Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11801/2019 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
COGNOME NOMECOGNOME, COGNOME,
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 690/2019 depositata il 08/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.COGNOME NOME propone ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato gli appelli proposti da essa ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.1869/2013 e avverso l’ordinanza in data 15 maggio 2013 di correzione di errore materiale della suddetta sentenza.
La ricorrente, nel 1987, era stata convenuta in giudizio con le sorelle COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dal fratello COGNOME NOME al fine di sentire dichiarare aperta la successione ab intestato della madre delle parti, NOME COGNOME e di ottenere la divisione dei beni relitti. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva n.3839 del 4 marzo 2008, aveva dichiarato aperta la successione, aveva dichiarato l’attore e le convenute eredi legittimi della de cuius, aveva dichiarato di fare propri gli elaborati del CTU riguardo alla descrizione dei beni, aveva dichiarato il patrimonio comodamente divisibile, aveva disposto ‘per il pros i eguo come da separata ordinanza’. Con questa ordinanza aveva fissato la data per l’assegnazione dei lotti mediante sorteggio. Nella parte iniziale della ordinanza era scritto: ‘Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con la quale è stata dichiarata aperta la successione ab intestato di NOME ed è stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione redatto dal CTU…’. A seguito di una serie di rinvii, il giudice
istruttore il 23 aprile 2010, essendo emerso che il difensore di NOME COGNOME era deceduto nel 2001, dichiarava interrotto il giudizio e ‘inutili tutte le udienze successive’ alla suddetta ordinanza del 4 marzo 2008. Successivamente, riassunta la causa nei confronti di NOME COGNOME il 29 giugno 2010, il giudice, all’udienza del 6 aprile 2011, dato atto della presenza di tutte le parti e del fatto che le stesse non avevano sollevato eccezioni riguardo al progetto da sottoporre a sorteggio, procedeva al sorteggio e con successivo provvedimento assegnava alle parti i diversi lotti. Il 4 maggio 2011 NOME COGNOME, fino a quel momento rimasta contumace, si costituiva e il relativo difensore contestava la validità della sentenza non definitiva e dei provvedimenti successivi e chiedeva procedersi a nuova CTU per l’attualizzazione del valore degli immobili compresi nel patrimonio relitto. Con sentenza definitiva n.1869/2013 il Tribunale di Napoli, rigettate tutte le contestazioni sollevate da NOME COGNOME, disponeva sulle spese stabilendo tra l’altro -al capo f) del dispositivo- che le spese di NOME COGNOME fossero a carico della massa. Con provvedimento di correzione del 15 maggio 2013, integrava il dispositivo al capo f), disponendo la distrazione delle spese di lite a beneficio del difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME.
Avverso la sentenza n.1869 del 2013 e il provvedimento correttivo NOME COGNOME interponeva appelli separati.
Con la sentenza 690 del 2019 la Corte d’appello di Napoli, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile l’appello contro il provvedimento di correzione sia perché tale provvedimento ‘non è impugnabile … in quanto … ha natura amministrativa’ sia perché la appellante non era pregiudicata dal provvedimento di distrazione incidente solo sui rapporti tra la parte vittoriosa e il distrattario. La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’appello contro la sentenza 1869/2013 sul rilievo che i vizi lamentati dalla appellante -correlati alla mancata
interruzione del processo, fino al 23 aprile 2010, a seguito del decesso dell’originario suo difensore e alla mancata dichiarazione nel dispositivo della sentenza non definitiva della esecutività del piano del progetto divisionaleafferivano alla sentenza non definitiva e avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione della medesima sentenza, la quale non era stata impugnata;
2.NOME COGNOME ha depositato controricorso. COGNOME NOME, COGNOME Santa, COGNOME NOME e Ministero dell’economia e delle finanze sono rimasti intimati;
ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria;
in data 24 ottobre 2024 ha depositato ‘memoria di costituzione’ NOME COGNOME dichiarandosi erede di COGNOME NOME; considerato che:
va dichiarata l’inammissibilità della costituzione di NOME COGNOME nella qualità di erede della intimata COGNOME NOME non avendo NOME COGNOME documentato il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede;
il primo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: ‘nullità e, comunque, invalidità, dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli, sez. VI, r.g. 4649/1987 dd, 4.3.2008, e di tutti gli atti successivi prima dell’udienza del 23 aprile 2010 per violazione degli artt. 301, 101 e 297, co. 1 c.p.c. in relazione all’art 360, co. 1. n.4 c.p.c.’.
La ricorrente, invocando un precedente di codesta Corte di legittimità (sent. 28 novembre 2013 n. 24271), evidenzia che la decadenza dalla possibilità di dedurre la nullità dell’ulteriore attività processuale compiuta a seguito della automatica interruzione del processo per sopravvenuta morte del difensore è limitata alla sentenza non definitiva n.3839 del 2008 ed ai provvedimenti ad essa antecedenti, in quanto sanati dal passaggio in giudicato della pronuncia per omessa o tardiva impugnazione, ma non si estende
all’ordinanza collegiale del 4.3.2008, in quanto atto distinto e non autonomamente impugnabile. Lamenta che questa ordinanza ha dichiarato che nella sentenza non definitiva era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione redatto dal CTU laddove invece nel dispositivo della sentenza tale dichiarazione non vi era.
Il motivo è inammissibile.
Viene proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.690 del 2019.
Nel motivo non vi è alcun riferimento a questa sentenza. Il motivo è indirizzato esclusivamente contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 4 marzo 2008.
Si aggiunge che -come la ricorrente stessa ricorda-, da un lato, con la sentenza definitiva n. 1896/2013 era stato evidenziato che la sentenza non definitiva n.3898/2008 aveva già chiaramente stabilito di approvare il progetto di divisione redatto dal CTU (v. ricorso pagina 9) cosicché la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che la questione di violazione dell’art. 789 c.p.c. proposta dalla allora appellante contro la sentenza definitiva era inammissibile (v. sentenza impugnata pagina 13) e, dall’altro lato, con provvedimento del 23 aprile 2010, è già stata dichiarata dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli ‘la inutilità di tutte le udienze’ successive alla ordinanza 4 marzo 2008 per rilevato difetto di difesa della ricorrente con conseguente difetto di interesse alla dichiarazione di ‘nullità e, comunque, invalidità’ di tutti gli atti successivi alla ordinanza prima dell’udienza del 23 aprile 2010.
3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della ordinanza del 6.4.2011 per violazione degli artt. 789,301,303,82 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.
La ricorrente deduce che con l’ordinanza in questione si era proceduto al sorteggio dei lotti, che questa ordinanza è nulla
perché emessa in assenza di preventiva comunicazione del progetto di divisione, a cui essa ricorrente, quale contumace, avrebbe avuto diritto. La ricorrente sostiene che in conseguenza della nullità dell’ordinanza sia anche nulla l’estrazione a sorte dei lotti effettuata in quella sede.
La ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha errato nel non dichiarare le dedotte nullità facendo leva sul fatto che essa ricorrente aveva presenziato all’udienza nella quale l’ordinanza era stata adottata.
Il motivo è infondato.
Va ancora una volta ricordato che con la sentenza definitiva n. 1896/2013 era stato evidenziato che la sentenza non definitiva n.3898/2008 aveva già chiaramente stabilito di approvare il progetto di divisione redatto dal CTU (v. ricorso pagina 9) cosicché la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che la questione di violazione dell’art.789 c.p.c. proposta dalla allora appellante contro la sentenza definitiva era inammissibile a fronte del giudicato sulla sentenza non definitiva (v. sentenza impugnata pagina 13).
Può aggiungersi che la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n.21829 del 25/10/2010, secondo cui ‘Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell’udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell’art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci; in difetto di tale adempimento, che non può essere sostituito dal mero deposito in cancelleria dell’elaborato peritale, il giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto di divisione per mancanza di contestazioni, risultandone invalidi la relativa ordinanza ed i successivi atti del procedimento’.
Il richiamo non è conferente posto che, come la Corte di Appello ha evidenziato, il progetto era stato già definitivamente approvato con la ormai passata in giudicato sentenza n.3839 del 2008. La Corte di
Appello ha anche rimarcato il fatto -che risulta dal testo dell’ordinanza riportato a pagina 16 del ricorso -che l’ordinanza è stata emessa alla presenza della ricorrente e senza che la stessa avesse sollevato contestazioni riguardo al progetto e ai lotti da assegnare mediante sorteggio.
Questa Corte ha in plurime occasioni affermato la natura contrattualistica o negoziale dell’accordo sul progetto per cui il risultato del procedimento di divisione di cui all’art. 789, co. 3° , cod. proc. civ. può essere impugnato, in ragione della ridetta natura, solo mediante l’esperimento, in sede ordinaria di cognizione, delle normali azioni di impugnativa dei negozi giuridici ammesse dalla legge (cfr. sent. n. 11754 del 20 ottobre 1999; Cass. 7680/2001);
4 . il terzo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: ‘Nullità del sorteggio dei lotti effettuato all’udienza del 6.4.2011 per violazione dell’art . 789, 3° e 4° comma c.p.c. in relazione all’art 360, co 1 n. 4 c.p.c. ‘.
La ricorrente prospetta l’invalidità del sorteggio dei lotti e della loro assegnazione a favore dei coeredi perché, considerato che la declaratoria di esecutività del progetto divisionale deve necessariamente precedere l’estrazione a sorte dei lotti, la sentenza non definitiva n. 3839/2008 non aveva dichiarato tale esecutività né tantomeno qu est’ultima poteva essere desunta dal verbale del 6.4.2011, nullo per mancata comunicazione alla ricorrente contumace.
Il motivo è infondato.
Valgono le osservazioni svolte in riferimento al secondo motivo;
5 . il quarto motivo di ricorso reca la seguente rubrica: ‘violazione degli artt. 115 e 356 c.p.c. in relazione agli artt. 720 e 726 c.c.; 2909 c.c. e 340 c.p.c.- per mancato espletamento di nuova perizia anche ai fini di adeguamento dei conguagli (art 360, co 1, n.4 c.p.c.)’.
La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di nuova consulenza tecnica sulla base dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 3839/2008 che aveva recepito l’elaborato peritale.
Il motivo è infondato.
Va precisato che la Corte di Appello ha fatto correttamente riferimento al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.3839 del 2008 in relazione al motivo di appello con cui la attuale ricorrente aveva contestato la ‘disuguaglianza delle quote’ essendo state le quote già stabilite con la sentenza non definitiva non impugnata.
La ricorrente ricorda di avere fatto richiesta di rinnovo della CTU espletata nel 2001, con atto del 4 maggio 2011 (v. ricorso pagina 6). Formula il motivo senza tener conto di avere dato conto della circostanza di aver presenziato alle operazioni di sorteggio conseguenti alla approvazione del progetto di divisione intervenendo all’udienza del 6 aprile del 2011.
La Corte di Appello, al contrario, ha sottolineato questa circostanza.
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €6000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 28 febbraio 2025.