Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21264 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14095/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME AMICI NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
“RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che le rappresenta e difende
-controricorrenti- nonché contro
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1796/2023 depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME ed altri prenotatari di alloggi di edilizia popolare in Roma, INDIRIZZO avevano adito il Tribunale di Roma convenendo in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e affermando di aver versato loro più di quanto legittimamente dovuto, con richiesta di pronuncia ex art.2932 c.c. e di restituzione di quanto versato oltre il dovuto ai sensi dell’art.2041 c.c.
Entrambe le Cooperative si erano costituite e avevano dedotto l’inammissibilità delle domande ex art.2932 c.c., l’infondatezza della domanda di restituzione e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori, inadempienti e quindi esclusi dalle Cooperative, al rilascio delle unità abitative e al risarcimento dei danni.
Con sentenza parziale in data 11.3.2008, n.5544/2008, il Tribunale di Roma aveva respinto le domande ex art.2932 c.c., sul presupposto dell’essere venuta meno la qualità di soci degli attori, con loro condanna al rilascio degli immobili; la causa era stata rimessa in istruttoria per l’approfondimento delle domande restitutorie pure formulate dagli attori e per le domande di risarcimento dei danni proposte dalle convenute.
Il giudizio in prosecuzione era stato sospeso, perché alcuni degli attori avevano impugnato la delibera della loro esclusione quali soci.
Con sentenza definitiva del 25.1.2016, n.1417/2016, il Tribunale di Roma, dopo aver affermato di essere vincolato alla pronuncia non definitiva quanto al rigetto delle domande ex art.2932 c.c. e, di conseguenza, delle domande restitutorie ad esse correlabili, aveva dichiarato inammissibili le domande svolte dagli attori nell’ultima comparsa conclusionale, aveva accolto in parte le domande risarcitorie delle RAGIONE_SOCIALE (nei confronti degli odierni ricorrenti) e aveva regolato le spese processuali.
Avevano proposto impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Roma NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, con appello incidentale delle Cooperative; nel giudizio di appello era intervenuta Roma Capitale ‘ al fine di ottenere, previa declaratoria di insussistenza del debito degli appellanti in via principale nei confronti delle appellate, la loro condanna al risarcimento del danno da essa subito per la mancata corresponsione dell’indennità di occupazione degli immobili da loro rispettivamente occupati ‘ (con delibera n.13/2017 era stata pronunciata la decadenza parziale con conseguente risoluzione parziale della convenzione con le cooperative, per violazione da parte delle stesse del prezzo massimo di cessione degli alloggi; gli alloggi erano stati riacquisiti al patrimonio di Roma e riassegnati agli attori appellanti in diritto di superficie; il ricorso delle RAGIONE_SOCIALE avverso la delibera n.13/2017 era stato respinto, con pronuncia del TAR Lazio; Roma Capitale aveva comunicato di aver proposto opposizione di terzo avverso alla sentenza non definitiva n.5544/2008).
All’esito del giudizio di impugnazione la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio di Roma Capitale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale delle Cooperative, aveva rideterminato gli importi da porre a carico degli appellanti, riconoscendo la rivalutazione del dovuto per il periodo tra ottobre 2008 e gennaio 2016, e aveva confermato per il resto la sentenza impugnata e regolando infine le spese processuali. A fondamento della decisione la Corte di merito aveva rilevato quanto segue: -alla luce del contenuto decisorio della sentenza non definitiva, il Tribunale di Roma aveva: delimitato l’oggetto del giudizio proseguito alla sola domanda risarcitoria proposta dalle RAGIONE_SOCIALE; ritenuto nuove e quindi inammissibili e non valutabili le domande svolte oltre i termini di cui all’at.183 co VI n.1 c.p.c. dagli attori; liquidato il danno subito dalle Cooperative per l’occupazione abusiva degli immobili (derivando questa direttamente, in sostanza, dalla perdita della qualità di soci degli attori appellanti e dal rigetto delle domande ex art.2932 c.c.) da parte degli attori; -la domanda restitutoria reiterata dagli appellanti in sede di comparsa conclusionale di primo grado era inammissibile, atteso il passaggio in giudicato della sentenza parziale; quanto all’integrazione del contraddittorio, pure richiesta nella comparsa conclusiva, il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva aveva fatto venire meno l’interesse all’accertamento dell’effettivo prezzo di cessione degli alloggi e alla correlata necessità di integrare il
contraddittorio con Comune di Roma e Regione Lazio; -quanto alla critica relativa alle modalità di determinazione dell’entità del risarcimento del danno da occupazione, essa era inammissibile, anche perché gli appellanti avevano perso lo status di soci e detenevano gli alloggi senza titolo e senza potersi più appellare al contenuto della convenzione; era fondato l’appello incidentale in relazione alla necessità di aggiornamento del calcolo delle indennità di occupazione effettuato dal CTU e in relazione all’insussistenza di elementi per compensare le spese di causa; -l’intervento in appello di Roma Capitale era inammissibile; a prescindere dal rigetto dell’appello avanti al Consiglio di Stato, che aveva determinato la definitività della delibera n.13/2017, la domanda delle RAGIONE_SOCIALE trovava fondamento nel rapporto che si era instaurato tra le stesse e gli otto appellanti al momento dell’adesione di questi alla cooperativa e alla formulazione della domanda di assegnazione degli alloggi, che nulla aveva a che fare con la proprietà del terreno su cui detti alloggi erano stati edificati; -il Comune non era quindi titolare di un diritto autonomo alla corresponsione dell’indennità di occupazione per il periodo precedente alla delibera n.13/2017 e non avrebbe potuto proporre azione ex art.404 c.p.c.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME formulando due motivi, entrambi articolati in più punti.
Ha depositato controricorso Roma Capitale, che non propone ricorso incidentale sulla pronuncia di inammissibilità del suo intervento, ma svolge argomentazioni difensive di contenuto adesivo rispetto al ricorso principale.
È stato depositato controricorso anche dalle due RAGIONE_SOCIALE, che rilevano più profili di inammissibilità del ricorso, del quale chiedono comunque il rigetto.
Nella memoria illustrativa delle difese conclusive i ricorrenti hanno rilevato che, dopo l’introduzione del ricorso per cassazione e dopo la costituzione in giudizio delle società cooperative controricorrenti, è intervenuta la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Lega San Paolo Auto -i ricorrenti hanno evidenziato, sul punto, che la procedura pretende il pagamento degli importi liquidati con la sentenza ricorsa, bloccando di fatto l’acquisizione definitiva degli alloggi ai ricorrenti-.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ irrilevante nel presente giudizio di legittimità la sottoposizione della RAGIONE_SOCIALE a liquidazione coatta amministrativa, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge -cfr. da ultimo Cass. n.26452/2024; cfr. anche Cass. n.6642/2024 per un’ipotesi analoga alla presente, in cui era intervenuto nel corso del giudizio di legittimità il fallimento della parte ricorrente; cfr., ancora, Cass. a SSUU n.14385/2007 e n.17295/2003-.
Si deve inoltre rilevare che Roma Capitale non ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile il suo intervento nel giudizio, con conseguente formazione di giudicato sul punto. Ne consegue che Roma Capitale non ha legittimamente partecipato al giudizio di appello e non può essere parte nel presente giudizio di legittimità.
Devono essere vagliati i motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1. Con il primo articolato motivo i ricorrenti si dolgono della ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 vizio ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. Vizio di legittimità. Vizio di motivazione. Motivazione apparente. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Illogicità manifesta. Travisamento dei fatti. Error in procedendo e error in iudicando. Nullità della sentenza gravata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115. Vizio ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. Vizio di legittimità. Vizio di motivazione. Motivazione apparente. Omissione esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ilogicità manifesta. Travisamento dei fatti. Error in procedendo ed error in iudicando. Nullità della sentenza gravata ‘ (si è riportata, letteralmente, l’intestazione del motivo sub 1., da pag.9 del ricorso per cassazione).
I ricorrenti premettono che ‘ dopo la chiusura dell’istruttoria e prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ‘ nel giudizio di primo grado, essi avevano revocato il mandato al precedente difensore, nominando il procuratore attuale, il quale aveva ‘ proceduto nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica limitatamente a far presente al Giudice elementi mai rappresentati al Giudice di primo grado onde decidere sui fatti già dedotti e sulle domande proposte senza alterarne il contenuto ‘ (così si legge a pag.8 del ricorso). Essi hanno quindi individuato, nell’articolazione del motivo, come unica norma
violata l’art.115 c.p.c., sia sotto il profilo della violazione di legge, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., sia sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art.360 co 1 n.5 c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte non è univoca per la valutazione di ammissibilità di motivi di ricorso per cassazione cd misti perché contenenti più profili di doglianza, ma appaiono condivisibili al riguardo le considerazioni svolte nell’ordinanza della Corte di Cassazione n.39169/2021 che ammette detta possibilità, purchè la formulazione del motivo permetta ‘ di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati ‘. Nella motivazione del provvedimento si precisa che se ‘ E’ vero, infatti, che un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471). 6.4. Si è tuttavia anche ritenuto che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 09.08.2017 n. 19893; Sez.un. 6.5.2015, n.9100). In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n.17931 del 24.7.2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. «effettività» della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al «giusto processo» di cui all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto
possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi. La miscela di due diversi profili, riflettenti i vizi di violazione di legge ed omessa motivazione, non impedisce infatti di cogliere il senso e la portata delle questioni proposte dal ricorrente. Non risulta pertanto violato il canone di specificità dell’impugnazione, il quale, pur inducendo a ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti l’interpretazione di norme giuridiche e la ricostruzione dei fatti di causa, non ne preclude la formulazione in unico contesto, a condizione che, …, l’illustrazione del motivo consenta d’individuare con chiarezza le questioni prospettate e di procedere, se necessario, ad un esame separato delle stesse (cfr. Sez. Un., 6.05.2015, n. 9100; Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790; Sez.6, 17. 03.2017, n. 7009)’.
In concreto, l’esame del ricorso permette di enucleare abbastanza chiaramente le critiche formulate con riferimento all’ipotizzata violazione di legge e quelle formulate con riferimento alla pretermissione dell’esame e della valorizzazione di circostanze decisive ai fini della definizione della controversia.
Sotto il primo profilo, i ricorrenti contestano: -di aver perso interesse a conoscere il giusto prezzo di cessione, interesse invece esistente non coincidendo la posizione di assegnatario con quella di socio della cooperativa, poiché la perdita della qualità di socio non determinerebbe la perdita della qualità di beneficiario del programma edilizio; all’interesse all’accertamento dell’effettivo prezzo di cessione degli alloggi e dell’eventuale importo residuo da corrispondere era correlata la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Roma e della Regione Lazio; sarebbe evidente il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi applicato il prezzo massimo di cessione corretto e legittimo, nonché l’applicazione della convenzione afferente al programma di edilizia residenziale per cui sono stati dichiarati idonei a beneficiarne; la decisione del Consiglio di Stato n.6919/2022 sarebbe intervenuta a definire la controversia relativa alla legittimità della deliberazione comunale n.13/2017, ‘ così sancendo la correttezza dell’annullamento del diritto di superficie in favore delle Cooperative resistenti e la riacquisizione degli immobili dei ricorrenti nel patrimonio del comune capitolino ‘; la Corte di merito avrebbe omesso di considerare, nonostante i solleciti dei ricorrenti, gli effetti dei provvedimenti amministrativi intercorsi nelle more del giudizio, che invece escluderebbero il diritto
alla corresponsione di indennità di occupazione per immobili di cui le controparti non sono più proprietarie; l’errore prospettico della Corte di merito avrebbe coinvolto anche la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di gravame proposto in appello, nonostante la diversa pronuncia contenuta nell’ordinanza del 26.2.2019 con la quale era stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata (presupponente l’ammissibilità dell’impugnazione) e senza motivazione sulla scelta difforme.
Sotto il secondo profilo, i ricorrenti si dolgono: -del fatto che non sia stata tenuta in considerazione la critica alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, fatte proprie dal Giudice di primo grado, ‘stante la mancata applicazione della normativa di settore e nello specifico la mancata applicazione dell’art.14 della Convenzione, in tema di determinazione del prezzo massimo di cessione ‘, consentendo il travisamento e il tradimento della finalità pubblica assegnata agli immobili di cui si discute; inoltre i ricorrenti avrebbero rilevato anche un’anomalia, rappresentata dall’aver stipulato l’atto di prenotazione con una Cooperativa diversa da quella che aveva ricevuto i finanziamenti e il diritto di cessione del terreno; sorte contestazioni in ordine al prezzo richiesto, lievitato di quasi il doppio rispetto a quello determinato da Roma Capitale, la RAGIONE_SOCIALE San Paolo V RAGIONE_SOCIALE aveva escluso i ricorrenti dalla compagine sociale e non avevano sortito effetti i tentativi di definizione bonaria della controversia; -del fatto che gli eventi descritti, occorsi dopo la sentenza non definitiva, erano stati evidenziati al Giudice di secondo grado con critica all’esito della CTU ma la Corte di merito aveva invece ritenuto inammissibile il motivo di appello, accogliendo sul punto l’appello incidentale delle controparti, con seguente pesante condanna dei ricorrenti per le indennità di occupazione poste a loro rispettivo carico. La sentenza del Giudice d’appello sarebbe stata pronunciata nei termini contestati nonostante sia stato accertato che le Cooperative pretesero illegittimamente un prezzo massimo di cessione più alto rispetto a quello previsto convenzionalmente, persero la disponibilità del terreno, essendo stato revocato loro il diritto di superficie con riacquisizione delle aree al patrimonio comunale attraverso la deliberazione n.13/2017 dichiarata definitivamente legittima e i vertici delle Cooperative siano stati sottoposti a procedimento penale per truffa, pur conclusosi per prescrizione. La Corte di merito non avrebbe altresì tenuto conto del fatto che l’Ente comunale aveva determinato la sussistenza dei requisiti in capo ai ricorrenti per godere degli immobili in commento, avviando l’iter per l’assegnazione definitiva degli stessi, con
conseguente legittima occupazione degli immobili e ingiustificatezza delle pretese di controparte, anche a fronte dei versamenti già effettuati (in sostanza, le Cooperative si troverebbero a ricevere, tra importi già versati e risarcimento del danno loro riconosciuto, quanto da esse già preteso illegittimamente, al di fuori del prezzo massimo consentito come da sempre lamentato dai ricorrenti).
Ora, si deve premettere quali siano i limiti di ammissibilità che la giurisprudenza di questa Corte individua affinché sia prospettabile una violazione dell’art.115 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: a tal fine ‘ occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ -così Cass. SSUU n.20867/2020, alla quale le pronunce successive si sono uniformate-. Esaminando la prima parte del primo motivo di ricorso proposto, come sopra sintetizzata, già emerge evidente che il richiamo all’art.115 c.p.c. nella rubrica del motivo non trova nell’esplicitazione delle doglianze contenute nel ricorso alcun supporto argomentativo che soddisfi l’indicazione che precede, sotto il profilo della violazione di legge, nè possono essere valorizzati nell’ambito del disposto dell’art.360 n.3 c.p.c. -eventualmente rinominato come ipotesi rientrante nell’ambito del n.4 della norma richiamata- gli enunciati vizi motivazionali, sotto il profilo dell’assenza, apparenza o illogicità delle ragioni poste dalla Corte a fondamento della decisione presa. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la Corte di merito ha esplicitato in modo coerente gli argomenti giustificanti il deciso, nel rispetto di quanto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui ‘ La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. ‘ -Così la sentenza delle Sezioni Unite n.8053/2014, che fonda un orientamento interpretativo ormai consolidato-.
La Corte d’Appello di Roma, delineato l’ambito del giudizio in base alle domande introdotte dai ricorrenti e alle domande riconvenzionali svolte dalle cooperative, ha infatti fondato con una motivazione comprensibile e coerente la decisione di rigetto delle doglianze riproposte con il primo ordine di critiche nel ricorso per cassazione sull’intervenuto giudicato, costituito dalla sentenza non definitiva n.5544/2008 del Tribunale di Roma: il rigetto definitivo delle domande ex art.2932 c.c. e delle domande di restituzione aveva delimitato, secondo la Corte d’Appello di Roma, l’ambito residuo della controversia alle domande risarcitorie proposte dalle Cooperative, esaminate nella sentenza definitiva di primo grado e anch’esse rivalutate in appello alla luce dell’appello incidentale articolato dalle Cooperative stesse, non essendovi interesse degli appellanti-ricorrenti -una volta respinte le loro domande ex art.2932 c.c., all’accertamento dell’effettivo prezzo di cessione in questo giudizio e, quindi, nemmeno all’approfondimento delle critiche rivolte solo in comparsa conclusionale di primo grado al metodo utilizzato dal CTU per la quantificazione del prezzo di cessione. Le vicende successive all’introduzione della controversia non avevano incidenza, secondo la Corte di merito, sulla debenza ed entità dell’indennità di occupazione, che doveva essere considerata sulla base del rapporto che si era instaurato tra assegnatari e Cooperativa al momento di adesione dei primi alla seconda e alla formulazione della domanda di assegnazione degli alloggi.
Si deve in proposito rilevare che i ricorrenti non hanno sottoposto ad alcuna critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le domande restitutorie da loro formulate perché coperte dallo stesso giudicato costituito dalla sentenza parziale di primo grado che aveva definitivamente respinto le proposte domande ex art.2932 c.c., ed ha escluso conseguentemente l’interesse alla determinazione del giusto prezzo di cessione e la ‘ necessità di integrare il contraddittorio con il Comune o la Regione ‘ per l’esercizio del loro potere di controllo, così come
l’interesse, nel presente giudizio, alla sottoposizione a verifica del metodo utilizzato dal CTU per quantificare il prezzo di cessione dei singoli immobili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si evidenzia che la prima serie di critiche in esame non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’esistenza del giudicato costituito dalla sentenza non definitiva n.5544/2008 del Tribunale di Roma, e non articola in concreto alcun utile profilo integrante un’effettiva violazione di legge, né con riferimento al disposto dell’art.115 c.p.c., né con riferimento al rispetto del disposto dell’art.132 c.p.c. -ove si voglia considerare implicito nell’articolazione del motivo un richiamo al comma 2, n.4, della norma – in tesi rilevante sotto il profilo dell’omessa o apparente o insanabilmente contraddittoria motivazione.
In particolare, l’esistenza di un interesse alla corretta determinazione del prezzo di cessione in capo ai ricorrenti, a prescindere dalle domande di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. e di correlata restituzione del più in tesi corrisposto, non ha alcuna significatività nel presente giudizio, nel cui ambito i ricorrenti non hanno svolto altre domande suscettibili di valutazione (non è stato richiesto entro i termini di cui all’art.183 c.p.c. alcun autonomo accertamento, opportunamente giustificato, al riguardo); per gli stessi motivi, non vi sono i presupposti per la verifica della necessità o meno di integrare il contraddittorio nei termini richiesti dai ricorrenti, né appaiono di per sé di rilievo la deliberazione n.13/2017 -intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.5544/2008- e le vicende amministrative che hanno interessato la convenzione tra le RAGIONE_SOCIALE e la PA (con le precisazioni che seguono, quanto alla domanda risarcitoria formulata dalle Cooperative e accolta in primo e in secondo grado).
I ricorrenti si lamentano della declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo della violazione rilevante ex art.360 n.5 c.p.c. Ribadito quanto sopra detto in ordine all’insussistenza di una violazione di legge rilevante ex art.115 c.p.c., pure la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso in appello proposto dai ricorrenti, affermata dalla Corte d’Appello in applicazione dell’art.342 c.p.c., non è criticata in modo adeguato. Il fatto che vi fosse stata una prima delibazione di ammissibilità dell’appello, ai fini della valutazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non escludeva che la Corte di merito potesse rilevare la violazione del disposto
dell’art.342 c.p.c. in relazione ai singoli motivi articolati: ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui l’inammissibilità del secondo motivo di appello è stata dichiarata per ritenuta assenza di critiche specifiche al deciso di primo grado che aveva determinato il valore commerciale locatizio degli immobili con adesione alla CTU, essendosi gli appellantiricorrenti limitati a richiamare l’affermata mancata applicazione del criterio convenzionale pattuito con la clausola 14 della Convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale, ‘ senza chiarire il motivo per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto fare riferimento proprio a detto criterio …, invece che al valore locativo di mercato di immobili di zona della stessa tipologia, per calcolare l’indennità di occupazione dovuta dagli attori, nonostante che il predetto aet.14 contenesse il criterio di determinazione del canone degli alloggi assegnati ai soci della RAGIONE_SOCIALE e che agli appellanti (che avevano ormai perso lo status di soci della Cooperativa e detenevano gli alloggi sine titulo), non potesse più applicarsi la disciplina prevista dalla convenzione ‘ (così la sentenza, a pag.16).
Anche in questa sede i ricorrenti ripropongono la doglianza ribadendo la mancata applicazione dell’art.14 della convenzione e della normativa di settore; essi riportano i conteggi relativi agli importi che si erano impegnati a versare, agli importi versati, e a quanto in concreto richiesto loro dalle controparti -di entità ben diversa rispetto all’impegno assunto -, evidenziano quindi la controversia insorta con le Cooperative, la loro esclusione dalla compagine sociale e il tentativo inutile di una definizione bonaria della vertenza, per rilevare infine come non sia stato possibile addivenire ai rogiti perché essi avrebbero dovuto dichiarare contro la realtà che le cessioni avvenivano al prezzo massimo di cessione previsto dalla convenzione. In concreto, le doglianze articolate non fanno che riproporre i conteggi che sono stati effettuati dalla Cooperativa, in contrasto rispetto a quelli che sarebbero stati da effettuare secondo gli stessi ricorrenti ex art.14 conv. per determinare, in base a questi ultimi solamente, l’effettivo residuo dovuto, riproponendo quindi la tesi secondo cui il dovuto avrebbe dovuto essere calcolato secondo la clausola richiamata, senza una vera sottoposizione a critica del deciso d’appello che afferma, motivandola, la non applicabilità in concreto della clausola richiamata.
Si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine alla irrilevanza, nella presente controversia delle vicende successive che hanno coinvolto le parti in ambito amministrativo e -per quanto riguarda i responsabili delle cooperative- in ambito penale.
Esclusa l’esistenza di profili rilevanti come violazione di legge ex art.360 n.3 c.p.c., occorre premettere, quando alla possibilità della Corte di legittimità di sindacare la decisione del Giudice di merito ex art.360 n.5 c.p.c., che è orientamento interpretativo pacifico, a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n.8053/2014 e poi nelle pronunce successive e di recente nell’ordinanza di questa Corte n.2961/2025, quello secondo cui ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) ‘; l’ordinanza da ultimo citata esclude ‘che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica ‘ e altre pronunce precisano come non possa rilevare quale fatto storico decisivo omesso il contenuto di documenti e, in genere l’attività di valutazione ed interpretazione delle prove.
Si aggiunge ancora che la possibilità di operatività del vizio disciplinato dall’art.360 n.5 c.p.c. è esclusa quando la sentenza d’appello sia sovrapponibile, nella decisione e nell’argomentare difensivo, a quella di primo grado: nel caso di specie, peraltro, il ricorso alla disposizione dell’art.348 ter u.c. c.p.c. (applicabile ratione temporis ) appare appropriato, perché le due pronunce di merito sono del tutto sovrapponibili salvo che per il riconoscimento, nella sentenza d’appello, di un importo ulteriore rispetto all’entità del liquidato, incrementato con il riconoscimento dell’aggiornamento del calcolo dell’indennità di occupazione effettuato dal CTU -per l’accoglimento dell’appello incidentale sul punto -, riconoscimento che non è di per sé oggetto di critica in questa sede di legittimità.
Questo profilo del primo motivo di ricorso è comunque infondato, perché i ricorrenti evidenziano più circostanze delle quali non motivano specificamente la decisività -di ognuna di per sé (cfr. per l’identificazione delle caratteristiche del motivo di ricorso ex art.360 co 1 n.5 c.p.c., Cass. a SSUU n.8053/2014, Cass. n.27415/2018; e, ancora di recente, Cass. n.17005/2024, che ha ribadito come ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie) ‘ – e che in ogni caso sono state tenute presenti nel giudizio di merito ma con valutazione di esse da parte del Giudice di primo grado e poi della Corte d’Appello diversa da quelle degli appellanti ricorrenti: la Corte di merito ha, da ultimo, ritenuto sostanzialmente irrilevanti tutte le questioni poste dagli appellanti ricorrenti in ordine all’applicabilità dell’art.14 conv. e delle disposizioni normative di settore, sul presupposto che nel caso di specie si verta, come già affermato dal primo Giudice, in ambito di occupazione sine titulo degli alloggi, per essere venuta meno la loro qualità di soci
Questa parte del primo motivo di ricorso vorrebbe quindi ottenere, in concreto, una revisione degli elementi probatori documentali agli atti, con una diversa loro interpretazione e valorizzazione che porti infine all’adesione alle tesi dei ricorrenti, attraverso un percorso valutativo precluso in sede di legittimità tanto più in presenza di pronunce conformi in primo e in secondo grado.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della pronuncia di condanna alle spese di primo e di secondo grado, prospettando ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. Vizio ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. Vizio di legittimità. Vizio di motivazione. Motivazione apparente. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. e del DM 55/2014’.
La Corte di merito avrebbe ingiustificatamente riformato la pronuncia di compensazione alle spese processuali di primo grado, condannando i ricorrenti alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed errando inoltre nell’identificazione dello scaglione di riferimento, che non sarebbe quello tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 ma, sottolineato che lo scaglione più alto previsto dal DM n.55/2014 è quello tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, quello tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 già indicato come valore della controversia dagli interessati. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto, inoltre, della novità della questione trattata, delle novità provvedimentali e
giurisprudenziali in materia, del rigetto del secondo motivo di appello incidentale proposto dalle controparti, della durata dei due gradi di giudizio.
Il motivo di ricorso in esame è infondato.
E’ infondato nella parte in cui contesta l’identificazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese ex DM n.55/2014.
Il DM cit. contempla i criteri per la determinazione dei compensi per importi maggiori a € 520.000,01, prevedendo la possibilità di formare scaglioni per valori progressivamente più alti: tra questi vi è individuabile lo scaglione di valore da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00, che prevede compensi medi rispettati nella liquidazione delle spese di primo e secondo grado di giudizio secondo la quantificazione della Corte di merito.
Non è l’indicazione della parte ma l’entità effettiva delle domande -comprese quelle riconvenzionalie/o dell’accertato a determinare il valore della controversia ai fini della quantificazione delle spese processuali: nel caso di specie la Corte di merito ha individuato il valore della controversia in base agli importi accertati come dovuti.
La Corte d’Appello Roma ha altresì specificamente motivato sull’insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese già disposta in primo grado, in risposta ad uno specifico motivo di appello incidentale sul punto e, poiché non vi è stata imputazione, nemmeno parziale, delle spese, a carico della parte totalmente vittoriosa, la decisione relativa non è censurabile in cassazione -cfr., sul punto, Cass. n.19613/2017, alla quale sono conformi le pronunce successiva, che ha evidenziato come ‘ In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti ‘ -.
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto integralmente.
Le spese processuali della fase di legittimità, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dei ricorrenti e di Roma Capitale -che ha partecipato al giudizio, svolgendo difese, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell’intervento in appello non sottoposta a critica con ricorso incidentale- in solido tra loro.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione respinge sia il ricorso.
Condanna i ricorrenti e Roma Capitale, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in € 7.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 5