘E’ sono stati completati con un ritardo di 116 giorni rispetto ai termini contrattuali, mentre le restanti opere – inerenti alle unità abitative ‘A’, ‘B’ e ‘D’ – sono state consegnate anticipatamente, in data 25.10.2017. Si ritiene pertanto equo ridurre in via equitativa la penale di € 17.400,00 a un quarto dell’importo richiesto, pari a € 4.350,00.
6.5.3. La documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali evidenziano, peraltro, carenze organizzative e di coordinamento tra le imprese operanti in cantiere che hanno effettivamente inciso sui tempi di esecuzione. Sotto questo profilo, in considerazione della concorrente responsabilità di appare equo ridurre ulteriormente la penale di circa il 20%, per un importo finale di € 3.500,00 .
6.6. Quanto agli oneri per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti, sostiene la convenuta il contratto di subappalto porrebbe infine a suo carico l’obbligo di provvedere con le rispettive maestranze alla pulizia del cantiere, senza menzionare tuttavia l’attività di smaltimento dei rifiuti. In ogni caso, la deposizione testimoniale delle proprie maestranze avrebbe confermato che i rifiuti plastici erano stati imballati e riportati in sede e i materiali di lavorazione e demolizione separati e accantonati.
6.6.1. L’eccezione va disattesa.
6.6.2. Il contratto di subappalto dd. 25.2.2017 stabiliva espressamente l’obbligo della subappaltatrice di provvedere alla pulizia del cantiere e all’asporto del materiale di risulta, sino al termine delle opere. come emerge dalle deposizioni testimoniali, si è invece limitata a ripulire il cantiere dei rifiuti plastici, lasciando in cantiere il materiale di risulta e costringendo a provvedere con le proprie maestranze all’attività di smaltimento.
6.6.3. Un inadempimento dei termini contrattuali, dunque, vi è stato. La perizia del c.p.t. non è, tuttavia, supportata da riscontri documentali che consentano di quantificare il danno nel suo preciso ammontare.
6.6.4. Si ritiene opportuno quantificare in via equitativa il danno nella misura di € 1.000,00 .
6.7. In subordine, eccepisce in compensazione con le poste creditorie eventualmente riconosciute a un controcredito, così articolato: (a) € 14.813,08, a titolo di saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 406/2017, relativa al 6° SAL; (b) € 7.967,92, trattenuti dall’opponente a titolo di ritenute a garanzia sui SAL pagati.
6.7.1. L’eccezione è accolta per quanto di ragione.
6.7.2. L’importo di € 14.813,08, costituisce un credito certo (come riconosciuto dal d.i. 352/18 non opposto), liquido ed esigibile, che può essere opposto in compensazione con le poste riconosciute a favore di pari complessivamente a € 4.500,00. I due importi si estinguono per compensazione fino
alla loro concorrenza del loro rispettivo ammontare. Residua, in capo a un controcredito di € 10.313,08.
6.8. Il decreto ingiuntivo n. 487/2018 dev’essere a ogni modo confermato, non avendo contestato né l’effettiva realizzazione dei lavori previsti dal 7° SAL, né il successivo completamento dell’opera contrattualmente affidata.
7. In conclusione, operata la compensazione giudiziale tra le contrapposte ragioni delle parti (in via d’azione, quanto a in via di eccezione riconvenzionale, quanto a , nulla residuando a favore dell’opponente, rigetta l’opposizione ex at. 645 c.p.c. proposta da per l’effetto confermando il decreto ingiuntivo in ogni sua statuizione. Quanto alle spese relative all’opposizione, esse sono liquidate secondo soccombenza, con conseguente condanna di a rifonderle a nella congrua misura indicata in dispositivo, come da nota spese dd. 26.2.2025 della convenuta opposta (valori medi per tutte le quattro fasi, in relazione allo scaglione di valore compreso fra 26.000.01 e 52.000,00 euro).
Il Tribunale di Trieste, ogni altra domanda o eccezione respinta o disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertato il credito risarcitorio di nei confronti di nella misura di € 4.500,00, di cui € 3.500,00 per i ritardi nell’esecuzione dei lavori e € 1.000,00, per l’inadempimento degli obblighi di
smaltimento; accertato il controcredito di pari a € 14.813,08, a titolo di saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 406/2017, effettuata compensazione, rigetta le domande riconvenzionali e l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposte da per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 487/2018, in ogni sua statuizione, dando atto che non occorre dichiararne l’esecutività in quanto già concessa con ordinanza dd. 14.6.2019 emessa ai sensi dell’art. 648 c.p.c.;
2) condanna a rifondere a le spese dell’opposizione, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge). Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO