Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3367/2022 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1196/2021 pubblicata in data 23/11/2021, n.r.g. 691/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME era stata dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE dal 02/11/2016 con qualifica di impiegata amministrativa.
In data 16/02/2018 era stata licenziata, ma il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4152/2019, aveva dichiarato la nullità del licenziamento ed
OGGETTO:
primo e secondo licenziamento -interesse ad impugnare il secondo limiti – conseguenze
aveva ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro. Con missiva del 12/12/2019 ella aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
In data 08/01/2020 era stata nuovamente licenziata per assenza ingiustificata dal lavoro.
Impugnava questo secondo licenziamento, eccependo l’insussistenza del rapporto di lavoro ormai estinto a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione; il carattere comunque ritorsivo e vessatorio del secondo licenziamento; l’insussistenza della giusta causa.
Chiedeva altresì la condanna della predetta associazione al pagamento del t.f.r. e dell’indennità sostitutiva della reintegra, rimasta inadempiuta.
2.Costituitasi in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva che con sentenza n. 945/2020 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 4152/2019 del locale Tribunale, pur dichiarando illegittimo il licenziamento del 16/02/2018, in applicazione dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 aveva dichiarato risolto a quella data il rapporto di lavoro e condannato la datrice di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Eccepiva, altresì, la compensazione del credito della lavoratrice con il suo controcredito di euro 2.542,92 a titolo, in parte, di spese processuali liquidate dalla Corte d’Appello in suo favore e, in parte, a titolo di restituzione della retribuzione indebitamente pagata per il mese di gennaio 2020.
Infine eccepiva l’avvenuto pagamento del t.f.r.
3.- NOME a COGNOME chiedeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., poiché la sentenza d’appello era stata da lei impugnata con ricorso per cassazione.
4.Il Tribunale, rigettata l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., rigettava le domande e condannava la ricorrente al rimborso delle spese processuali.
5.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico fra le due controversie, sicché l’art. 295 c.p.c. è inapplicabile;
sussiste solo un rapporto di pregiudizialità logica, sicché trova applicazione l’art. 336, co. 2, c.p.c. sull’effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza;
e qualora la sentenza pregiudicante in senso soltanto logico sia stata impugnata deve farsi riferimento alla sospensione facoltativa di cui all’art. 337, co. 2, c.p.c. e quand’anche essa non venga disposta, non sussiste il rischio di un conflitto di giudicati, perché opererà appunto l’art. 336, co. 2, c.p.c. cit.;
anche se il ricorso per cassazione della lavoratrice venisse accolto, la sentenza conclusiva del presente giudizio verrebbe automaticamente caducata ex art. 336 cit.;
è invece escluso che l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione determini la riespansione degli effetti della sentenza di primo grado, poiché ormai non più sussistente nel mondo giuridico e considerato che il giudice di rinvio statuisce direttamente sulle domande delle parti (Cass. n. 16934/2013);
la sentenza d’appello n. 945/2020 ha determinato la caducazione dell’ordine di reintegrazione e dunque è venuto meno sia il presupposto dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra, sia la ricostituzione del rapporto di lavoro, che è stato dichiarato come ormai risolto al 16/02/2018 sicché non è possibile accogliere alcuna domanda avanzata dalla lavoratrice nel presente giudizio;
inoltre la predetta sentenza ha determinato il venir meno di qualunque interesse ad una pronunzia relativa al successivo licenziamento dell’08/01/2020, proprio perché il rapporto di lavoro è stato dichiarato estinto alla data del 16/02/2018;
quanto all’asserita riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE, in realtà non era stata avanzata una domanda di tale tipo, ma solo un’eccezione di compensazione, che il Tribunale non ha poi esaminato in conseguenza dell’integrale rigetto delle domande della ricorrente;
i diritti della lavoratrice derivanti dalla sentenza d’appello n. 945/2020 non possono trovare ingresso nel presente giudizio, che attiene
unicamente alle domande avanzate con il ricorso introduttivo; la COGNOME potrà in separato giudizio rivendicare quei diritti;
quanto al t.f.r., l’accertamento del Tribunale circa l’avvenuto pagamento non è stato impugnato e dunque sul punto si è formato il giudicato;
quanto alla condanna alle spese di primo grado, è vero che la sentenza d’appello n. 945/2020 è intervenuta soltanto in data 05/11/2020, quindi dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 15/06/2020, ma è pur vero che di fronte a questa sopravvenienza il comportamento processuale della ricorrente è stato non di modifica delle originarie domande, bensì di insistenza nelle domande originarie e tanto giustifica la sua condanna alle spese.
6.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
7.RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
8.La controricorrente ha depositato memoria e ordinanza n. 12570/2024 di questa Corte sulla questione pregiudiziale.
9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 295 ovvero 337, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la necessità della sospensione del giudizio di appello, nonché contestuale violazione dell’art. 18, co. 3, L. n. 300/1970 a causa della ritenuta applicabilità dell’art. 336, co. 2, c.p.c. anche all’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: sul ricorso per cassazione della COGNOME, iscritto al nrg. 4735/NUMERO_DOCUMENTO, questa Corte si è pronunziata con ordinanza n. 12570 dell’08/05/2024, con cui sono stati rigettati i motivi volti ad ottenere la cassazione della sentenza d’appello con cui era stata rigettata la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ed è stato accolto solo l’ultimo motivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali dei gradi di merito del giudizio.
Dunque alla data della presente pronunzia non sussiste più alcuna questione pregiudiziale pendente sulla reintegrazione, ormai definitivamente esclusa. Tanto esonera questa Corte dall’esame del motivo.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e/o perplessa e/o abnorme su un punto decisivo della controversia, oggetto di contraddittorio fra le parti, ossia l’interesse della lavoratrice ad impugnare il licenziamento dell’08/01/2020 al fine di evitare il formarsi del giudicato sul punto nonché per ottenere l’accertamento della validità dell’opzione esercitata per l’indennità sostitutiva della reintegrazione disposta in relazione al primo licenziamento.
Il motivo è inammissibile, sia perché, una volta ricondotto esattamente al n. 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c., è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.), sia perché ciò che viene prospettato non è un ‘fatto decisivo’, ma una questione processuale, dunque non un fatto storico.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli art. 91 e 92 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
L’apprezzamento dei comportamenti processuali delle parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile da questa Corte se logicamente e congruamente motivato. Come si è ripetutamente e da tempo affermato, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011; Cass. n. 7625/2010; Cass. n. 406/2008).
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità,
che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in